Stampa e punibilità
La Corte Europea con una recente sentenza ha condannato l`Italia a risarcire un giornalista sostenendo che l`irrogazione nei suoi confronti di una pena detentiva (la reclusione a quattro mesi per cui…

La Corte Europea con una recente sentenza ha condannato l`Italia a risarcire un giornalista sostenendo che l`irrogazione nei suoi confronti di una pena detentiva (la reclusione a quattro mesi per cui, comunque, era stata disposta la sospensione condizionale) fosse lesiva del diritto alla libertà di espressione. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto eccessiva la sanzione pur valutando che l`articolo pubblicato avesse contenuto diffamatorio e ravvisando la responsabilità del direttore del giornale per aver omesso il controllo necessario ad evitare la commissione del reato. Nella motivazione innanzitutto si precisano i compiti della stampa. Si può parlare di società democratica se c`è pluralità di idee e spetta appunto ai giornalisti operare in tal senso mediante la diffusione di fatti e opinioni di interesse generale. L`esercizio di un tale ruolo comporta responsabilità e può essere garantito se i dati esposti corrispondono a verità e le informazioni sono “precise e affidabili”; qualora ricorrano questi presupposti sono consentite nelle modalità espressive «un certo grado di esagerazione o provocazione». L`art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell`Uomo sancisce la libertà di espressione e ammette limitazioni al suo esercizio soltanto se previste dalla legge e necessarie in una società democratica per il perseguimento di scopi legittimi(quali ad es. la tutela dei diritti e delle libertà altrui). Spetta alla Corte Europea valutare se gli Stati, nell`esercizio della loro discrezionalità, abbiano assunto misure restrittive ragionevolmente proporzionate ai fini perseguiti : alcuni dei parametri da tenere presente in questo giudizio sono la natura e la severità delle pene. Gli Stati sono tenuti a regolare l`esercizio della libertà di espressione per assicurare il rispetto dell`onore e della reputazione dei singoli individui, ma non possono agire in modo da dissuadere la stampa dallo svolgere la sua funzione di informazione. La pena detentiva, pertanto, a causa della sua forza deterrente, dovrebbe essere applicata soltanto in ipotesi straordinarie quali ad esempio la presenza di discorsi che incitano all`odio o alla violenza. Già in precedenza la Corte Europea, in sentenze operanti nei confronti di altri Stati, si era espressa in tal senso e aveva, inoltre, ad affermato che costituisce violazione della libertà di stampa anche la previsione, per un giornalista, di un risarcimento eccessivo in un processo civile per diffamazione. Sempre più frequentemente i cittadini ricorrono ai giudici di Strasburgo perchè valutino il comportamento dallo Stato nei loro confronti alla luce degli impegni stabiliti a livello internazionale. Lo stato contravventore è tenuto a procedere alla riparazione della violazione e ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il suo ripetersi nei confronti del ricorrente, per adempiere gli impegni assunti con l`adesione alla Convenzione europea dei diritti dell`uomo, e a prevenire il proliferare di casi analoghi. Le pronunce, quindi, oltre ad incidere sulla posizione del singolo possono svolgere un ruolo importante nella formazione degli orientamenti giurisprudenziali e costituire in alcuni casi linee guida per la formulazione del sistema normativo. La proposta di legge approvata dalla Camera (e in attesa di essere esaminata dal Senato) prevede delle modifiche alle norme sulla diffamazione. La prima novità che emerge dall`esame della proposta di legge è la sua adesione alle indicazioni ribadite a livello internazionale che evidenziano l`opportunità dell`abolizione della reclusione per la diffamazione a mezzo stampa, ora, infatti, sostituita dalla previsione di una sanzione pecuniaria, peraltro, di elevata entità se l`attribuzione di un fatto determinato avviene con la consapevolezza della sua falsità da parte del giornalista. È stato, inoltre, stabilito che alla condanna consegua la pubblicazione della sentenza e, in caso di reiterazione del reato, l`applicazione della pena accessoria dell`interdizione, da uno a sei mesi, dalla professione. Per meglio disciplinare l`uso delle nuove tecnologie della comunicazione la proposta di legge ha previsto anche che le testate giornalistiche online e radiofoniche rientrino nella legge sulla stampa. Un ruolo molto importante è stato,poi, assegnato dalla proposta di legge alla rettifica che costituirà causa di non punibilità, sia per l`autore della dichiarazione che per il direttore responsabile di una testata giornalistica (anche di quelle online registrate), purchè pubblicata senza commento, senza risposta e con l`indicazione del titolo, della data e dell`autore dello scritto offensivo. Per il giornalista che, invece, rifiuti di pubblicare una rettifica sono state fissate le stesse pene inflitte per la diffamazione. La proposta di legge ha esteso la responsabilità per omesso controllo sul contenuto degli scritti pubblicati ai direttori delle testate radiotelevisive e online e ne ha ridefinito l`ambito di applicazione. E` stato previsto, infatti, che, qualora non vi sia concorso con il giornalista autore dell`articolo contestato, il direttore risponderà soltanto in presenza di un nesso di causalità tra l`omessa vigilanza e la diffamazione, la pena sarà, comunque, inferiore di un terzo rispetto alla precedente normativa e non si applicherà l`interdizione dalla professione. È stata anche regolamentata espressamente la possibilità per il direttore di delegare la sua funzione di controllo ad altri giornalisti idonei a svolgerla. È stata presa in considerazione l`opportunità di scoraggiare la presentazione di querele infondate tramite la previsione di un`ammenda a carico del querelante. Si sono, infine, indicati i parametri cui si deve far riferimento nella determinazione del risarcimento dei danni nel giudizio civile e cioè la diffusione del giornale, l`entità dell`offesa e l`avvenuta rettifica. (0050)
*avvocato