COSENZA «Il modello organizzativo e di prevenzione (di cui al d.lgs. n. 231/2001 e artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale), adottato dal Cosenza Calcio S.r.l., si è rivelato inefficace rispetto all’illecito di cui si discute, non essendo stato previsto alcun presidio idoneo a prevenire l’illecito specifico ed essendo stato, anzi, esso stesso depotenziato in concreto dalla scelta della società di affidare ad un unico soggetto (l’avv. Roberta Anania) più funzioni concorrenti (quella di decidere quale pagamento effettuare, quella di stabilirne la tempistica, quella di operare direttamente e autonomamente sui conti correnti, quella di presentare sempre autonomamente alla Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante l’adempimento delle scadenze federali). Funzioni, quelle sopra richiamate, che, in teoria, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde ottenere reali presidi di controllo e ottenere una effettiva prevenzione rispetto a fattispecie del tipo di quelle poi realizzatesi».
È uno stralcio del dispositivo pubblicato lo scorso 21 ottobre dalla Figc che fa il punto, entrando in maniera approfondita nel merito della questione, del dibattimento in Corte d’Appello Federale della Figc sul ricorso presentato dal Cosenza calcio contro la penalizzazione in classifica di 4 punti per inadempienze finanziarie.
«In altri termini – spiega la lunga nota della Figc – l’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione è sì necessaria, ma non sufficiente per escludere o attenuare la responsabilità della società ove un tale modello si riveli inidoneo in concreto. Tanto detto con riguardo all’intervento, i reclami proposti dall’avv. Roberta Anania e dal Cosenza Calcio S.r.l. non appaiono meritevoli di accoglimento. L’avv. Roberta Anania si affida a due motivi di reclamo. Il primo volto a sostenere la propria non punibilità per la sussistenza di una causa di forza maggiore rappresentata dalla notificazione, il giorno stesso della scadenza federale, di un pignoramento sul conto corrente bancario della società sportiva. Il secondo volto comunque a chiedere, sotto plurimo profilo e quanto meno per l’applicazione del vincolo della continuità tra più violazioni (ex art. 81 c.p.), la riduzione della sanzione per eccessiva afflittività della decisione del Tribunale. Il Cosenza Calcio S.r.l., a sua volta, propone essenzialmente due motivi di reclamo. Il primo volto a dimostrare l’assenza di colpa per l’intervenuta interruzione dell’immedesimazione organica tra la società stessa e l’operato dell’avv. Anania (ritenuta da sola colpevole dell’accaduto). Il secondo volto a chiedere comunque l’applicazione di una riduzione della sanzione. A tali motivi di reclamo, poi, il Cosenza Calcio S.r.l. aggiunge – in sede di udienza – l’adesione alle tesi proposte dalla interveniente 4EL Group S.r.l. con riguardo all’effetto scriminante (per la società) dell’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ai sensi degli artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale. Come già accennato, le argomentazioni dei reclamanti non meritano accoglimento. Innanzitutto, non può essere accolta la ricostruzione proposta dall’avv. Roberta Anania con riguardo alla tempistica (e quindi agli effetti) del pignoramento subito del Cosenza Calcio S.r.l.. Sostiene l’avv. Roberta Anania (cfr. ad es. pag. 3 del reclamo dell’avv. Anania) che, il giorno stesso in cui dovevano essere adempiuti gli obblighi di pagamento, il Cosenza Calcio S.r.l. diveniva oggetto di un pignoramento che aveva assorbito la liquidità del conto corrente della società, impedendo all’avv. Anania stessa (quale factum principis o comunque evento al di fuori del controllo della reclamante) di adempiere alle obbligazioni federali in scadenza. La ricostruzione, pur pregevolmente argomentata, è però inesatta in riferimento ad un aspetto fattuale decisivo, contrario all’avv. Roberta Anania. Risulta in atti (cfr. la memoria 25 luglio 2024 presentata dal Cosenza Calcio S.r.l. già in sede di audizione) che, sul conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l., venivano eseguiti due pignoramenti presso terzi, uno datato 5 giugno 2024 dell’importo di euro 486.162,47 e l’altro datato 27 giugno 2024 dell’importo di euro 23.499,81, così per un totale complessivo “addebitato” di euro 509.662,28. Tali pignoramenti erano però addebitati in data 28 giugno 2024 e non il 1° luglio (data ultima di adempimento alla scadenza federale) come affermato dalla reclamante. Anche senza voler indagare se la società e l’avv. Roberta Anania conoscessero gli atti di pignoramento già pendenti dal 5 giugno 2024 (circostanza probabile posto che il pignoramento deve essere notificato al debitore), resta fermo che detto addebito sul conto corrente era perfettamente conoscibile prima di dare corso ai pagamenti previsti dalla scadenza federale».
Altro passaggio chiave quello relativo ai conti del Cosenza Calcio. Alla società sarebbero stati addebitati due pignoramenti il 28 giugno 2024 che però non ne avrebbero minato la possibilità di procedere ai pagamenti richiesti.
«Come risulta agli atti (cfr. ancora le movimentazioni del conto corrente in questione depositate dal Cosenza Calcio S.r.l. in sede di procedimento della Procura federale) – evidenzia sempre il dispositivo – il 28 giugno 2024 il Cosenza Calcio S.r.l. riceveva un accredito in entrata di Euro 1.055.000,00. Il saldo del conto (che evidentemente partiva da zero) diveniva quindi pari alla detta cifra. Lo stesso 28 giugno 2024 venivano poi addebitati due pignoramenti: uno di Euro 23.499,81 (del 27 giugno 2028) e l’altro di Euro 486.162, 47 (del 5 giugno 2024). Il saldo del conto, dunque, benché ridotto rispetto all’iniziale somma di Euro 1.055.000,00, restava comunque attivo per Euro 545.337,72. Posto allora che le somme non pagate il successivo 1° luglio 2024 ed oggetto di sanzione erano complessivamente pari ad Euro 382.878,00 (Euro 226.490,00 per ritenute Irpef ed Euro 156.388,00 per contributi Inps) è evidente che non è stato il pignoramento ad impedire il pagamento. Il conto corrente era ancora in grado di consentire il pagamento degli importi disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5). Diviene allora decisivo notare che gli F24 che includevano i predetti pagamenti venivano registrati dalle movimentazioni del conto corrente (ma solo come operazioni non ancora contabilizzate) quali operazioni n. 108 (l’F24 delle ritenute Irpef) e n. 146 (l’F24 per i contributi Inps). In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. Anania – nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre cento operazioni di pagamento prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5). La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza (neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi. Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5). È poi vero che a fine giornata 1° luglio 2024 (a chiusura delle operazioni sul conto), la banca addebitava anche un terzo pignoramento per Euro 60.912,23. Ma un tale ennesimo addebito avveniva quando le disposizioni di pagamento impartite dall’avv. Roberta Anania (in particolare quelle relative agli F24 di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A) erano già state rifiutate dalla banca. Di nuovo confermandosi che non vi è stato alcun pignoramento che ha impedito le scelte dell’avv. Roberta Anania. Ciò che si vuol dire è che l’erroneità del comportamento dell’avv. Roberta Anania – e l’assenza di procedure efficaci della società – non ha consentito a nessuno di rendersi conto che le violazioni alle scadenze federali potevano essere evitate. Ove tali pagamenti fossero stati disposti per tempo o quanto meno come prime operazioni della giornata (1° luglio 2024), il pagamento sarebbe andato a buon fine».
«… dall’art. 7 C.G.S. – prosegue ancora il dispositivo – emergono argomenti contrari ad una effettiva assenza di colpa organizzativa del Cosenza Calcio S.r.l.. Dell’ampiezza dei poteri conferiti all’avv. Roberta Anania si è già detto. Così come si è già detto che – secondo la stessa ricostruzione del Cosenza Calcio S.r.l. – nessun altro soggetto, all’interno della società, poteva intervenire sull’operato dell’avv. Anania, impedendo la violazione delle norme federali. Ciò che rileva è che l’avv. Anania ha operato all’interno delle regole organizzative del Cosenza Calcio S.r.l. e non all’esterno di esse o, peggio ancora, aggirandole. Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. non era quindi in grado di presidiare l’illecito poi verificatosi. Del resto, il modello di organizzazione, gestione e controllo (versato in atti nella versione iniziale o anche aggiornata persino dopo l’avvenimento della violazione di cui qui si discute) si rivolge esclusivamente alla mera prevenzione dei reati fiscali ma non disciplina in alcun modo i controlli o vincoli volti ad impedire l’erroneo, ritardato o mancato pagamento delle scadenze federali. Anche le procedure gestionali menzionate dal modello (cfr. pag. 8 e seguenti del modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. – parte speciale) risultano oggettivamente generiche, per nulla rivolte alle scadenze federali, né ancora non basate su una corretta segregazione delle funzioni. Con ciò risultano a maggior ragione dimostrato che l’avv. Roberta Anania ha potuto, in totale autonomia, giungere ad effettuare i pagamenti dovuti solo l’ultimo giorno utile ed ha potuto decidere se e in quale ordine eseguirli senza che vi fosse alcuna funzione di controllo ex ante (organizzativa, appunto) del relativo operato. Neppure può darsi rilievo all’eventuale obiezione per cui i pagamenti sono avvenuti solo l’ultimo giorno perché prima (come in effetti potrebbe anche dirsi per via della documentazione in atti) il conto corrente utilizzato dalla società era a zero, essendo stato portato in attivo solo il 28 giugno 2024, cioè a due giorni solari, e ad un solo giorno lavorativo, dalla scadenza finale (come già sopra si è ricordato). Una simile condizione, ove pure dimostrata, non avrebbe alcuna capacità scriminante per il Cosenza Calcio S.r.l. (né per l’avv. Roberta Anania) posto il duplice principio per cui, per un verso, il porsi in condizione di essere in ritardo non può motivare il ritardo stesso e, per altro verso, l’assenza di vincoli organizzativi capaci di impedire il ritardo rende comunque imputabile alla società (così come al legale rappresentante) la violazione. Anche la deduzione volta a sostenere che la società non aveva saputo quanto stesse accadendo ne conferma la responsabilità e non la impedisce. Di nuovo, la corretta adozione e implementazione di meccanismi di segregazione delle funzioni e controllo del relativo svolgimento avrebbe potuto evitare la violazione di cui si discute. Deve in conclusione condividersi l’orientamento dalle Sez. Unite di questa Corte secondo cui è demandato “agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS” (Corte federale d’appello, decisione n. 5/ 2023-2024 del 5 luglio 2023). Ma ove tale accertamento risulti negativo, riespande la responsabilità della società sia ove la si voglia configurare come responsabilità oggettiva in senso stretto, sia ove la si voglia configurare (secondo l’orientamento della Corte di Cassazione già sopra richiamato) come responsabilità per colpa di organizzazione». (f.v.)
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