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L`analisi dell`esperto

Il nuovo ordinamento degli enti locali, anche in ragione dei poteri più ampi attribuiti sul piano amministrativo agli enti territoriali, prevede alcune disposizioni volte a limitare i rischi di com…

Pubblicato il: 09/08/2011 – 12:36
L`analisi dell`esperto

Il nuovo ordinamento degli enti locali, anche in ragione dei poteri più ampi attribuiti sul piano amministrativo agli enti territoriali, prevede alcune disposizioni volte a limitare i rischi di commistione tra politica, amministrazione ed associazioni mafiose e criminali, e comunque a porre efficaci rimedi in grado di ripristinare la legalità all’interno delle istituzioni locali. Si tratta, in particolare, delle norme che introducono lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, le cui norme in materia sono adesso contenute negli articoli 143 e seguenti del Testo unico di cui al d.lgs. 267/2000, riproponendo, con alcune modifiche, i contenuti dell’articolo 15 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante l’originaria disciplina in materia di scioglimento di Consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni d’infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Tale particolare disciplina stabilisce che i Consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’art. 59, VII co., emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di Sindaco, di Presidente della Provincia e di componente delle rispettive giunte, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal Prefetto della Provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegatigli dal Ministro dell’Interno.
Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi (prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali), dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, può sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurandola provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni e le competenze conferitele con il decreto stesso e rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la Commissione straordinaria entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni d’infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria procede alle necessarie verifiche e a conclusione degli accertamenti adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari potendo anche disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, ovvero la rescissione del contratto già concluso. Va detto tuttavia che, sul piano applicativo, il rendimento di tali norme, che pure hanno avuto una notevole incidenza nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, non è stato sempre elevato ed i risultati conseguiti non sempre hanno corrisposto alle aspettative. Infatti, spesso lo scioglimento non ha rappresentato per gli enti locali interessati, occasione di rinnovamento e di affrancamento dalle associazioni criminali e dal condizionamento che esse impongono attraverso il controllo delle attività amministrative, così come suffragato dai frequenti casi di rinnovato scioglimento degli organi rappresentativi degli stessi comuni a distanza di pochi anni. Il fatto è che il Testo unico n. 267/2000 ha trasposto all’interno degli enti locali le norme previste per la dirigenza pubblica statale (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) in materia di funzioni e di responsabilità della dirigenza. In tale quadro generale di riferimento, il principio fondamentale cui si è uniformato l’ordinamento degli enti locali è stato quello di separazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, di competenza dei dirigenti. In ragione di ciò i dirigenti sono adesso titolari di una serie di atti riguardo ai quali gli amministratori esercitano solo un compito di indirizzo politico e di controllo. Al fine di rendere più efficace la disciplina legislativa e salvaguardare il principio di legalità all’interno degli enti locali sarebbe auspicabile estendere il commissariamento anche all’area tecnico-gestionale, facendo valere una responsabilità anche nei confronti della dirigenza responsabile della gestione, e sanzionarla per le conseguenze della propria condotta che abbia concorso a fondare la proposta di scioglimento formulata dal Prefetto.

Giovanni Moschella-Silvio Gambino
in S. Gambino (a cura di), “Diritto regionale
e degli enti locali”, Milano, 2009, II ed.

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