Sul filo di lana la possibilità per enti territoriali di accedere alla anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D.L. 34/2020, c.d. Rilancio.
Infatti, entro il prossimo 7 luglio, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali potranno accedervi per assicurarsi le risorse da destinare al pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili contratti dagli stessi al 31 dicembre 2019.
I valori in gioco
Il plafond reso disponibile è di complessivi 12 miliardi di euro, dei quali:
a) 8 miliardi destinati al soddisfo dei crediti vantati nei confronti degli enti locali (6,5) e delle Regioni/province autonome (1,5);
b) 4 miliardi di euro usufruibili dagli enti del servizio sanitario nazionale per pagare i loro debiti.
Sino a qui nulla di diverso dalle precedenti esperienze legislative, meglio note come sblocca-debiti. Quelle che hanno esordito nell’ordinamento con il D.L. 35/2013, rintracciando il loro seguito con i D.L. 66/2014 e 78/2015, se non nella parte in cui con il provvedimento in corso sin consente l’accesso all’agevolazione finanziaria ai comuni dissestati, ovviamente per i debiti riferiti alla gestione non appartenente all’organo straordinario di liquidazione di cui all’art. 252 Tuel, e a quelli che hanno fatto ricorso al predissesto. Diversamente, il ricorso ad una siffatta procedura verrebbe consentito solo per il soddisfacimento – si badi bene – di debiti commerciali.
Ognuno se la legge come vuole
Ed è qui che casca l’asino. Il problema che è venuto fuori è di tipo squisitamente interpretativo. Più esattamente, su cosa si intenderebbe per debito commerciale. Al riguardo, è lo stesso legislatore a delineare i suoi confini identificativi, intendendo per tali quelli derivanti da contratti di somministrazioni, da forniture di beni e servizi, da perfezionamento di appalti e da obbligazioni assunte nei riguardi di professionisti. Sul tema, è lo stesso Ifel-Anci a sostenere – nel documento con il quale pubblica le risposte alle domande pervenute – che ad essere caricati sulla PCC e, quindi, ad essere destinati al pagamento sono esclusivamente i debiti commerciali (si veda QuotidianoEELL&PA all’1 luglio 2020). Una caratteristica tipologica che si acquisisce, oltre che a fronte di una delle anzidette cause, anche mediante la concretizzazione di documenti cosiddetti equivalenti. Una categoria straordinaria, questa, non facilmente rinvenibile nei rapporti «commerciali» intrattenuti con la pubblica amministrazione, tenuta peraltro a soggiacere alla fatturazione elettronica a decorrere dal 2015, e in quanto tale da rappresentare una tipologia cui ricorrere in via (molto) residuale.
Gli escamotage tentano di fare da padrone
Il pericolo che si avverte in questi giorni è quello di pervenire a troppo libere interpretazioni che si fanno del «documento equivalente», che si badi bene dovrà comunque essere ricevuto dall’ente istante entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
… le aziende sanitarie provano a farsi degli amici
In proposito, sono tante e pericolose alcune ipotesi che si sentono dire in giro, considerata la solita «generosità» della PA, specie quella che si occupa di sanità, a riconoscere con una certa superficialità partite debitorie spesso indimostrate ovvero non propriamente da ritenere tali. Un esempio su tutti riguarda l’extrabudget preteso dagli erogatori accreditati operanti nella spedalità privata, di frequente resisi destinatari di ingenti somme a tale titolo, in favore della quale va esclusa in tale senso ogni attribuzione di passività nel bilancio, persino potenziale.
… altri provano a giocare d’azzardo
Altre ipotesi che dovrebbero generare una qualche preoccupazione, prima di essere esclusi ovvero inclusi nella PCC, riguardano rispettivamente:
– i casi nei quali le fatture, specie di professionisti, vengono sistematicamente, spesso senza controllo di merito alcuno, rifiutate tramite il sistema di interscambio (fatturazione elettronica) al fine di non concretizzare più pesanti partite debitorie all’interno dei propri bilanci, specie di quelli già di per sé insostenibili. In quanto tali dovrebbero, invece, essere riconosciuti e, quindi, ricondotti a debito vero e proprio e di conseguenza trattati come tali;
– i debiti contratti, per esempio da Comuni e Città metropolitane, nei confronti di Regioni relativamente a fasi del trattamento dei rifiuti solidi urbani esercitato da queste ultime, a fronte dei quali i cittadini sono obbligati ad assolvere il dovuto mediante pagamento della Tari all’ente locale di residenza, in quanto tali di certo esclusi dal novero dei «crediti commerciali» (si veda Quotidiano EELL&PA del 26 giugno 2020). Ciò nonostante alcune diverse indicazioni di filiera fornite, anche esse troppo liberamente (e ovviamente senza mettere nulla per iscritto), non propriamente pensate, ma auspicate da alcune Regioni (la Calabria soprattutto) per aggiustare i loro bilanci «malati» attraverso pagamenti dei Comuni non altrimenti conseguibili.
Se ne prospettano delle belle
A proposito di trattamento delle precedenti anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e successive) c’ha pensato la Corte costituzionale a dare recentemente ordine (caso di Napoli e Reggio Calabria in primis).
Se accadrà ciò che si teme, per come evidenziato, ci sarà molto lavoro per le Corti dei conti regionali, sia in sede di controllo che di parificazione, che per le Procure, sia ordinarie che contabili, chiamate a valutare le improprie scappatoie percorse da aziende sanitarie, comuni e Regioni.
(da Enti Locali & Edilizia de IlSole24Ore del 3 luglio 2020)
*docente Unical
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