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Marra e i clan, un rapporto da (ri)spiegare

REGGIO CALABRIA «Giudici non siate pigri». È questa la sintesi brutale della decisione con cui la Corte di Cassazione, pur respingendo una serie di doglianze difensive, ha annullato con rinvio il p…

Pubblicato il: 15/06/2017 – 17:46
Marra e i clan, un rapporto da (ri)spiegare

REGGIO CALABRIA «Giudici non siate pigri». È questa la sintesi brutale della decisione con cui la Corte di Cassazione, pur respingendo una serie di doglianze difensive, ha annullato con rinvio il provvedimento di conferma dell’ordinanza di custodia cautelare emesso dal Tdl nei confronti dell’avvocato Antonio Marra. Motivo? Le poco elaborate argomentazioni con cui sono state rigettate alcune delle eccezioni presentate dai legali di Marra, gli avvocati Francesco Calabrese e Giovanna Araniti. Morale, adesso la posizione di Marra – fermato l’estate scorsa nell’ambito dell’operazione Fata Morgana con l’accusa di essere il braccio operativo di Paolo Romeo, elemento di vertice della ‘ndrangheta reggina – dovrà tornare di fronte ai giudici del Tdl, chiamati a meglio precisare i motivi della loro decisione rispetto a una serie di questioni.

NON VI LIMITATE AL COPIA E INCOLLA Primo, la presunta «mancanza di autonoma valutazione da parte del gip degli indizi». Per i legali di Marra, il gip avrebbe accolto supinamente le tesi della pubblica accusa, senza esprimere una propria valutazione al riguardo. Lagnanze cassate dal Tdl, che però – a detta della Cassazione – non ha saputo ben indicare « in quali punti, passaggi o pagine della ordinanza del gip possa rinvenirsi quella “autonoma valutazione” che la legge pretende».

IL NODO PERLA DELLO STRETTO Il secondo punto è più complesso. Si riferisce alla turbativa d’asta, secondo i magistrati messa in piedi da Romeo e Marra per “addomesticare”, secondo quanto stabilito dalla direzione strategica della ‘ndrangheta, l’acquisizione degli immobili all’interno del centro commerciale Perla dello Stretto. Una manovra in cui sarebbero stati coinvolti anche gli imprenditori Frascati e Tortorella.

I DUBBI DEGLI ERMELLINI Per la Cassazione «il contesto di commissione degli affari illeciti, la sottostante realtà della Provincia di Reggio Calabria e il presunto coinvolgimento della ‘ndrangheta nella ripartizione di appalti, competenze e territori nel settore della grande distribuzione dei supermercati non risultano sufficientemente delineati». Allo stesso modo, secondo gli ermellini, sebbene su di lui penda già una condanna definitiva per concorso esterno, «non sono indicati in modo sufficiente gli elementi su cui si fonda la presunta appartenenza a settori della ‘ndrangheta dell’avv. Romeo, individuato nel provvedimento come soggetto propulsivo di interessi criminali sul territorio».

LAGNANZE IGNORATE Per questo, secondo la Cassazione «non risulta pienamente riscontrata la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)», tanto meno si rinviene alcun «riscontro circa l’effettivo condizionamento della gara per l’aggiudicazione dell’immobile ex GDM». Al Tdl che dovrà riesaminare il provvedimento, gli ermellini dunque “consigliano” di tenere conto in futuro di «due aspetti evidenziati dalla difesa e apparentemente tralasciati dall’ordinanza impugnata», quali «la presenza di Marra esclusivamente all’inizio della lunga vicenda» e «la mancanza di un accordo sinallagmatico nell’estate 2013 (così come indicato nell’imputazione) tra Chirico e Frascati in base al quale il primo rinunciava alle offerte avanzate per i locali della SICA e i rami d’azienda GDM e il secondo rinunciava alla sua presenza nel Centro Commerciale “Perla dello Stretto”».

LA POSIZIONE DI MARRA È DA SPIEGARE Indicazioni che però non limitano la facoltà dei giudici del Tdl, tanto che è la stessa Cassazione a sottolineare che «l’intera vicenda dovrà essere nuovamente analizzata». La partita dunque è ancora aperta. Ma cos’è che non ha convinto la Suprema Corte? «La motivazione dell’ordinanza – si legge nel provvedimento – se è convincente nell’individuare l’obiettivo principale perseguito dal duo Chirico/Romeo (“controllo dell’esercizio commerciale ed estromissione di Noto dall’area villese”), non lo è affatto nell’attribuire a Frascati l’accordo su questo punto, senza considerarlo uno “sconfitto” in una controversia imprenditoriale, così come nel ritenere Marra “pienamente coinvolto nella trattativa”». Toccherà al nuovo Tdl spiegarlo meglio.

CHIARIMENTI SULL’ASSOCIAZIONE SEGRETA Allo stesso modo, i giudici dovranno chiarire perché condividano la tesi dell’accusa secondo cui Marra, insieme a Paolo Romeo, sarebbe elemento di peso di un’associazione segreta di stampo paramassonico. «Da una parte manca – sottolinea la Cassazione – ogni ricostruzione della struttura organizzativa della contestata associazione segreta, limitandosi l’ampia esposizione a descrivere singoli rapporti di amicizia o colleganza tra alcune persone; dall’altra le iniziative descritte, per la massima parte, non sono affatto attribuibili ad un gruppo organizzato, ma a singoli personaggi (in particolare Romeo e Marra), spesso attengono alla professione legale cui gli stessi sono dediti e, per di più, appaiono avere finalità lecite (o, quanto meno, non illecite)». Insomma, i giudici del Tdl non hanno saputo spiegare ai colleghi della Cassazione cosa sia e come operi l’associazione segreta e soprattutto perché quello di «mantenere l’avv. Paolo Romeo “baricentrico nella vita politica”» sia un progetto illecito. Tutte questioni che il Tribunale della Libertà dovrà affrontare con attenzione, anche perché – dice la Cassazione – «l’annullamento coinvolge anche la valutazione in punto di scelta delle misure cautelari».

Alessia Candito
a.candito@corrierecal.it

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