Cosenza, ginecologo condannato a 9 mesi per la morte del feto in parto gemellare
La procura della Repubblica rappresentata da Donatella Donato aveva richiesto la pena di 6 mesi con applicazione delle attenuanti generiche

COSENZA Il Tribunale Penale di Cosenza ha condannato a 9 mesi di reclusione e 9 mesi di interdizione dai pubblici uffici il dott. D. I. per aver provocato la morte di un feto in parto gemellare avvenuto nella Casa di Cura Sacro Cuore di Cosenza. La procura della Repubblica rappresentata da Donatella Donato aveva convenuto con le tesi della famiglia del neonato rappresentata dall’avvocato Massimiliano Coppa – esperto in colpa medica – richiedendo la pena di sei mesi di reclusione con applicazione delle attenuanti generiche. Di diverso avviso sono state le conclusioni dell’avvocato Coppa il quale con una disamina attenta e documentata ha dimostrato come la condotta del sanitario fosse stata costellata da plurime responsabilità e condotte difettuali durante tutta la fase prepartale e soprattutto nella fase finale prima dell’espulsione del feto, colpa consistita anche nell’aver avviato la gestante in un centro di primo livello come la Casa di Cura Sacro Cuore che non avrebbe dovuto accettare quel tipo di gravidanza a rischio con successiva esecuzione di un parto in un tempo superiore da quello previsto dalle Linee Guida.
In particolare nel corso del dibattimento sono stati chiamati a testimoniare i consulenti dell’avvocato Coppa, Vincenzo Pascali ordinario di Medicina Legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Giancarlo Oliva Professore di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Gemelli, che hanno tracciato un quadro allarmante sia per quanto riguarda la fase seguita direttamente dal ginecologo e sia per quanto riguarda la fase del parto eseguito sempre dallo stesso sanitario presso la Casa di Cura Sacro Cuore.
I consulenti della famiglia, come del resto anche quelli del Pubblico Ministero, hanno preliminarmente censurato la condotta assistenziale del ginecologo ed hanno pure aspramente criticato la presa in carico da parte della struttura sanitaria cittadina come centro di primo livello di una gestante di 41 anni che portava avanti una gravidanza gemellare monocoriale bamniotica ad alto rischio di complicanze materno-fetali, mai diagnosticata dal ginecologo tra le 11 e le 13 settimane, nella cui struttura furono anche effettuati i tracciati prima del parto con una cardiotocografo inadatto per parti gemellari e con l’espletamento del parto sforando il termine imposto dalle Linee Guida per quel tipo di gravidanze a rischio.
Tali evidenze scientifiche emerse nel corso del dibattimento hanno fugato ogni dubbio sulla responsabilità del ginecologo sia per difettuale gestione nella fase prepartale e sia per aver avviato al parto una gestante che non poteva essere né avviata e né accettata presso la Casa di Cura Sacro Cuore di Cosenza dove, dopo il parto, il bambino è nato morto.
Nelle richieste conclusive dell’avvocato Coppa – accolte in pieno dal Tribunale di Cosenza che ha condannato il ginecologo ad una pena superiore di quella richiesta dal pm – è stato anche evidenziato come «il paradigma della tutela crescente del concepito sia un concetto ormai radicato in dottrina e nella più recente meditazione giurisprudenziale e richiama quella dimensione del divenire che connota lo statuto biologico del nascituro e che rischia di essere mortificato da approcci che si limitano ad evidenziare differenze con il nato, da tempo ormai considerato meritevole della qualifica giuridica di persona. La tesi della “capacità di vita autonoma” anche secondo quanto recentemente statuito in sede civile dalla Suprema Corte di Cassazione in punto di risarcimento del danno parentale da morte del feto, tiene inoltre conto di come il feto non possa essere più considerata una entità “sottratta alla vista” e dunque necessariamente confusa col corpo della madre fino a quando non si emancipi dalla stessa in considerazione del fatto che le evoluzioni della tecnica consentono ormai di visualizzare e di trattare il nascituro come paziente “a se stante”, già in fasi molto precoci». Il Tribunale di Cosenza ha anche condannato il ginecologo al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori oltre al pagamento di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva e delle spese legali del giudizio. (f.benincasa@corrierecal.it)
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