Garante della salute, esclusa Anna Maria Stanganelli nonostante la norma sulla rielezione
Per quale ragione è stata applicata esclusivamente la previsione dell’articolo 4, senza considerare la disciplina speciale dell’articolo 7 della stessa legge?

CATANZARO La notizia è contenuta in un atto ufficiale del Consiglio regionale della Calabria. Con deliberazione numero 21 del 13 marzo 2026, pubblicata sul Burc del 16 marzo, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria ha approvato l’elenco provvisorio dei candidati alla nomina di Garante della salute e tra gli altri ha escluso Anna Maria Stanganelli, già titolare dell’incarico nella precedente legislatura. La motivazione riportata è “ineleggibilità ex art. 4, comma 2, legge regionale n. 22/2008”.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha disposto l’esclusione nell’ambito della procedura amministrativa avviata con avviso pubblico del 18 dicembre 2025 e poi riaperta il 27 gennaio 2026 per ampliare la partecipazione. Stanganelli non è stata ammessa, si legge negli atti, sulla base della norma contenuta nell’articolo 4 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 22, istitutiva del Garante della salute, secondo cui l’incarico in questione dura per l’intera legislatura e non può essere rinnovato.
Nella stessa legge, tuttavia, è prevista una disciplina specifica per le nomine effettuate in via sostitutiva. L’articolo 7 stabilisce che, in caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro 180 giorni, il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e può essere rieletto per una sola volta.
Stanganelli è stata nominata Garante della salute con decreto del Presidente del Consiglio regionale il 21 ottobre 2022, proprio in applicazione di tale disposizione. Il suo incarico si è concluso nell’agosto 2025, in seguito alla cessazione anticipata della legislatura e come previsto dalla legge regionale sul Garante della salute.
La procedura ad oggi in corso riguarda la formazione dell’elenco degli idonei da cui il Consiglio regionale dovrà poi eleggere il Garante. L’elezione avviene a maggioranza qualificata e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, a maggioranza relativa. L’elenco approvato dall’Ufficio di Presidenza costituisce quindi la rosa dei candidati eleggibili.
Il profilo di Stanganelli emerge dal curriculum allegato alla sua candidatura. Classe 1988, dottore di ricerca in matematica e informatica, docente universitaria e insegnante di ruolo, ha svolto attività accademica tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università La Sapienza di Roma, oltre a incarichi istituzionali e di ricerca. Dal 2022 al 2025 ha ricoperto l’incarico di Garante della salute, con funzioni di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e sociosanitario.
Ora alcune domande sono inevitabili. Per quale ragione è stata applicata esclusivamente la previsione dell’articolo 4, senza considerare la disciplina speciale dell’articolo 7 della stessa legge? Come si giustifica l’esclusione di una candidata nominata proprio attraverso la procedura sostitutiva per la quale la legge prevede espressamente la possibilità di rielezione? Chi ha istruito la verifica dei requisiti ha valutato entrambe le disposizioni normative? E ancora, è corretto escludere dalla fase degli idonei chi rientra nella fattispecie specifica prevista dalla legge regionale? Si è ritenuto che quella norma non fosse applicabile al caso concreto?
Intanto, l’ex Garante si è mossa sul piano formale. Tramite il proprio legale, Stanganelli ha presentato un’istanza motivata di riesame e ha chiesto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la revisione del provvedimento. La procedura è ancora nella fase provvisoria. Ora il caso è sul tavolo dell’Ufficio di Presidenza, che si dovrà determinare. Secondo legge.