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il verdetto

Reggina 1914, revocata l’omologazione e aperta la liquidazione. Atti in Procura

I giudici della Corte d’Appello hanno accolto i reclami di Inps e Agenzia delle entrate. «Evidenziato un elevato indebitamento»

Pubblicato il: 25/03/2024 – 13:38
Reggina 1914, revocata l’omologazione e aperta la liquidazione. Atti in Procura

REGGIO CALABRIA «Accoglie il reclamo proposto dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle Entrate» e per l’effetto «revoca l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi» e «dichiara aperta la liquidazione giudiziale» .È lapidaria la sentenza emessa dai giudici della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 22 marzo 2024 che, di fatto, ribaltano la sentenza del giugno 2023 con la quale erano stati omologati gli accordi di ristrutturazione e le transazioni sui crediti tributari e contributivi su domanda della Reggina 1914 s.r.l.. Oltre alla sentenza, è stata disposta anche la trasmissione degli atti in Procura per accertare eventuali reati penali.

Le contestazioni

In seguito alla presentazione della domanda da parte della società, erano però intervenute le opposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’INAIL e della Brescia Calcio s.p.a. ma – secondo i giudici – la domanda della Reggina 1914 s.r.l. era stata accolta perché il piano economico presentato dal club amaranto era ritenuto «attuabile e sostenibile  – nonché idonea a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione – incentrato sulla continuità aziendale e sulla formazione di flussi monetari da destinare al pagamento dei debiti e a proseguire l’attività d’impresa». Avverso la sentenza ha proposto reclamo l’INPS che ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto regolare la comunicazione della proposta di transazione. Ha dedotto in proposito che la «proposta era priva della documentazione prescritta dalla legge – si legge nella sentenza – rendendosi così impossibile una sua accurata valutazione». Con il secondo motivo di reclamo, l’INPS ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sanato il vizio dell’omesso decorso del termine dilatorio ex articolo 63 comma 2 ultima parte CCII. Ha rilevato in proposito che, non essendo stato consentito di valutare al meglio la proposta, «sarebbe stato necessario un rinvio preliminare, non concesso, in assenza del quale la proposta avrebbe dovuto essere considerata inammissibile». Ricorso presentato anche dall’Agenzia delle Entrate, contestando l’articolo sula “transazione su crediti tributari e contributivi”, non essendo stata la proposta «depositata nell’ambito di trattative, ma solo poco prima dell’invio della richiesta di omologa degli accordi. Il mancato rispetto dei termini ha impedito le attività propedeutiche alla valutazione della domanda», osserva l’Agenzia. Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il Tribunale ha proceduto all’omologa sulla sola base della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Le motivazioni

Secondo i giudici della Corte d’Appello, in primo luogo occorre evidenziare che la stessa Reggina 1914 s.r.l., nella redazione del piano economico finanziario, ha evidenziato uno stato di crisi dovuta ad un elevato indebitamento, rilevato anche dal Tribunale, in ragione dei dati emergenti dalla documentazione in atti. Il piano ha previsto ricavi derivanti da sponsorizzazioni, diritti televisivi e contributi della Lega Nazionale, contributi della FIGC, dalla vendita dei biglietti nonché dalla cessione di giocatori delle giovanili. La sentenza reclamata «ha enumerato tra gli assets strategici le ingenti somme derivanti dai diritti televisivi, radiofonici e dalle varie piattaforme telematiche (che ammontano a 8 milioni di euro), il valore dei tesserati (che rappresenta per un’impresa calcistica le principali immobilizzazioni), il valore del marchio e della denominazione sociale, il settore giovanile. È evidente che la previsione di tali ricavi trovava il presupposto nella partecipazione della Reggina al campionato di serie B. Essendo venuta meno la partecipazione al campionato di serie B, il piano economico finanziario è divenuto insostenibile, non essendo più plausibili le previsioni circa le entrate e gli incassi attesi». Inoltre, la permanenza nella serie B – e i ricavi correlati – costituiva il «presupposto fondamentale anche della convenienza del piano per gli enti erariali e previdenziali». La premessa da cui muoveva il piano risiedeva nella capacità dell’impresa «di tornare a produrre utili in tempo prospetticamente ristretto». Da ciò – secondo il Tribunale – sarebbe conseguita la produzione, in favore dell’Erario e degli altri enti, di introiti maggiori rispetto a quelli conseguibili nell’ipotesi liquidatoria, «tenuto che parte dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell’attività confluirebbero stabilmente nelle casse statali». Pertanto, essendo venuto meno il presupposto cardine dell’omologazione, «i reclami devono trovare accoglimento, con conseguente revoca dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi».

Il quadro finanziario

Notevole è stato l’aggravamento della posizione debitoria negli ultimi anni della società amaranto. Al 30 giugno 2019 i debiti erano di 4.300.993 euro; al 30 giugno 2022 erano di 16.104.184 euro; al 31 dicembre 2022 i debiti erano di 23.058.775 euro. Ulteriore aggravamento della posizione debitoria si è registrato nel periodo dal 31 dicembre 2022 ad aprile 2023 ( 27.146.807 di euro). La sussistenza della crisi – si legge ancora nella relazione Del Sette – è resa evidente dalla «perdita d’esercizio maturata al 30 giugno 2022 per € 9.302.397 cui va sommata la perdita maturata al 31 dicembre 2022 per € 4.162.016». I predetti dati, già emersi in primo grado, non sono stati contestati dalla Reggina 1914 s.r.l. in sede di reclamo. «Questo notevole deterioramento dell’equilibrio finanziario della società» osservano invece i giudici della Corte d’Appello «costituisce prova evidente dello stato di crisi, condivisibilmente ritenuto “evidente” dal Tribunale». (Gi.Cu.)

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