Paola, il Tar conferma la legittimità delle elezioni e la vittoria del sindaco Perrotta
Il Tribunale Amministrativo regionale ha respinto il ricorso dell’ex sindaco, Giovanni Politano

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso proposto dall’ex sindaco di Paola, Giovanni Politano, avverso il verbale delle operazioni elettorali e gli atti connessi alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Paola, tenutesi lo scorso maggio, e che hanno portato alla vittoria di Roberto Perrotta, tornato ad indossare la fascia tricolore per la quarta volta. La decisione del Collegio giudicante, presieduto da Ivo Correale e con estensore il consigliere Francesco Tallaro, ha riconosciuto – è scritto in una nota – «la piena legittimità della procedura elettorale svoltasi in un unico turno, confutando le tesi del ricorrente. In particolare, per sostenere la legittimità delle operazioni elettorali, in udienza sono intervenuti: l’avv. Rosario Maria Infantino, difensore del Comune di Paola; l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, rappresentante del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Cosenza; l’avvocato Massimo Florita, difensore della presidente dell’adunanza dei presidenti di sezione, Marianna Clementina Saragò; del sindaco eletto Roberto Perrotta e della consigliera Anna Anselmo. Tra gli altri anche gli avvocati Flavio Micucci, difensore del consigliere Francesco Giuseppe Falbo; l’avv. Benedetta Saulo, difensore dei consiglieri Emira Ciodaro e Camillo Gabriele Fiorito; gli avvocati Damiano Calabretta e Giuseppe Carratelli, difensori del consigliere Alfonso D’Arienzo.
«Le difese hanno sostenuto, sia in via preliminare che nel merito, la correttezza dell’iter seguito, evidenziando come il parametro demografico per la determinazione del sistema elettorale applicabile fosse basato sul dato normativo più recente e specifico, e non su rilevazioni anagrafiche successive. Il Tar ha condiviso queste argomentazioni, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al rimborso delle spese legali a favore delle parti costituite».
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