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`Ndranghetista? Non per cattiva fama o parentela

MILANO I Barbaro non godono «sicuramente nell`ambiente di Buccinasco di buona fama», ma non è stato provato, attraverso «specifici atti» o condotte, che il presunto clan abbia «ereditato» la posizion…

Pubblicato il: 30/08/2012 – 17:06
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`Ndranghetista? Non per cattiva fama o parentela

MILANO I Barbaro non godono «sicuramente nell`ambiente di Buccinasco di buona fama», ma non è stato provato, attraverso «specifici atti» o condotte, che il presunto clan abbia «ereditato» la posizione «criminale della precedente organizzazione» attiva su quel territorio, la cosca dei Papalia. E non basta il «mero dato della diffusa conoscenza dell`esistenza di rapporti di parentela esistenti tra taluni componenti delle due famiglie». È un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui la Cassazione, nei mesi scorsi, ha annullato con rinvio (dovrà svolgersi un nuovo processo d`appello) le condanne per associazione mafiosa a carico dei presunti boss della `ndrangheta Salvatore e Domenico Barbaro (difeso dal legale Gianpaolo Catanzariti), di un altro presunto affiliato, Mario Miceli, e di Maurizio Luraghi (difeso dall`avvocato Vinicio Nardo), imprenditore milanese, arrestato anche lui nel corso dell`operazione “Cerberus” del 2008 coordinata dalla Dda di Milano. Gli imputati, secondo l`accusa, avrebbero fatto parte della cosca Barbaro-Papalia, che avrebbe raggiunto una posizione dominante nel settore del movimento terra nell`hinterland milanese, e in particolare a Buccinasco, con una serie di intimidazioni e utilizzando come imprenditore «di facciata» Luraghi, titolare della “Lavori stradali”.
I giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte, nelle motivazioni da poco depositate, spiegano che non è stata «raggiunta la prova della “fama criminale” dei Barbaro quali “eredi” della precedente consorteria facente capo ai Papalia». E per questo chiedono ai nuovi giudici d`appello di rivalutare il «materiale probatorio» e chiarire «la natura e la portata dei legami delle famiglie Barbaro e Papalia» e le «modalità concrete della spendita del nome Papalia» da parte dei Barbaro nel settore del movimento terra. Nel capo di imputazione, poi, la Dda milanese aveva elencato una serie di presunti atti intimidatori, come l`incendio dell`auto dell`allora sindaco di Buccinasco, ma anche su questo punto, secondo la Cassazione, in primo e secondo grado non è stata data «risposta in ordine alla prova della provenienza e della riferibilità della minaccia agli attuali imputati». Servono, dunque, concludono i giudici, «atti specifici, riferibili a uno o più soggetti» per affermare «l`esistenza della prova del metodo mafioso».

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