SAN GIOVANNI IN FIORE Il Tar Calabria (Sezione Seconda – Catanzaro), ha ritenuto insussistenti i presupposti di un ricorrente che in merito alla prova scritta di un bando «non ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 21/30». Lo stesso aveva invocato – tramite il proprio legale – la tutela dei giudici Amministrativi, per delle presunte irregolarità sulle prove scritte, che avrebbero causato allo stesso, un punteggio complessivo inferiore agli altri candidati, determinando così l’esclusione dal concorso pubblico. I giudici si sono soffermati sulla fondatezza e sull’ammissibilità del ricorso presentato contro il Comune. Nell’ordinanza, infatti, viene statuito il principio secondo cui, è necessario dare adeguata dimostrazione della prova di resistenza, al fine di comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso. Nel caso di specie, il candidato ricorrente non ha fornito nessuna prova. Per queste motivazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato l’istanza cautelare richiesta con ricorso dal candidato escluso. Soddisfatto il legale dell’Ente comunale, l’avvocato Enrico Morcavallo: «Una decisione innovativa che fissa nuovi criteri sulle garanzie dei vincitori di concorso». (f.b.)
x
x