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«La Calabria dà lezioni di autocritica»
di Ettore Jorio*
Pubblicato il: 26/07/2018 – 11:59
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Di seguito l’anticipazione di un articolo che verrà pubblicato su Il Sole 24ore
La Calabria dà lezione di autocritica costruttiva annullando in autotutela i provvedimenti errati di riconoscimento della titolarità delle sedi farmaceutiche conseguite ad esito dei concorsi straordinari, di cui al D.L. 1/2012, in linea con quanto sollecitato su questa rivista (si veda Sanità24 del 17 maggio 2018).
Il concorso straordinario per l’assegnazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione, in via di completamento anche nelle regioni ritardatarie, ha vissuto non pochi problemi in termini di trattamenti differenziati, sia in ordine ai tempi di esecuzione delle relative procedure che di rilascio dei provvedimenti conclusivi. Ciò è avvenuto a causa di una lettera legislativa non propriamente illuminata e ad una improvvida prassi ministeriale (nota n. 9007 del Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Salute del 23 novembre 2012). Un difetto di certezza applicativa delle norme di riferimento che ha trovato terreno fertile in due regioni: l’Emilia-Romagna e la Calabria, che si è pedissequamente adeguata alla prima. Insomma, chi doveva sciogliere i dubbi ha complicato del tutto l’applicazione delle norme, generando una confusione tale nell’adozione dei provvedimenti di conferimento e assegnazione delle sedi vinte a concorso da richiedere un intervento chiarificatore del massimo giudice amministrativo. Con apposito parere n. 69 del 3 gennaio 2018, reso dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 2017, su specifica richiesta del Ministro della Salute, in sede di adunanza della Commissione speciale, si è infatti scandito lo spartito dei corretti comportamenti da tenersi, anche alla luce della legge 124/2017 che ha esteso alle società di capitali la facoltà di rendersi titolari/proprietarie delle farmacie private, finanche di quelle conseguite a conclusione dell’anzidetto concorso straordinario.
Così ha fatto la Regione Calabria che, con decreto dirigenziale n. 8241 del 25 luglio 2018, ha annullato ben 23 precedenti provvedimenti dirigenziali, che attribuivano erroneamente la titolarità delle rispettive sedi farmaceutiche in capo alle associazioni professionali partecipanti e risultate vincitrici nel ripetuto concorso straordinario, e conseguentemente riconosciuta la stessa alle società speziali obbligatoriamente costituite dai farmacisti vincitori, prescindendo se optanti per quelle di persone che di capitali.
Con questo la Regione Calabria si è anche adeguata a quanto già fatto da altre Regioni (Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto) che sono pervenute ab initio ad un corretta lettura delle norme specifiche e a disporre di conseguenza. Un epilogo di pregio, atteso che si è arrivati all’adozione di decreti di conferimento e assegnazione di titolarità di sedi farmaceutiche, e naturale relativa gestione dei rispettivi esercizi farmaceutici, a seguito della più ragionevole esegesi della relativa normazione, interpretata in stretta armonia con i principi dettati dalla disciplina civilistica e amministrativa nonché da quella fiscale sancita in materia di titolarità delle concessioni pubbliche e di esercizio di impresa. L’unica Regione che manca all’appello, relativamente all’intervenuto ultimo adeguamento della Regione Calabria, è l’Emilia-Romagna.
*Docente Unical
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