La Regione tra un’estate “calda” e un autunno “rovente”. Ecco le tappe per il voto anticipato
La procedura prevede diversi passaggi. L’ipotesi più accreditata è quella di elezioni a metà ottobre. E cosa succede con il ruolo di commissario della sanità affidato a Occhiuto dal governo?

CATANZARO L’estate più “calda” della Regione Calabria e un autunno che si preannuncia ancora più “caldo”. Nel giro di nemmeno due mesi è uno “tsunami” quello che scuote la Cittadella con due annunci social del presidente della Giunta Roberto Occhiuto che scuotono la politica calabrese e nazionale. Il primo è quello nel quale il governatore rivela di essere indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catanzaro, aprendo una fase particolarmente delicata, culminata una settimana fa con l’interrogatorio di Occhiuto. Il secondo annuncio social è quello di ieri con cui il presidente della Regione annuncia le sue dimissioni e la sua decisione di ricandidarsi (peraltro già più volte ribadita) aprendo una fase anche questa particolarmente delicata: quella che porterà al voto anticipato delle prossime Regionali secondo una tempistica scandita dalle norme. L’ipotesi più probabile e realistica è quella di un voto a ottobre, magari verso la metà del mese e in coincidenza con altre Regioni chiamate a rinnovare presidenti e Consiglio regionale. Si vedrà. Intanto, già in queste ore si attiva un meccanismo nel quale si incrociano diversi livelli normativi, da quello nazionale a quello regionale.
Le norme
Il punto di partenza è l’articolo 126 della Costituzione, comma terzo: «L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio». Come “cornice”, conseguenza e attuazione del dettato costituzionale, vale poi l’articolo 33 dello Statuto della Regione Calabria: «L’approvazione di una mozione di sfiducia al presidente… e il voto negativo sulla questione di fiducia… comportano le dimissioni del presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio», recita il comma 5. Mentre il comma 6 dell’articolo 33 dello Statuto – quello che qui conta – aggiunge: «Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente».
Le conseguenze
La presentazione delle dimissioni da parte del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto comporta, come conseguenza automatica, l’azzeramento degli organi politici regionali causando, a cascata, le dimissioni dell’intera Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni di presidente e consiglieri. Da tenere conto c’è l’articolo 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale, che prevede una seduta ad hoc a Palazzo Campanella per la presa d’atto delle dimissioni di Occhiuto: «Nel caso di dimissioni del presidente della Giunta – recita la norma regolamentare – il presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il presidente – prosegue l’articolo 60 del regolamento – congeda definitivamente i consiglieri». Dopo questo passaggio c’è quello dell’articolo 1 bis della legge elettorale della Regione Calabria: «Le elezioni sono indette con decreto del presidente della Giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal vicepresidente della Giunta con le stesse modalità» (dovrebbe essere questa la situazione che si configurerebbe adesso).
La legge 108 del 1968
Infine, vale anche la legge 108/1968 per la quale il termine per l’indizione delle nuove elezioni è fissato entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale. Tutto ciò comporta che, una volta sciolto il Consiglio, il procedimento elettorale deve avvenire in un arco temporale relativamente breve per garantire la continuità democratica e amministrativa. Due i precedenti di fine anticipata della legislatura regionale negli ultimi anni in Calabria: la legislatura guidata dal presidente Giuseppe Scopelliti, che si dimise all’indomani della condanna per fatti commessi quand’era sindaco di Reggio Calabria a fine aprile 2014 (e si votò però a fine novembre successivo) e quella guidata dalla presidente Jole Santelli, che scomparve a metà ottobre 2020 (si sarebbe votato dopo quasi un anno, a ottobre 2021, ma essenzialmente a causa dell’emergenza Covid).
Il ruolo da commissario della sanità
Ma le dimissioni di Occhiuto aprono anche un’altra partita importantissima: quella che riguarda il suo ruolo da commissario della sanità calabrese affidatogli nel novembre 2021 dal governo. Cosa succederà? Al riguardo due sono gli elementi che andrebbero considerati secondo gli addetti ai lavori. Il primo è l’assenza di decadenza automatica: la normativa sul commissariamento sanitario – spiegano diversi analisti – non prevede che la cessazione dalla carica di presidente (o assessore) regionale per dimissioni, fine mandato o altra causa comporti automaticamente la decadenza dall’incarico di commissario. Non esiste un nesso giuridico automatico tra le due cariche. Il fatto che Occhiuto fosse stato nominato anche perché era presidente non modifica la natura dell’incarico di commissario, che rimane un mandato individuale conferito dallo Stato. Il secondo elemento per gli analisti è il potere discrezionale del governo: l’unico organo che può porre fine anticipatamente all’incarico di commissario straordinario è lo stesso organo che lo ha nominato, e cioè il Consiglio dei ministri, attraverso un nuovo Dpcm di revoca o sostituzione, e questa decisione è discrezionale nel senso che il governo potrebbe valutare che la perdita della carica regionale renda meno efficace l’azione del commissario (mancanza del potere politico regionale) e decidere di revocarlo o sostituirlo, ma – dice più di un addetto ai lavori – potrebbe anche ritenere che l’esperienza maturata e la conoscenza del dossier siano comunque utili e confermarlo fino alla scadenza naturale o alla proroga del mandato. (a. c.)
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