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Il piano anticorruzione di Gratteri

LAMEZIA TERME Estendere anche a reati come la corruzione, la concussione, il riciclaggio, il millantato credito o il traffico di influenza, le norme che oggi sono già applicate nelle indagini sui r…

Pubblicato il: 18/04/2015 – 8:44
Il piano anticorruzione di Gratteri

LAMEZIA TERME Estendere anche a reati come la corruzione, la concussione, il riciclaggio, il millantato credito o il traffico di influenza, le norme che oggi sono già applicate nelle indagini sui reati di traffico di armi e di droga e che prevedono la possibilità di ricorrere all’infiltrazione di agenti sotto copertura.
Questa, in estrema sintesi, la proposta portata avanti da Nicola Gratteri per dotare lo Stato di nuove armi nel contrasto alla corruzione e perseguire i “colletti bianchi” della politica e della burocrazia che ne fanno ampio ricorso.
Il pacchetto di norme è già stato redatto da Gratteri. Esse prevedono che agenti della polizia giudiziaria (appartenenti quindi a carabinieri, polizia di Stato o Guardia di finanza) possano essere autorizzati dal magistrato, attraverso una modifica dell’articolo 9 della legge che attualmente limita il ricorso a tali tecniche investigative solo al traffico di armi o droga, a entrare in rapporti, quali rappresentanti di aziende fittizie, con soggetti della pubblica amministrazione o comunque a essa legati, in grado di pilotare appalti, condizionare nomine e assunzioni e comunque alterare l’imparzialità della pubblica amministrazione piegandola alla corruzione.
Un ulteriore comma, introdurrebbe inoltre la possibilità di autorizzare ad agire sotto copertura anche appartenenti ai servizi segreti che, in tal caso, possono anche «assumere il ruolo di persone interposte» su mandato dei prefetti, oltre che dei magistrati, al fine di verificare dall’interno eventuali rapporti di corruttela tra “colletti bianchi” della pubblica amministrazione e rappresentanti di aziende che concorrono nell’appalto di forniture o lavori legati all’utilizzo di danaro pubblico.
Una linea operativa sicuramente molto suggestiva, quella proposta da Nicola Gratteri, che alimenta un confronto già portato avanti all’interno della commissione presieduta dallo stesso Gratteri e incaricata dal premier Matteo Renzi di proporre un corpo di modifiche capaci di rendere più certa e rapida la giustizia nei confronti delle associazioni criminali.
Si tenta, attraverso tale confronto, di superare, infatti, ostacoli di natura strutturale che potrebbero insorgere nel ricorso alla infiltrazione di agenti sotto copertura per smascherare la corruzione di pubblici amministratori. Ad esempio, la difficoltà nel realizzare strutture societarie con i requisiti necessari per essere ammesse ai bandi e alle gare d’appalto. Come fare, ad esempio, a mantenere segreta la vera origine di una società se questa per poter accedere al bando di gara deve preventivamente certificare i requisiti tecnici e il fatturato richiesto come condizione stessa per partecipare all’appalto?
Ed ecco che torna a fare capolino una più riservata ipotesi di lavoro alla quale molto si è dedicato uno dei più autorevoli componenti della commissione Gratteri, il professore Antonio Mazzone. In particolare, questi ha lavorato alla proposta di un nuovo articolo del Codice penale, il 421 bis, che andrebbe a introdurre la previsione della «associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione».
La nuova norma dovrebbe prevedere che «quando tre o più persone, di cui almeno una pubblico ufficiale, si associano per commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 314, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 322, 323, 325, 326, 336, 338, 353, 353 bis e 356 c.p. o per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività amministrative o economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi o di assunzioni o di concorsi pubblici mediante l’abuso della qualità o dei poteri di un pubblico ufficiale partecipante e al fine di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale privato, coloro che costituiscono, promuovono, organizzano o dirigono l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la pena della reclusione da cinque a nove anni». Una pena che verrebbe aumentata «se il numero degli associati è di dieci o più», prevedendo, inoltre, che «alla stessa pena soggiacciono i pubblici ufficiali partecipanti» e che «per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è della reclusione da tre a sette anni».
In sostanza, come oggi accade per l’associazione mafiosa, con l’adozione di una simile previsione di reato il semplice fatto di “associarsi” per condizionare con finalità di corruzione la terzietà della pubblica amministrazione diventerebbe un reato, a prescindere dal fatto che gli associati riescano, o meno, a conseguire il risultato illecito perseguito.

 

pa. po.

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