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Sul caso Mannarino-Fincalabra non deciderà il Tar

CATANZARO La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha risolto la questione sorta tra Luca Mannarino da un lato e Fincalabra dall’altra, su quello che deve essere il giudice competente a decidere l’…

Pubblicato il: 23/07/2017 – 14:09
Sul caso Mannarino-Fincalabra non deciderà il Tar

CATANZARO La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha risolto la questione sorta tra Luca Mannarino da un lato e Fincalabra dall’altra, su quello che deve essere il giudice competente a decidere l’impugnazione proposta dall’ex presidente di Fincalabra contro i provvedimenti a firma del presidente della Giunta regionale, tra i quali il decreto n. 136 del 2015 con il quale è stata disposta la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della società. L’avv. Giovanni Caridi, difensore di Fincalabra, è scritto in una nota, «fin dalla sua costituzione innanzi al Tar Calabria ha sempre sostenuto che il giudice amministrativo, adito da Mannarino non ha giurisdizione trattandosi di provvedimenti riguardanti la revoca per giusta causa del medesimo nonché la cessazione della carica di presidente, rivestita dal medesimo, per scadenza dell’intero organo del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 16 dello statuto della società Fincalabra. Le sezioni unite, a seguito del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla difesa di Fincalabra, con ordinanza n. 17705 del 17 luglio 2017, hanno confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario facendo applicazione dell’orientamento delle sezioni unite di cui alla pronuncia n. 1273/2015 secondo cui “in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto ‘uti socius’, non ‘jure imperii’ compiuto dall’ente pubblico ‘a valle’ della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico”». 

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