Naufragio di Cutro, definitiva la condanna a 20 anni per Abdessalem Mohamed
Depositate le motivazioni della Cassazione. L’uomo è ritenuto responsabile del naufragio del caicco “Summer Love”
ROMA È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdessalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco “Summer Love”, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023 nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione, in sessione feriale, ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025. L’avvocata Vincenza Raganato aveva chiesto l’annullamento del verdetto sostenendo l’esistenza di vizi procedurali e carenze motivazionali. Secondo la difesa, Mohamed non sarebbe stato tra gli organizzatori della traversata né il comandante dell’imbarcazione, ma soltanto un uomo incaricato di effettuare piccole riparazioni al motore in cambio di un compenso. Nel ricorso i legali avevano inoltre ribadito che, come già accertato per l’altro imputato Gun Ufuk, il siriano non si trovava al timone al momento dell’impatto. La difesa aveva infine sollecitato l’acquisizione degli atti del procedimento sui militari imputati per il presunto ritardo nei soccorsi, ritenendo che tale circostanza potesse costituire una concausa delle morti. La Cassazione ha però respinto tutte le eccezioni sollevate, rendendo definitiva la condanna.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni che rendono definitiva la condanna per Mohamed Abdessalem, confermando come non vi sia «nessuno spazio per ridimensionamenti del proprio ruolo né per scorciatoie difensive fondate su ipotetiche interruzioni del nesso di causalità».
I giudici della Suprema Corte hanno ricostruito il ruolo dell’imputato durante il tragitto, accertando che egli fosse «presente alla guida di entrambe le barche» e risultasse l’addetto «alla manutenzione delle componenti meccaniche». Respingendo le tesi difensive su presunte omissioni nei soccorsi da parte dei soccorritori, la Corte ha ribadito che le cause sopravvenute in grado di escludere il nesso causale si verificano solo quando si innesca un processo «completamente autonomo» o uno sviluppo «anomalo, imprevedibile e atipico». Di conseguenza, l’evento tragico ha rappresentato l’esito del rischio «veicolato dalla condotta dell’imputato che ha rivestito il ruolo di scafista e addetto alla manutenzione del natante affondato». A fondamento della decisione e del diniego di attenuanti, i giudici hanno richiamato «il ruolo certamente non secondario svolto dall’imputato (scafista ed addetto alla manutenzione del natante), il precedente specifico risultante a suo carico ed alla circostanza che egli, subito dopo i fatti, era fuggito all’estero». (redazione@corrierecal.it)
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