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La sanità e il ruolo discusso del Commissario ad acta

L’istituzione del Commissario ad acta ha, da sempre, fatto emergere non pochi problemi riguardo alla riduzione dell’autonomia di tutte quelle Regioni costrette a un rapporto di sottomissione gestiona…

Pubblicato il: 09/01/2015 – 11:09
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L’istituzione del Commissario ad acta ha, da sempre, fatto emergere non pochi problemi riguardo alla riduzione dell’autonomia di tutte quelle Regioni costrette a un rapporto di sottomissione gestionale della sanità. Vuoi a cura del medesimo presidente della Giunta che di un soggetto terzo, garante dell’imparzialità del risanamento.
Va da sé che appare non di poco conto la castrazione della sfera di competenza regionale in materia di programmazione sanitaria. In proposito, viene spontaneo porsi una domanda: può il Commissario ad acta assumere monocraticamente un incarico prettamente politico-programmatorio relegando in un angolo la linea d’indirizzo dettata da un consiglio regionale democraticamente eletto?
La risposta a questo interrogativo viene offerta dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 12 dicembre 2014, n.278, che mette la parola “fine” al dibattito circa la concreta misura dei poteri commissariali. Premessa necessaria riguarda la natura dei suoi atti. Essendo il solo consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo, la disciplina dell’articolo 120 della Costituzione non può essere interpretata come legittimante l’attribuzione di poteri legislativi a un soggetto che sia stato nominato Commissario. L’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del governo, infatti, non può in alcun modo ritoccare l’ordine delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli enti territoriali né tantomeno creare nuove tipologie di competenze da attribuire ad organi non previsti dalla Carta costituzionale.
Se ne deduce, dunque, la natura latamente normativa e giammai legislativa degli atti posti in essere dal Commissario ad acta. Il compimento di atti stricto sensu legislativi, contrasta in maniera fin troppo evidente con il dettato costituzionale. Regolamenti, circolari, atti amministrativi e misure gestionali, non interventi legislativi: questi gli strumenti commissariali anche nel momento in cui si ravvisi la necessità di porre in essere atti ulteriori necessari alla completa attuazione del piano.
La Consulta ha, pertanto, categoricamente escluso la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale quei provvedimenti commissariali aventi forma di legge regionale, troppo spesso compiuti in Calabria sotto l’egida dei trascorsi commissari.
A ogni modo, ciò che è auspicabile è che si realizzi con quello nuovo un sennato dialogo con il Consiglio. Ciò allo scopo di evitare che, questi continui contrasti tra poteri, vadano a snaturare quella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni che (dovrebbe) essere il faro che guida verso un porto sicuro nella tempesta causata dall’aumento incontrollato del deficit sanitario.

 

*Studente di Giurisprudenza Unical

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