Cosenza calcio, sospesa l’ingiunzione da oltre 578mila euro
I giudici tributari hanno disposto la sospensione dell’esecutività dell’atto notificato da Municipia Spa. La pretesa economica è stata ridotta a 223mila euro in autotutela

COSENZA Lo scorso 3 dicembre 2025 Municipia Spa ha notificato alla società rossoblù un’ingiunzione di pagamento per la somma di 578.092,10 euro (preceduta dalla notizia pubblicata il 27 dicembre dal titolo: “Cosenza Calcio, il Comune autorizza la riscossione di oltre 578mila euro”), sostenendo di mettere in esecuzione alcune pronunce emesse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, sfavorevoli – secondo la ricostruzione del Comune di Cosenza e di Municipia Spa – al Cosenza calcio. «A seguito della ricezione dell’atto – viene evidenziato in una nota – il Cosenza calcio, difeso dallo studio legale tributario associato “Falcone e Kostner”, ha proposto, in data 18.12.2025, ricorso, nel quale è stato sottolineato, per quanto riguarda i profili di merito, come l’ingiunzione di pagamento non tenesse conto del contenuto di ben cinque pronunce, passate in giudicato, emesse da varie sezioni delle Corte tributaria di Cosenza, in cui i Giudici, in parziale accoglimento dei ricorsi del Club sportivo, avevano annullato, quasi totalmente, gli avvisi di accertamento notificati, per l’imposta sulla pubblicità dal 2013 al 2018, nei confronti del Cosenza Calcio, disponendo l’applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 che prevede la riduzione ad 1/10 delle tariffe applicabili. In data 8.02.2026, Municipia Spa, prendendo atto della difesa del Cosenza Calcio, ha depositato in giudizio un provvedimento di discarico per la somma di euro 355.276,60, così riducendo la pretesa da euro 578.092,10 ad euro 223.164,50. In data 9.02.2026, si è tenuta l’udienza cautelare – cui non hanno partecipato né il Comune di Cosenza, né Municipia Spa – nel corso della quale gli avvocati Falcone e Kostner, pur prendendo atto della significativa riduzione della pretesa, hanno insistito sui propri motivi di ricorso, giacché anche la somma residua di euro 223.164,50, di cui non sono stati indicati i criteri di determinazione, non appare in linea con quanto statuito dalla Corte tributaria di primo grado di Cosenza nelle pronunce passate in giudicato, ed hanno, altresì, insistito con la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto che è stata disposta con provvedimento dei giudici tributari, depositato in data odierna. Il Cosenza Calcio, dunque, non è certamente debitore della somma di euro 578.092,10 – che è stata ridotta, in via di autotutela, da Municipia Spa ad euro 223.164,50 – e non deve comunque, al momento, pagare alcunché alla luce del provvedimento di sospensione dell’esecutività dell’atto che ha congelato la pretesa sostenuta dall’Ente comunale, sino alla data della discussione finale (dell’8.06.2026), in cui si discuteranno anche tutti gli altri profili di illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa». (redazione@corrierecal.it)
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