Ncc, dalla Commissione Ue stop alla bozza del Dpcm
Accolte le eccezioni sollevate da Associazione Ncc Italia e dall’avvocato Pitaro. L’Italia rischia un procedimento di infrazione

ROMA La Commissione Europea, in seguito all’incontro avuto anche con il Presidente di Associazione Italia NCC Luca Notarbartolo e con il suo difensore avvocato Giancarlo Pitaro, ha emanato in data 23 maggio parere circostanziato negativo accogliendo le eccezioni sollevate da Associazione Ncc Italia relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la “Disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 di” con cui ha bocciato la bozza di decreto trasmessa dal Governo Italiano ed ha contestualmente «invitato le autorità italiane a tener conto delle osservazioni formulate».
Bocciata la bozza di Dpcm
Tale parere preventivo circostanziato si inserisce nell’ambito della procedura relativa alla direttiva UE 2015/1535 che prescrive una preventiva procedura di informazione da parte dello Stato Membro nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alle società d’informazione e l’emissione di un parere di conformità da parte della UE. Nello specifico, la Commissione ha totalmente bocciato la bozza di DPCM accogliendo integralmente le tesi di Associazione NCC Italia e dell’avvocato Giancarlo Pitaro affermando l’illegittimità del decreto alla luce dell’obbligo di iscrizione degli operatori nel Centro elaborazione dati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto tali disposizioni «non possono subordinare l’accesso all’attività di prestatore di esercizio della società dell’informazione e il suo esercizio a un’autorizzazione preventiva», e in quanto «dal decreto italiano notificato … gli utenti non vedrebbero le auto a noleggio disponibili con autista e taxi nelle vicinanze. Pertanto non sceglierebbero il loro fornitore di servizi di trasporto in base all’orario di arrivo previsto dei fornitori di servizi alternativi e al tempo di viaggio totale previsto…inoltre il costo stimato del servizio può essere comunicato solo dopo che il consumatore ha espresso la propria scelta per il tipo specifico di servizio. Non sembra possibile per il consumatore scegliere il tipo di servizio in base al prezzo».
Rischio sanzioni
Lesione della concorrenza, dunque, e lesione del principio di libertà della prestazione del servizio, oltre che lesione totale degli obblighi di disclosure a tutela del consumatore. La Commissione Europea ha inoltre rammentato «che se le autorità italiane non rispettano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 o se il testo del progetto notificato in esame è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate o altrimenti in contrasto con il diritto dell’UE, la Commissione si riserva il diritto di avviare un procedimento nei confronti dell’Italia a norma dell’articolo 258 del TFUE».
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