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infiltrazioni al nord

A Verona «l’operatività dei Grande Aracri e Arena-Nicoscia»: la Cassazione sigilla le condanne

La Suprema Corte blinda le condanne per la rete criminale attiva tra Calabria e Veneto: confermati il ruolo di Mercurio come «ponte» e la centralità dei fratelli Riillo

Pubblicato il: 12/10/2026 – 7:00
di Mariateresa Ripolo
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ROMA Una realtà che «emerge nitidamente da ulteriori filoni investigativi», come le «operazioni Valpolicella 1, Valpolicella 2, Aemilia, Johnny, Taurus, Multari, Bolognino», confermando «l’operatività nel territorio scaligero di emanazioni ‘ndranghetiste (promananti in particolare dalla cosca Grande Aracri e dalla cosca Arena-Nicoscia». Un contesto che tratteggia una vera e propria «organizzazione di risorse materiali» e «umane», mossa dalla consapevolezza di commettere «secondo un medesimo schema, un numero di reati non predeterminati né predeterminabili, senza interruzione, neppure dopo il tranciante intervento delle Forze dell’Ordine». È questo il ritratto dell’articolato sistema di riciclaggio e frodi fiscali orchestrato tra la Calabria e il Veneto, diventato definitivo con la sentenza della Suprema Corte.
«I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti»: con questa decisione la Corte di Cassazione ha sigillato la sentenza a carico delle figure coinvolte, confermando integralmente l’impianto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio. Il verdetto degli ermellini rende inoppugnabili i giudizi pronunciati nel settembre 2025 dalla Corte d’appello di Venezia: per Domenico Mercurio la condanna definitiva si fissa a 4 anni e 6 mesi di reclusione; ai fratelli Pasquale e Francesco Riillo vengono inflitti rispettivamente 6 anni e 5 anni e 4 mesi di carcere.
In particolare, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giuseppe Giglio e Domenico Mercurio hanno trovato, si legge nelle motivazioni, «integrale conferma, per quanto riguarda le dinamiche dei flussi finanziari, nell’analisi della documentazione bancaria e commerciale acquisita e, per le relazioni tra i vari componenti della contestata associazione per delinquere, anche dal compendio intercettivo e dai dati del traffico telefonico».

I ruoli chiave nell’organizzazione e i collaboratori

Nelle motivazioni dei giudici emerge con forza la figura di Domenico Mercurio, indicato come un vero e proprio «ponte con i finanziatori ’ndranghetisti». Inserito fattivamente nel circuito criminale con una funzione strategica d’intermediazione, Mercurio consegnava «in nero il denaro ricevuto dai finanziatori calabresi» alle società veronesi, partecipando poi alla spartizione dell’Iva non versata e alla restituzione dei capitali ripuliti alle cosche. La sua successiva decisione di collaborare con la giustizia ha fornito un «rilevante apporto conoscitivo» agli inquirenti. Per questa ragione la Cassazione ha ritenuto corretto l’operato della Corte d’appello di Venezia, che gli ha riconosciuto la diminuente speciale prevista per chi «si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi», rideterminando la pena finale nell’ambito del vincolo della continuazione con precedenti condanne irrevocabili.
Nella disamina delle singole posizioni processuali, la Suprema Corte ha ribadito anche la centralità del ruolo svolto dai fratelli Pasquale e Francesco Riillo.
Riguardo a Pasquale Riillo, i giudici hanno evidenziato come l’uomo costituisse «un anello essenziale del meccanismo fraudolento, dato che attraverso la società da lui gestita si è realizzato il meccanismo di retrocessione di parte dei profitti illeciti provenienti dalle società cartiere alle società gestite direttamente da soggetti intranei alle cosche mafiose». La rilevanza della sua posizione nell’associazione è dimostrata dal fatto che, dopo il suo arresto, «si è reso necessario sostituirlo immediatamente per proseguire la lucrosa attività con un nuovo e fidato referente costituito dal fratello Francesco». Relativamente a Francesco Riillo, le risultanze processuali ne hanno confermato il pieno coinvolgimento, evidenziando che il suo apporto nell’attività collettiva di ripulitura dei proventi ’ndranghetistici è stato fornito «mediante iniziale contributo di liquidità e nuovo e fondamentale intervento finale per la retrocessione alla cosca degli originari flussi di denaro, incrementati degli ulteriori profitti».
La Corte ha infine confermato la piena applicabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati contestati, ricordando che per la configurabilità della circostanza «è sufficiente che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti». I giudici hanno così convalidato anche la misura della confisca obbligatoria per «euro 4.808.331,77», somma identificata sui conti aziendali come profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.

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