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Il Tar respinge il ricorso di Raso: Bevilacqua resta consigliere regionale

I giudici amministrativi di Catanzaro dichiarano il ricorso «generico ed esplorativo». La soddisfazione degli avvocati Pitaro e Caglioti

Pubblicato il: 26/03/2026 – 12:46
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Il Tar respinge il ricorso di Raso: Bevilacqua resta consigliere regionale

CATANZARO Il Tar Catanzaro (Sezione Prima Presidente Mastrandrea – Relatore Ciconte) ha respinto il ricorso proposto da Pietro Raso, già consigliere regionale e primo dei non eletti, contro Gianpaolo Bevilacqua, difeso dagli avvocati Francesco Pitaro e Francesco Caglioti, eletto consigliere regionale alle ultime consultazioni elettorali. Raso con il ricorso aveva chiesto la verificazione dei risultati elettorali e l’attribuzione di maggiori voti con conseguente elezione dello stesso Raso al posto di Bevilacqua. Il Tar Catanzaro, in accoglimento dei rilievi difensivi sollevati dagli avvocati Francesco Pitaro e Francesco Caglioti, ha respinto il ricorso di Raso ritenendolo esplorativo e generico. Nel proprio atto difensivo, Bevilacqua ha chiesto al Tar il rigetto del ricorso di Raso per essere generico e per assenza di elementi probatori e per il non superamento della prova di resistenza. Nello stesso atto Bevilacqua ha pure proposto ricorso incidentale, rivendicando l’attribuzione in proprio favore di voti e l’annullamento di voti attribuiti a Raso, e, tuttavia, non vi è stato bisogno di esaminare il ricorso incidentale per il rigetto del ricorso principale di Raso.

La soddisfazione di Pitaro e Caglioti

Gli avvocati Francesco Pitaro e Francesco Caglioti hanno espresso «soddisfazione per la pronuncia del Tar Catanzaro che, in accoglimento delle nostre deduzioni difensive, ha respinto il ricorso di Pietro Raso riconoscendo la legittimità dell’elezione di Gianpaolo Bevilacqua a consigliere regionale. Il Tar Catanzaro, infatti, in applicazione dei principi che governano il processo elettorale, ha respinto il ricorso ritenendolo, per come dai noi richiesto negli atti difensivi, esplorativo e generico e mancante di elementi e indizi probatori e per il non superamento della prova di resistenza».

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