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presidio assistenziale

IGreco perde la causa, 55 mila euro al Comune di Panettieri e condanna alle spese

Respinta l’opposizione della società nel contenzioso sulla Rsa San Carlo Borromeo. Per il giudice il contratto di locazione era ancora valido ed efficace

Pubblicato il: 06/10/2026 – 8:14
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PANETTIERI Il Tribunale di Cosenza respinge l’opposizione di IGreco Ospedali Riuniti Srl e conferma il decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune di Panettieri per 55 mila euro. È quanto stabilito dalla sentenza pronunciata il 5 ottobre 2026 dalla Seconda Sezione civile del Tribunale di Cosenza, che ha ritenuto ancora valido ed efficace il contratto di locazione dell’immobile comunale nel quale aveva sede la Rsa San Carlo Borromeo.
Al centro del giudizio c’era la sorte del contratto stipulato tra il Comune e IGreco all’esito della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’immobile destinato alla Rsa. Il gruppo IGreco aveva eccepito che l’annullamento dell’aggiudicazione disposto dal giudice amministrativo avesse determinato, come conseguenza, anche la caducazione del successivo contratto di locazione, ritenendo quindi venuto meno il titolo sulla base del quale il Comune aveva richiesto il pagamento del canone. Da questa impostazione era scaturita l’opposizione al decreto ingiuntivo, insieme alla richiesta di accertare la nullità, l’inefficacia sopravvenuta o la risoluzione del rapporto contrattuale.

La sentenza

La sentenza rileva che il Consiglio di Stato aveva annullato l’aggiudicazione, ma «non assumeva alcuna determinazione in ordine alla sorte del contratto di locazione che all’aggiudicazione annullata faceva seguito». Il Tribunale esclude quindi la caducazione automatica del contratto, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui non opera, come regola generale, la «caducazione automatica del contratto come conseguenza dell’annullamento, in sede giurisdizionale, dell’aggiudicazione».
Quanto alla nullità, secondo il giudice «solo la totale assenza di una procedura di evidenza pubblica o una violazione radicale delle norme imperative che regolano la scelta del contraente potrebbe determinarne la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.». Nel caso di Panettieri, invece, «una procedura selettiva comunque» era stata espletata e il vizio rilevato dal giudice amministrativo era «meramente formale», relativo «alla ritenuta equivocità della lettera di invito con riferimento al contenuto delle offerte tecnica ed economica».

Per il giudice «fondata» la richiesta del Comune

Sulla richiesta di risoluzione, il Tribunale osserva che non era stata dedotta «una qualsiasi causa legittimante simile statuizione», mentre la condotta della società configurava piuttosto «una volontà unilaterale della parte contraente di mettere fine al rapporto negoziale», che «non può, tuttavia, considerarsi legittima né sulla base di una norma di legge né sulla base della stessa regolamentazione contrattuale». La conseguenza è, per il giudice, «la perdurante validità ed efficacia del predetto contratto alla data di proposizione del ricorso per ingiunzione» e quindi la fondatezza della richiesta del Comune per il pagamento di 55 mila euro.
Non accolta neppure la tesi di IGreco secondo cui la cessazione dell’attività sanitaria avrebbe fatto venir meno l’obbligo di pagamento. «In mancanza di pronuncia caducatoria da parte del giudice amministrativo e di rituale disdetta da parte del conduttore», afferma la sentenza, il canone «deve considerarsi dovuto indipendentemente dall’utilizzazione effettiva dell’immobile per attività sanitaria».

L’obbligo del canone

Anche la riconsegna dell’immobile non viene ritenuta sufficiente a interrompere l’obbligo. «Non può ritenersi che – per fatti concludenti – il locatore sia tornato nella piena disponibilità dell’immobile», scrive il giudice, rilevando che le chiavi erano rimaste nella disponibilità del conduttore. Dagli atti, inoltre, «sembra evincersi piuttosto una volontà dell’odierna opponente di spostare altrove l’attività».
Il Tribunale conclude che la «riconosciuta persistenza del vincolo contrattuale originario alla data della domanda» comportava l’obbligo della conduttrice di corrispondere il canone. Rigettata quindi l’opposizione, il decreto ingiuntivo è stato confermato e dichiarato esecutivo. Il gruppo IGreco è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 259 euro per spese e 5.077 euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

La vicenda

La vicenda giudiziaria nasce dal contenzioso amministrativo sulla procedura con cui il Comune di Panettieri aveva affidato in locazione l’immobile destinato alla Rsa San Carlo Borromeo. L’aggiudicazione in favore di IGreco era stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato, ma senza una pronuncia sulla sorte del contratto di locazione già stipulato tra le parti.
Nel frattempo, la vicenda aveva assunto anche un rilievo sul piano assistenziale, nel marzo 2025 IGreco aveva avviato le procedure per il trasferimento dell’attività e dei posti letto. Di fronte alla prospettiva della chiusura della struttura, il Comune era intervenuto con un’ordinanza urgente con la quale aveva inibito la chiusura dell’attività e il trasferimento della forza lavoro, disciplinando anche le dimissioni degli ospiti in attesa del completamento dell’iter avviato dalla società presso la Regione Calabria.
Un intervento che l’amministrazione aveva motivato con la necessità di garantire la continuità dell’assistenza agli ospiti della Rsa. Il 7 maggio 2025 il Comune era poi intervenuto nuovamente, consentendo l’accesso all’immobile per l’esecuzione di lavori oggetto di finanziamento, senza pregiudizio per l’attività svolta, ma la struttura è stata successivamente chiusa e gli ospiti dimessi.
Il Comune, assistito dall’avvocato Carmelo Salerno, ha sostenuto nei diversi procedimenti la propria posizione, dal contenzioso amministrativo davanti al Tar e al Consiglio di Stato fino alla causa civile sul pagamento del canone.
L’amministrazione, nel commentare l’esito del giudizio, sottolinea soprattutto il profilo legato alla tutela degli ospiti e alla continuità del servizio. «Abbiamo fatto tutto il possibile per tutelare gli anziani e mantenere il servizio sul territorio», afferma il Comune, richiamando l’ordinanza del marzo 2025 come una scelta assunta in una situazione di particolare delicatezza.
Per l’amministrazione, infatti, la questione non riguarda soltanto il contenzioso tra le parti, ma anche la perdita di un presidio assistenziale in un territorio interno e periferico. Da qui l’auspicio che Regione Calabria, Azienda sanitaria e gli altri soggetti competenti possano individuare una soluzione per restituire all’immobile una funzione assistenziale e consentire il ritorno sul territorio di un servizio destinato alle persone più fragili. (redazione@corrierecal.it)

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