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«Così il controllo giudiziario può aiutare le imprese a “bonificarsi” ed evitare la paralisi dell’economia»

Intervista all’avvocato Massimiliano Carnovale sul tema delle interdittive antimafia e delle misure alternativa. «C’è l’esigenza di attivare strumenti per le aziende intenzionate a rimuovere i pres…

Pubblicato il: 21/06/2020 – 14:29
«Così il controllo giudiziario può aiutare le imprese a “bonificarsi” ed evitare la paralisi dell’economia»

LAMEZIA TERME Il tema delle interdittive antimafia e del controllo giudiziario è da sempre al centro del dibattito. Imprese, giuristi, forze dell’ordine si interrogano da anni sul corretto utilizzo degli strumenti. Per tutelare le forze sane dell’economia ed evitare, allo stesso tempo, distorsioni. Ne abbiamo discusso con l’avvocato Massimiliano Carnovale del Foro di Lamezia Terme.

Massimiliano Carnovale

Avvocato, all’interno del sistema della giustizia penale preventiva si parla sempre di più del “controllo giudiziario” delle aziende. Di cosa si tratta?
Il “controllo giudiziario delle aziende” di cui all’art. 34-bis del Codice Antimafia, è una misura che può trovare applicazione in via residuale rispetto all’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del medesimo Codice Antimafia, che il tribunale può adottare, anche d’ufficio, quando sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività d’impresa, sempre che l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’appena citato art. 34 risulti “occasionale”. Infatti il controllo giudiziario nasce per volere del legislatore come misura – di contrasto alla infiltrazioni mafiose – meno invasiva rispetto all’amministrazione giudiziaria prevista dal diverso art. 34 del Codice antimafia. Mentre, infatti, la prima viene applicata dal Giudice penale nei casi in cui sia riscontrata, nell’ambito di un procedimento penale ovvero di indagini penali, una certa organicità nella gestione di una società da parte della malavita, la seconda ricorre nelle ipotesi in cui il giudice penale accerti, nell’ambito dei sopra citati procedimenti, la sussistenza di un’agevolazione criminale solo occasionale. Gli strumenti di amministrazione giudiziaria (art. 34) e controllo giudiziario (art. 34 bis) attualmente vigenti nel Codice Antimafia sono incentrati sulla tutela delle “aziende” che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, non ne sono pregiudicate nella sostanziale integrità e che sono disponibili a rimuovere i presupposti dell’infiltrazione o del “pericolo” di infiltrazione e di condizionamento, in mancanza dei presupposti per il sequestro e la confisca. Si identifica, dunque, una sorta di “pericolosità autonoma” dei beni e delle aziende utilizzate in modo da favorire interessi di associazione di tipo mafioso, salvaguardando, al contempo, la continuità produttiva e gestionale. Occorre pertanto fare un distinguo: l’amministrazione giudiziaria viene applicata esclusivamente su iniziativa pubblica, mentre il controllo giudiziario può essere applicato anche su richiesta privata. Entrambi gli strumenti sono volti non alla recisione del rapporto con il titolare ma al recupero dell’azienda alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo ovvero di quelli esperiti ai fini del rilascio dell’informativa antimafia, o, ancora di quelli svolti dall’Anac.
Nel frattempo, però, l’applicazione nel quotidiano risente di alcune incertezze.
Al pari della discrezionalità amministrativa – nella materia che qui interessa – che secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 868/2016 “non può essere esercitata sulla base del mero sospetto bensì attraverso l’enucleazione di idonei e specifici elementi di fatto i quali, nel loro complesso, siano obiettivamente sintomatici e rivelatori del rischio di collegamenti con la criminalità”.
O ancora, cito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con le sentenze n. 247 e 257 del 2016, ha statuito che: “è tuttavia necessario che le norme che conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire loro di svolgere indagini efficaci e a vasto raggio, non vengano equiparate ad un’autorizzazione a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte o su elementi di fatto percepibili”.
Ed è proprio questo principio che molte Prefetture d’Italia ancora, forse, non hanno metabolizzato, emettendo così, sovente, interdittive derivate da ulteriori interdittive.
Difatti, non di rado capita che da una circolarità di determinati elementi di controindicazione si vengano a creare le condizioni propedeutiche all’emissione di un provvedimento interdittivo a carico di una società che, in effetti, non rivela un quadro indiziario proprio, rilevante ai fini antimafia, ma subisce meccanicamente, ed in virtù di un sillogismo viziato, le conseguenze di episodi riconducibili ad altre società.
Quali sono i profili critici delle informative antimafia rispetto all’agire di una società che risulti destinataria?
L’informativa interdittiva ex art. 84 III comma D.Lgs. n. 159/2011 costituisce uno strumento “parallelo” a quelli appena tratteggiati. Essa è un provvedimento amministrativo, adottato dal Prefetto, laddove l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, ex art. 34 della stessa normativa, è un provvedimento giurisdizionale, emesso dal Tribunale competente per l’applicazione delle Misure di Prevenzione patrimoniali, così come il controllo giudiziario, ex art. 34 bis, che si applica ove “l’agevolazione risulti occasionale” e se vi è “il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività” (dunque è bene sottilinearlo trattasi di una possibilità, e non già un condizionamento in atto, come quello previsto per l’applicazione dell’art. 34). Tale condizionamento deve tradursi in “circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazione mafiose”, come nel caso assai frequente dell’assunzione di dipendenti inseriti in sodalizi mafiosi.
La competenza territoriale per l’interdittiva antimafia è attribuita al Prefetto del luogo ove ha sede la società. La competenza, alla stregua dell’orientamento del giudice preposto ad assicurare la nomofilachia (cfr. Cass. Sez. I, sentenza 29437 del 7 maggio 2019), per l’applicazione del controllo giudiziario (e conseguentemente anche per l’amministrazione giudiziaria) è attribuita al Tribunale nel cui territorio si è manifestata la pericolosità dei soggetti agevolati. Sicché può sussistere una competenza diversa del Tribunale rispetto a quella del Prefetto.
Il destinatario dell’informazione interdittiva può essere l’impresa del mafioso o quella del terzo agevolatore dell’impresa mafiosa che commette uno dei reati di cui all’art. 51 c. 3 bis cpp, mentre il destinatario dell’amministrazione giudiziaria è solo l’impresa terza.
Quanto agli effetti delle misure in parola, nell’interdittiva sono quelli di impedire al soggetto destinatario di stipulare contratti, ottenere autorizzazioni e concessioni e, in generale, avere rapporti giuridici per un valore complessivo superiore a 150.000 euro con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende vigilate o comunque controllate dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 83 d.lgs 159/2011).
Dunque, paralizzando il soggetto economico destinatario nei rapporti con la P.A., l’interdittiva produce effetti che possono essere più gravi perché inibisce di operare, mentre l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, e il controllo giudiziario ex art. 34 bis, del D.Lgs. n. 159/2011 consentono la (o meglio sono finalizzati alla) prosecuzione dell’attività.
Nell’informativa interdittiva gli amministratori non vengono privati dei loro poteri ma vedono “interrompersi” i loro rapporti con la P.A. ed alla revoca di tutto finanche alla cancellazione dalla Camera di Commercio, a differenza di quanto previsto dalle misure giurisdizionali, che puntano invece a “proseguire” tali rapporti, disinquinandoli rispetto alla presenza di condizionamenti mafiosi.
Gli sbocchi delle due tipologie di misure, amministrativa e giurisdizionale, sono solo in parte sovrapponibili. L’informativa interdittiva prevede la possibilità di richiedere il controllo giudiziario volontario (art. 34 bis c. VI), da parte delle imprese che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento nel periodo in cui sono in corso i procedimenti amministrativi (che sappiamo avere tempi spesso incompatibili con le dinamiche aziendali) per valutare non tanto la legittimità del provvedimento prefettizio, ma per intraprendere nell’immediatezza un percorso di verifica, di riorganizzazione e innovazione gestionale finalizzato al recupero della legalità operativa, laddove il Tribunale ritenga ricorrenti i presupposti applicativi.
L’istante dovrà essere l’impresa e il sindacato di merito non potrà, ad avviso di chi scrive, avere a oggetto il sindacato sulla correttezza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’interdittiva antimafia, sindacato rimesso in via esclusiva al Tar, non essendo in alcun modo il sistema delineato come strumento alternativo di impugnazione di provvedimenti amministrativi.
Quindi, sommessamente, ritengo che il Tribunale di Misure di Prevenzione sia chiamato a soffermarsi sull’esistenza e sui caratteri dell’infiltrazione, già acclarata dall’interdittiva prefettizia, successivamente agli esiti del controllo e ai fini dei provvedimenti che il giudice può adottare, sui quali di seguito ci soffermeremo.
La definizione del giudizio amministrativo sull’interdittiva costituisce un “posterius” rispetto al vaglio del giudizio di prevenzione che dovrà occuparsi del salvataggio dell’impresa.
Vi sono altri orientamenti giurisprudenziali secondo cui, invece, il Tribunale della prevenzione può adottare sin dal momento della richiesta di applicazione volontaria del controllo giudiziario lo scrutinio della giurisdizione, dando vita – a mio sommesso avviso – ad una interferenza sul giudizio amministrativo in corso esplicitandosi, nei fatti, in una sorta di duplo del processo amministrativo. Nella giurisprudenza di legittimità non constano particolari approfondimenti sulla questione dei “presupposti”. La prima sentenza in argomento si limita ad avallare l’iniziale impostazione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, senza aggiungere alcunché sul piano motivazionale. Le successive decisioni, passando in rassegna la giurisprudenza dei vari Tribunali che si sono misurati con il problema interpretativo in questione, hanno descritto un panorama frastagliato e i giudici hanno fornito risposte tutt’altro che univoche. Ad esempio il Tribunale di Reggio Calabria, particolarmente autorevole per quantità e qualità della casistica affrontata, sin da subito, ha individuato i “presupposti” della misura nella verifica della sussistenza o meno di un “interesse pubblico”, identificato nel proseguimento delle opere pubbliche eventualmente interrotte per effetto dell’interdittiva prefettizia. Un orientamento certamente opinabile per le ricadute potenzialmente discriminatorie tra le aziende, ma comunque fuori dal perimetro del comma 1 dell’art. 34 bis. Con riferimento, poi, alla giurisprudenza tracciata del Tribunale di Catanzaro, che ha utilizzato il requisito dell’occasionalità quale indice “quantitativo” che esprime un «condizionamento criminale di modesta entità» tale da presentarsi “bonificabile” mediante, per l’appunto, un programma di compliance predisposto in sede di applicazione del controllo giudiziario. Un approccio “prospettico-cooperativo”, improntato alla prognosi delle chances di bonifica dell’azienda istante, lo si ritrova infine sinteticamente scolpito in una decisione del Tribunale di Firenze che, rifiutando la prospettiva di far dipendere la decisione dalla qualificazione come “occasionale” o meno dei rapporti tra l’azienda e interessi mafiosi, fonda l’applicazione della misura su una valutazione di merito tesa ad accertare «l’esistenza di una realtà imprenditoriale effettivamente operativa per la quale sia possibile e utile un controllo giudiziario in assenza di situazioni ostative di qualsiasi genere».
Quali sono le questioni connesse all’applicazione del controllo giudiziario delle aziende?
Il ricorso massiccio alle informative interdittive antimafia in aree caratterizzate dalla presenza di associazioni di tipo mafioso come la ‘ndrangheta in Calabria, costituite su base familistica, potrebbe creare un male maggiore di quello che si intende curare, e annientare le timide propaggini di uno sviluppo economico, solo sulla base di rapporto di parentela privo di effettivo rilievo in quel contesto (ad esempio, nelle assunzioni di lavoratori dipendenti).
L’impiego “prodromico” degli strumenti quali l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario, dovrebbe pertanto essere incentivato, dal momento che la realtà giudiziaria, nell’ultimo decennio, ci ha mostrato che le aziende, con l’intervento della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca, sono tendenzialmente private degli essenziali strumenti di supporto da parte degli stakeholders (privati, quali banche e fornitori, ma anche pubblici, ove non si instauri adeguatamente, nei fatti, il rapporto sinergico tra l’amministratore giudiziario e la Pubblica Amministrazione, come nel senso specificamente voluto dall’art. 35 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 159/2011) e, quindi, destinate alla liquidazione o all’accesso a procedure concorsuali.
Tali misure debbono essere dunque sempre più proiettate ad assicurare il disinquinamento mafioso delle attività economiche e a rimettere sul mercato le imprese con conseguente salvaguardia dei posti di lavoro, come è già concretamente accaduto in diversi casi.
L’esigenza è quella di attivare detti strumenti per le aziende che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, non ne siano pregiudicate nella loro sostanziale integrità e siano intenzionate a rimuovere i presupposti di quel pericolo di condizionamento e di infiltrazione.
Attraverso le istanze di ammissione al controllo giudiziario, proposte per alcune società mie assitite, la Prefettura di Catanzaro è giunta a segnalare al Ministero dell’Interno talune questioni connesse all’applicazione dell’istituto del controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34-bis del Codice antimafia.
Nella fattispecie la Prefettura di Catanzaro ha sollecitato un chiarimento su una prima questione riguardante l’interpretazione del comma 7 della suddetta disposizione laddove statuisce che dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario deriva la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia impugnata.
In particolare, la Prefettura ha chiesto di conoscere se l’impresa che beneficia della suddetta sospensione abbia anche il diritto di ottenere l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (le cc.dd. “white list”).
Il Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro ha risposto con circolare del N. 11001/119/20(8)-A del 22 marzo 2018 indirizzata alla Prefettura di Catanzaro e in copia a tutte le Prefetture d’Italia – esplicitando che pur con le dovute differenze di procedimento, legate alla sua natura ad istanza di parte, l’iscrizione negli elenchi prefettizi presuppone un’istruttoria il cui oggetto sostanziale di indagine è il medesimo delle informazioni antimafia, cioè la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67, del D.Lgs. n. 159/2011, e l’insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codice antimafia.
Il Ministero ha quindi ritenuto che la norma in commento debba essere interpretata nel senso di rendere doverosa per il Prefetto l’iscrizione nella white list richiesta dall’azienda destinataria di informazione interdittiva che abbia impugnato il relativo provvedimento ed ottenuto dal Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2, dell’art. 34-bis.
Se, infatti, la consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale deve essere acquisita la documentazione antimafia per le attività a rischio, un eventuale rifiuto dell’iscrizione finirebbe con il vanificare la sospensione disposta dal Giudice, la cui finalità è proprio quella di incentivare l’adesione spontanea dell’impresa a questo nuovo strumento di autodepurazione dalle infiltrazioni criminali consentendole di continuare ad operare nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Nel procedere all’iscrizione, tuttavia, sembra opportuno che il Prefetto annoti di avere così provveduto per effetto della misura adottata dal Tribunale ai sensi della norma sopra citata.
Altra questione sottoposta all’attenzione del Ministero dell’Interno è stata quella inerente il rapporto tra l’amministrazione disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e la nomina per la medesima azienda dell’amministratore giudiziario, in base all’art. 34-bis del Codice antimafia.
Secondo quanto chiarito dalla ridetta Circolare ministeriale, e come già aveva chiarito con Circolare del 19 gennaio scorso, il Ministero ha precisato che il controllo giudiziario non determina lo “spossessamento gestorio” ma consiste in una vigilanza prescrittiva condotta dal commissario nominato dal Tribunale al quale viene affidato il compito di monitorare all’interno dell’azienda l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dal giudice.
Nell’ipotesi segnalata dalla Prefettura di Catanzaro, il presidio di legalità nella forma del c.d. “tutoraggio” all’azienda si fonda sul medesimo presupposto della gestione commissariale di nomina prefettizia già avviata, vale a dire la presenza di indizi di fatto rivelatori di pericoli di contiguità o di agevolazione mafiosa.
Si è ritenuto, pertanto, che, qualora tale controllo venisse disposto dal magistrato perché ritenuto adeguato alle rilevate esigenze di prevenzione in relazione alla totalità dei rapporti economici facenti capo all’azienda, ciò determini il venir meno della misura ex art. 32, del decreto-legge 90/2014, analogamente a quanto previsto dal comma 5 della medesima norma per il caso in cui siano applicate la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa.
Siffatta interpretazione, del resto, è avvalorata dalla circostanza che quello riservato al Prefetto è un potere conformativo e limitativo della libertà di iniziativa economica che deve essere esercitato secondo canoni rispettosi del principio di proporzionalità.
Ma quali sono gli aspetti innovativi e come rispondono i Tribunali a queste istanze di ammissione al controllo giudiziario?
Nel quadro di risposte di segno diverso nel panorama giudiziario italiano, l’ammissione del controllo giudiziario volontario non può ritenersi automatica, posto che il 6 comma dell’art. 34 bis prevede l’accoglimento della “richiesta, ove ne ricorrano i presupposti”. Il Tribunale dovrà, dunque, verificare sin dalla fase dell’ammissione se l’agevolazione da parte di un’impresa terza sia occasionale. Ne deriva, pertanto, che il controllo giudiziario non potrebbe essere ammesso nei casi in cui l’interdittiva prefettizia sia stata emessa nei confronti di un imprenditore pericoloso non terzo. Una convinzione che viene corroborata dal fatto che l’inserimento nella norma della locuzione “ove ne ricorrano i presupposti” è opera del Parlamento (è opportuno evidenziare che la Commissione ministeriale che ha congegnato l’istituto, la Commissione parlamentare antimafia e il Governo, invece, lo avevano configurato in termini “automatici”).
L’ultimo comma dell’art. 34 bis prevede la sospensione degli effetti dell’interdittiva prefettizia anche quando è applicato il controllo giudiziario ex art. 34 bis (sia nel caso si tratti di controllo volontario dell’impresa, sia quando derivi da iniziativa pubblica, sia quando sia disposto d’ufficio), ovvero l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del d.lgs 159/2011. La sospensione degli effetti interdittivi, quale conseguenza scaturente ex lege dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario, comporta anche la sospensione del giudizio a oggetto l’informativa antimafia.
Ad ogni modo il provvedimento con cui il Tribunale competente per le misure di prevenzione neghi – eventualmente – l’applicazione del controllo giudiziario è comunque sempre impugnabile con ricorso alla corte d’appello, anche per il merito, come per consolidata giurisprudenza della Cassazione successiva alla sentenza n. 46898/2019 delle Sezioni Unite che ha risolto un contrasto ermeneutico sulla competenza dell’impugnazione.
Quali sono, oggi, le carenze nell’interlocuzione imprese-Prefetture?
Stando a quello che emerge da un report dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) fra il 2014 e il 2018 ben 2.044 sono state le aziende destinatarie di interdittive antimafia. Nel periodo considerato (il quinquennio 2014-2019) si è registrata una crescita costante e generalizzata in ogni zona del Paese, passando dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 (un incremento pari al 370%). Nel complesso le aziende del Nord interdette sono quasi quadruplicate (da 31 a 116), quelle del Centro sono raddoppiate (da 16 a 34) e quelle con sede nel Mezzogiorno sono aumentate di oltre 5 volte (da 75 a 423).
Dinanzi a questi numeri, a mio sommesso avviso, la carenza primaria è da individuarsi precipuamente nella mancanza di interlocuzione tra le imprese e le Prefetture.
Mi spiego meglio. Oggi più che mai, dinanzi ad un quadro come quello che ci rappresenta, l’Anac si pone l’imprescindibile esigenza di assicurare un’adeguata interlocuzione sia con la Prefettura sia con la magistratura procedente, allo scopo di finalizzare a fare emergere il patrimonio info-investigativo dal quale è scaturita la valutazione di un livello di compromissione della governance aziendale così grave da motivare la misura interdittiva. Quest’ultima, sovente, viene adottato senza alcun contraddittorio tra la Prefettura e la società destinataria e, quindi, in assenza di una fase partecipativa al procedimento amministrativo.
A tal proposito, si rileva che con la recentissima ordinanza n. 28 del 13 gennaio 2020, la Sezione III del T.A.R. Puglia ha reputato rilevante, chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di chiarire pregiudizialmente, se gli artt. 91, 92 e 93 del Codice Antimafia, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto destinatario di un’informativa interdittiva, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell’Unione.
Qual è il percorso che una società deve seguire laddove fosse destinataria di un’interdittiva antimafia?
Guardi, nel quadro che abbiamo fin qui delineato è chiaro che oggi più che mai risulta davvero difficile portare avanti un’attività imprenditoriale. Soprattutto al Sud. Ma non è impossibile per un’azienda destinataria di un’interdittiva antimafia compiere un corretto e risolutivo percorso giuridico-amministrativo per superare una simile situazione ostativa.
Dopo la notifica dell’interdittiva il percorso che la società destinataria dovrà effettuare inizia da una rituale istanza di accesso agli atti presso la Prefettura che ha emesso l’interdittiva al fine di apprendere integralmente il contenuto della documentazione sottesa al provvedimento ostativo.
Sarà quindi, poi, necessario procedere ad impugnazione del provvedimento e degli atti connessi e consequenziali dinanzi al T.A.R. competente per sede territoriale.
Nel contempo, molto importante, sarà la proposizione dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis co. 6 Codice Antimafia dinanzi al competente Tribunale – Misure di Prevenzione. Questo anche alla luce del più recente orientamento della Terza Sezione del Consiglio di Stato che con le due ordinanze, nn. 4873 e 5482 del 2019, ha disposto la sospensione del processo amministrativo “sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario”.
Per completezza tengo a precisare che il controllo giudiziario, potendo avere per legge una durata massima fino a tre anni, può essere prorogato dallo stesso Tribunale laddove non venisse concesso sin da subito per l’intero triennio.
Con l’intuibile conseguenza della ripercussione dell’esito dello stesso sul giudizio di legittimità dell’interdittiva. Con tali due ordinanze, il Consiglio di Stato, sospendendo il giudizio sino all’esito del controllo giudiziario, si è risolto nel senso di evitare possibili sovrapposizioni, privilegiando l’esito del monitoraggio dell’effettivo risanamento dell’impresa, da parte del giudice penale, con la prevedibile presa d’atto in ordine all’esito giudizio sulla legittimità dell’interdittiva.
Sarebbe certamente auspicabile, nel futuro, la previsione di un contraddittorio con la Prefettura e con la Procura all’esito, e che verta sugli esiti, del controllo giudiziario partendo proprio dalle relazioni sull’attività di controllo – predisposte periodicamente al giudice delegato e al pubblico ministero – dell’amministratore giudiziario, osservatore privilegiato, che accompagna in prima linea con quelle imprese che vogliono provare a rientrare pienamente in condizioni di legalità contro il rischio di essere totalmente assorbite nelle maglie delle organizzazioni criminali.
Ciò che però non si deve trascurare, nelle more dei giudizi amministrativo e penale, è che l’impresa dovrà eliminare tutti gli elementi di controindicazione ed adottare tutte quelle misure di self-cleaning e quindi sarà onere della società, laddove ne fosse sprovvista, adottare strumenti quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001; il Codice Etico; il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale ai sensi della Norma SA8000:2014; il Sistema di Gestione Anticorruzione ai sensi della Norma ISO 37001:2016.
A tal proposito posso dire che i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 costituiscono un ‘prodotto normativo’ tra i più moderni e avanzati emanati dal nostro Legislatore negli ultimi decenni è valutazione abbastanza diffusa nella scienza giuridica, pur tra innumerevoli critiche e distinguo. Purtroppo vi è scarsa giurisprudenza in materia e sono rarissime le pronunzie che ne riconoscono in concreto l’idoneità ed efficace attuazione.
Nel prosieguo del percorso, risulterà infine fondamentale per l’impresa – una volta rimossi gli eventuali elementi di controindicazione ed adottati tutti i mezzi propedeutici all’attività di self cleaning dell’azienda – richiedere alla Prefettura che aveva emesso inizialmente l’interdittiva antimafia l’istanza di revoca, riesame ed aggiornamento prefettizio ai sensi degli artt. 84 e ss., 91 co 5 e 93 co. 7 Codice Antimafia al fine di ottenere, dunque, il rilascio dell’informativa antimafia liberatoria. Sì da poter tornare ad operare nel pieno rispetto di tutti i protocolli di legalità e delle legislazioni vigenti.
Il percorso testé descritto è proprio quello intrapreso, step to step, da una società mia assistita che si è vista notificare proprio nei giorni scorsi il provvedimento antimafia liberatorio in cui la Prefettura, che aveva emesso inizialmente l’interdittiva antimafia a suo carico, ora attesta che “allo stato degli accertamenti, non sussistono, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, nonché le situazioni di cui all’art. 84 ed all’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011”.
Questo è il solco che stiamo tracciando, oggi, nella quotidiana prassi giuridico-processuale e questi sono gli strumenti che dobbiamo utilizzare, nel pieno rispetto dei tempi e delle giurisdizioni, sì da ‘accompagnare’ le aziende nel campo economico-imprenditoriale e favorendo, nel corso della procedura del controllo giudiziario, la collaborazione con gli organi della procedura e gli interventi adottati sulla struttura organizzativa e sulle procedure di controllo ha determinato la rimozione degli elementi di contaminazione e i rischi di infiltrazione evidenziati in sede di applicazione della misura. Solo così si può avere la certezza che le stesse abbiano acquisito quella necessaria capacità di operare nel mercato al riparo da condizionamenti mafiosi e nel rispetto della legislazione antimafia.
Resta inteso che solo una diffusa ed efficace attuazione di modelli e procedure preventive dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo delle imprese che lavorano nel pubblico, come quelli prima descritti, può concretamente contribuire a ridurre le possibili distorsioni dell’economia legale e le inevitabili frustrazioni degli interessi pubblici coinvolti. (r. c.)

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