Revocata la sorveglianza speciale a Luigi e Rosario Notarianni
Decisione della Corte d’Appello di Catanzaro. La misura della sorveglianza speciale era stata disposta il 24 gennaio 2019 dopo la condanna nel processo Medusa, istruito contro la cosca Giampà di Lame…

SORVEGLIANZA SPECIALE La misura della sorveglianza speciale nasceva dalla condanna di Rosario e Luigi Notarianni nell’ambito del processo Medusa, istruito contro la cosca Giampà di Lamezia Terme. I due imputati sono stati riconosciuti “partecipi” della cosca, con il compito di detenere e occultare armi, spacciare sostanze stupefacenti e praticare attività di usure ed estorsione. Veniva così dichiarata la pericolosità sociale dei due Notarianni che portava alla misura di prevenzione. La Corte ha accolto il ricorso dei difensori evidenziando che «gli elementi più recenti sui quali tali misure sono fondate si sostanziano nell’essere stati gli stessi tratti in arresto (il 28 giugno 2012) e poi condannati (con sentenza ormai definitiva) in quanto ritenuti partecipi della associazione mafiosa denominata clan Giampà stanziata sul territorio di Lamezia Terme. Orbene tale fatto – la acclarata partecipazione ad una storica compagine mafiosa – pur rappresentando una valida base, essendo il vincolo associativo per sua natura stabile e proiettato nel futuro, non può da solo fondare un giudizio di attuale pericolosità sociale, risalendo ad oltre sette anni fa (considerando la data del 24 gennaio 2019 in cui è stato adottato il decreto impugnato) ed essendo altresì svalutato nella sua portata indiziaria da un lungo periodo di detenzione successivamente sofferto, durante il quale entrambi i ricorrenti hanno tenuto in vinculus un comportamento irreprensibile». I due Notarianni hanno scontato otto e dieci anni di reclusione. Secondo i giudici «fra la data in cui si sono manifestate le ultime condotte rivelatrici della pericolosità (giugno 2012) e la data in cui è stato formulato il giudizio di prevenzione (gennaio 2019) è intercorso un lunghissimo arco di tempo di circa sette anni che non può non essere in questa sede non valutato, anche perché i ricorrenti sono stati ininterrottamente ristretti in carcere».
LE CONFISCHE Riguardo a un immobile confiscato a Luigi Notarianni «è stato edificato in data antecedente al periodo in cui questi è entrato a far parte della compagine associativa e per tale motivo non può esser confiscato». Stessa cosa non può dirsi dell’auto intestata alla moglie di Luigi Notarianni. Per quanto riguarda le confische a Rosario Notarianni (un terreno con annesso un appartamento e cinque autovetture) la Corte rileva che il terreno e il fabbricato sono stati costruiti dal padre del ricorrente negli anni ’80 e Rosario Notarianni è venuto in possesso dell’appartamento solo a seguito della sua edificazione, nel 1992, e non lo ha costruiti con i proventi di ricavi illeciti. Ad Aurelio Notarianni erano stati confiscati dei terreni e due autovetture. La Corte ha revocato la confisca del terreno per Luigi Notarianni, mantenendo la misura per quanto riguarda le automobili. Revocata la confisca di tutti i suoi beni immobili e delle autovetture sue e dei componenti del suo nucleo familiare per Rosario Notarianni. Revocata la confisca dei terreni per Aurelio Notarianni, mantenendo la misura per quanto riguarda le automobili. (ale. tru.)