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la sentenza

Terme Luigiane, “Sateca” potrà continuare l’attività «fino all’individuazione del nuovo concessionario»

Il Tar accoglie uno dei 4 ricorsi della società. Annullati i provvedimenti con cui i Comuni di Acquappesa e Guardia avevano ripreso possesso dei beni

Pubblicato il: 09/11/2021 – 14:17
di Francesco Donnici
Terme Luigiane, “Sateca” potrà continuare l’attività «fino all’individuazione del nuovo concessionario»

CATANZARO Il caso Terme Luigiane trova una traduzione giurisprudenziale che, nel futuro più prossimo, potrebbe imporre ai Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese di restituire i beni del compendio termale alla Sateca Spa che potrà continuare l’attività almeno fino alla designazione del nuovo sub-concessionario.
È quanto stabilito dalla seconda sezione del Tar Calabria (presidente Giovanni Iannini) che accoglie uno dei quattro ricorsi proposti dalla società (sub-concessionaria) contro una serie di provvedimenti adottati dai Comuni sopracitati, rappresentati rispettivamente dai sindaci Francesco Tiripicchio e Vincenzo Rocchetti.

La storia fino ai giorni nostri

Con Decreto del ministero delle corporazioni del 3 luglio 1935 il Comune (che allora ricomprendeva Guardia Piemontese e Acquappesa) è divenuto titolare di «concessione perpetua per l’utilizzo termale di (tali) sorgenti termo-minerali». Nel 1936 con un contratto stipulato da un podestà – e integrato il successivo 1942, anno dell’entrata in vigore del Codice civile – «l’area del compendio termale, unitamente alla facoltà di utilizzo delle acque termali (di proprietà della Regione), viene data in concessione alla “Società Anomina Terme Luigiane” (Sateca) con scadenza prevista al 15 aprile 2016. Il giorno prima della scadenza viene stipulato un Protocollo tra gli stessi Comuni, la Regione Calabria e “Sateca” dove veniva data disponibilità alla prosecuzione delle attività termali alla società «fino alla conclusione dell’iter procedurale per l’individuazione del nuovo soggetto gestore» con annessa chiusura del vecchio contratto e riconsegna ai Comuni di quanto oggetto dello stesso. Protocollo in seguito integrato e modificato dal Verbale di Accordo modificativo ed integrativo dell’8 febbraio 2019. La scadenza subisce dunque una serie di proroghe. Nel frattempo i Comuni emanano una serie di regolamenti che disciplinavano l’utilizzo delle acque. Atti che – a detta di Sateca – avrebbero compromesso il prosieguo dell’attività posto che la percentuale garantita non sarebbe stata più sufficiente.
I Comuni avanzano inoltre la richiesta di restituzione dei beni ritenuta la necessità di averli nella loro disponibilità ai fini della chiusura del bando per l’individuazione del nuovo sub-concessionario. Così fino all’intervento “coattivo” in “autotutela” degli stessi Comuni e annesse scene da commedia che avevano caratterizzato quelle operazioni. Proprio su quest’ultimo aspetto interviene il giudice amministrativo.

I ricorsi di “Sateca” (rigettati dal Tar)

Cinque in tutto – di cui uno integrato da “motivi aggiunti” nei confronti della Regione Calabria – le impugnazioni presentate di fronte al Tar Calabria dalla società sub-concessionaria delle Terme Luigiane rappresentata in giudizio dagli avvocati Enzo Paolini e Gian Paolo Furriolo.  
Col primo (numero 511 del 2021), ritenuto inammissibile (quindi rigettato) dal giudice, viene chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale 16199 che stabilisce la trasformazione della storica concessione in capo alla Sateca «da perpetua in temporanea».
Il secondo (numero 187 del 2021) ha invece ad oggetto l’impugnazione dei sopracitati regolamenti comunali “per i contratti di utilizzo delle acque termali delle Terme Luigiane” e  “per la gestione associata delle funzioni e servizi ‘gestione compendio termale’”. Secondo la società ricorrente i Comuni «non disporrebbero di valido titolo giuridico per regolamentare l’uso delle acque termali» a fronte dell’illegittimità della concessione rilasciata loro dalla Regione. Tesi confutata dal giudice che nel dichiarare infondato il ricorso afferma che «per il loro contenuto, gli atti impugnati ben potevano essere adottati dai Comuni in quanto concessionari delle risorse pubbliche».
Parimenti infondato viene giudicato il terzo ricorso (numero 961 del 2021) inerente l’ “Avviso esplorativo pubblico” finalizzato «ad individuare soggetti interessati a formulare manifestazioni d’interesse per la gestione dello Stabilimento Termale “San Francesco” e degli “Uffici Amministrativi”, unitamente a 40 litri al secondo di risorse minerarie idrotermali, presenti nel compendio termale delle “Terme Luigiane”». Avviso per il quale “Sateca” ha presentato la propria manifestazione di interesse. Circostanza che invaliderebbe la contestazione.

Il ricorso (accolto) sui beni oggetto della sub-concessione

In ultimo, il giudice amministrativo di prima istanza si riserva l’analisi del ricorso numero 426 del 2021 ritenendolo fondato. Viene accolta la richiesta di annullamento, avanzata da Sateca, del “verbale di acquisizione dei beni oggetto della sub-concessione di uso ed esercizio del compendio idrotermale ‘Terme Luigiane’” del 17 febbraio 2021 e il successivo “verbale di apprensione coattiva” con il quale i sindaci legittimavano l’intervento “forzoso” finalizzato a rientrare in possesso dei beni.
Sebbene i Comuni avessero giustificato quell’attività come necessaria ai fini del completamento del bando, per il giudice è stata troppo affrettata andando ad incidere negativamente sulla continuità aziendale relativa alla gestione delle Terme. Alla base sta la valutazione dell’efficacia della sub-concessione senza la quale la società «non avrebbe titolo per rimanere nel possesso dei beni».   
Il discorsi si sposta dunque sul Protocollo d’intesa del 14 aprile 2016 che secondo il Tar «ha rilevanza giuridica e non politico-istituzionale» come supposto dai Comuni.
Il Verbale di Accordo modificativo ed integrativo dell’8 febbraio 2019 – scrive il giudice – ha spostato il termine di scadenza della concessione al 31 dicembre 2020 «ai fini di evitare soluzione di continuità aziendale». Motivo per il quale le attività di “Sateca” avrebbero dovuto proseguire «fino all’effettivo subentro del nuovo sub-concessionario nella gestione del servizio».
In altri termini, il giudice evidenzia come, al fine di sospendere l’attività dell’attuale sub-concessionario non basti che il contratto risulti chiuso (per scadenza del termine), ma che non sia ancora stato individuato un nuovo sub-concessionario. Il Tar ritiene dunque «che sussistano elementi preponderanti che depongano nel senso della sussistenza del diritto della “Sateca” alla prosecuzione dell’attività fino all’effettivo subentro del nuovo sub-concessionario». Le finalità, come espresso nel protocollo del 2016, sono quelle del «mantenimento dei livelli occupazionali» e «continuità delle attività termali» che rispondono «non solo ad esigenze della società, ma anche all’interesse pubblico alla prosecuzione dello svolgimento dell’attività termale». (redazione@corrierecal.it)

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