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CAOS DIMISSIONI | E il Consiglio (con l`aiuto dei legali) prova a restare in piedi

REGGIO CALABRIA Tanto rumore per nulla. La legislatura regionale sembra destinata a proseguire fino al 2015, cioè fino alla sua scadenza naturale. È questa la prospettiva più concreta che emerge dal…

Pubblicato il: 07/05/2014 – 20:08
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CAOS DIMISSIONI | E il Consiglio (con l`aiuto dei legali) prova a restare in piedi

REGGIO CALABRIA Tanto rumore per nulla. La legislatura regionale sembra destinata a proseguire fino al 2015, cioè fino alla sua scadenza naturale. È questa la prospettiva più concreta che emerge dal verminaio giuridico nel quale si è impantanata la politica calabrese. Le dimissioni del governatore Scopelliti dovevano siglare il capolinea anticipato di un’esperienza di governo e il ritorno alle urne. Ma il decreto del Consiglio dei ministri stabilisce che la sospensione del governatore, determinata dalla condanna a sei anni di reclusione rimediata nel processo Fallara, decorre dal giorno stesso della sentenza. E adesso i consulenti giuridici interpellati dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella concordano nello stabilire che il titolare di una carica “congelata” (il governatore) abbia sì la facoltà di dimettersi, ma il suo atto non possa comunque determinare il destino di un’istituzione. Non possa cioè determinare lo scioglimento del consiglio regionale. Ed è alquanto singolare constatare che tutti i pareri, richiesti dalla presidenza del consiglio regionale, si basino su un decreto governativo che formalmente non è stato ancora notificato ai piani alti di Palazzo Campanella. Infatti, il prefetto di Catanzaro, Raffaele Cannizzaro, non ha inviato al consiglio regionale il decreto di sospensione firmato da Renzi. «Appena sarò nelle condizioni di notificare l`atto al consiglio regionale – ha detto il prefetto al Corriere della Calabria –, lo farò senza indugi».

I PARERI
I pareri del Collegio dei consulenti giuridici, del segretario generale del Consiglio Nicola Lopez e del direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università del Salento Luigi Melica vanno comunque tutti nella medesima direzione. Il coordinatore degli esperti giuridici di Palazzo Campanella, Ugo Bergamo, chiarisce che il decreto del governo «non ha valore costitutivo della sospensione, ma soltanto di puro atto dichiarativo di un effetto già concretizzatosi all’atto stesso della sentenza della condanna di primo grado». Bergamo specifica che «non pare possa mettersi in dubbio che il dottor Scopelliti per gli effetti della legge Severino risulta sospeso dalla carica di presidente sin dal giorno della emanazione della sentenza di condanna e cioè dal 27 marzo 2014. In effetti la legge Severino ha voluto con immediatezza e automatismo rimuovere da qualsiasi ingerenza diretta o indiretta, senza ulteriore passaggio valutativo o discrezionale, colui che ricopre particolari cariche pubbliche, mettendo al riparo l’istituzione di appartenenza da qualsiasi rapporto e/o relazione o influenza con lo stesso, pur riconoscendo che in assenza di una sentenza definitiva di condanna e nel presupposto del principio della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva di qualsiasi imputato, non potesse scattare il più pregiudizievole provvedimento della decadenza, ma unicamente quello più temperato della sospensione dalla carica. Lo si ripete, l’unico e indiscutibile obiettivo della legge Severino è sterilizzare nell’immediato post condanna qualsiasi comportamento che possa influire sulla vita e sull’attività del consiglio regionale, per cui le due vicende, quella personale del condannato in primo grado in questo caso e dell’istituzione, non sono influenzate l’una dall’altra». Anche l’atto delle dimissioni – secondo Bergamo – «non potendosi confutare la sua natura di atto amministrativo seppur individuale, essendo in grado di produrre se e in quanto efficace lo scioglimento del Consiglio e della giunta regionali, pare debba ritenersi precluso durante il periodo di sospensione dalla carica». È lo stesso principio ribadito dal segretario Lopez, per il quale «le dimissioni prodotte non hanno alcuna efficacia perché presentate in costanza si sospensione della carica con un potere, quello del presidente, che è congelato per un periodo di 18 mesi».
Anche il giudizio del professor Melica non si discosta affatto dai precedenti pareri. Una pronuncia della Corte costituzionale aveva «già chiarito che la sospensione di diritto provoca l’effetto dell’immediato allontanamento dalla carica del soggetto sospeso, con “conseguente impossibilità di compiere qualunque atto”, ivi incluso, evidentemente, quello di dimissioni» che «non sono, dunque, presentabili in regime di sospensione ex lege dalla carica poiché manifestazione di un potere – quello presidenziale – congelato; al postutto, la loro efficacia può essere posticipata al decorso del termine di sospensione, salvo che il soggetto, poi, non decada di diritto dalla carica medesima». (0020)

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