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’Ndrangheta, la Cassazione gela la Dda di Catanzaro. Avanti con le verifiche sulle chat SkyEcc

Dichiarato inammissibile il ricorso della Procura nel procedimento “Ostro”. Resta in piedi l’ordinanza del Gup sugli accertamenti relativi all’acquisizione in Francia delle conversazioni criptate

Pubblicato il: 09/06/2026 – 18:56
di Giorgio Curcio
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’Ndrangheta, la Cassazione gela la Dda di Catanzaro. Avanti con le verifiche sulle chat SkyEcc

LAMEZIA TERME Non è ancora una decisione definitiva sull’utilizzabilità delle chat Sky Ecc, ma è un passaggio processuale pesante. Perché lascia in piedi le verifiche ordinate dal Gup di Catanzaro sul modo in cui quelle conversazioni criptate sono state acquisite all’estero e poi trasmesse alla Dda catanzarese. Oggi la Cassazione, sesta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro il provvedimento interlocutorio emesso il 22 gennaio 2026 nel procedimento “Ostro”. Una doccia gelata per l’accusa, una spiraglio per la gli avvocati difensori. Ma ancora niente è stato deciso.

Il nodo dell’abnormità

Ma andiamo con ordine e riannodiamo i fili di una questione intricata. La decisione della Cassazione ruota attorno a una parola tecnica ma decisiva: abnormità. La Dda, infatti, aveva impugnato il provvedimento del Gup delle scorse settimane, sostenendo che fosse abnorme, cioè fuori dal sistema processuale e tale da provocare una stasi indebita del procedimento. Per la Procura generale della Cassazione – la cui impostazione è stata poi decisiva – il ricorso è invece inammissibile, e i provvedimenti interlocutori del giudice, di regola, non possono essere impugnati autonomamente ma solo insieme alla decisione finale, salvo appunto il caso estremo dell’abnormità. E in questo caso, secondo la Pg, «non può parlarsi di abnormità».

Le verifiche sulle chat arrivate dalla Francia

Il provvedimento impugnato dalla Procura nasce, innanzitutto, da alcune sollecitazioni difensive sollevate dagli avvocati, Alessandro Bavaro, Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni. Il Gup aveva disposto l’acquisizione di informazioni e atti su diversi profili: eventuali iscrizioni degli imputati in procedimenti instaurati dalle autorità giudiziarie belga e francese, arco temporale di estrazione delle chat Sky Ecc dal server francese, eventuale partecipazione di altre autorità straniere, modalità di estrazione, trasmissione e ascolto delle conversazioni da parte della polizia giudiziaria italiana e straniera, eventuali indagini a carico degli imputati all’estero e reati per i quali in Francia erano state disposte le acquisizioni. Per la difesa, dunque, quelle verifiche erano necessarie per ricostruire il percorso della prova. Secondo gli avvocati, inoltre, la piattaforma cognitiva del procedimento sarebbe costituita «prevalentemente, se non esclusivamente» dalle conversazioni avvenute tramite criptofonini Sky Ecc, acquisite attraverso Ordini europei di indagine emessi dalla Procura di Catanzaro verso l’autorità giudiziaria francese.



La battaglia delle difese sulla prova digitale

Allo stato degli atti, secondo gli avvocati difensori, non risulterebbe alcuna notifica del provvedimento di riconoscimento o esecuzione dell’Ordine europeo di indagine emesso dall’autorità giudiziaria francese, né alla persona interessata né al difensore. Questo, per le difese, avrebbe impedito agli imputati di esercitare in Francia il diritto di contestare l’acquisizione delle chat. È questo il punto che mette in relazione la memoria difensiva con la decisione della Cassazione. Gli avvocati non chiedevano al Gup di dichiarare automaticamente inutilizzabili le chat, ma di verificare se gli imputati fossero stati messi concretamente nelle condizioni di usare i rimedi previsti nello Stato di esecuzione dell’Oei. La Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso della Dda, ha lasciato in piedi proprio questo percorso di verifica. La questione, secondo la difesa, non si esaurirebbe nel solo procedimento “Ostro”. Gli stessi Ordini europei di indagine contestati in questa sede sarebbero infatti i medesimi utilizzati anche nel processo “Kleopatra”: uno stesso percorso di acquisizione delle chat Sky Ecc dalla Francia, dunque, alla base di due diversi procedimenti.

Perché il ricorso della Dda non poteva passare

Secondo la Pg della Cassazione, l’approfondimento disposto dal Gup – anche attraverso un nuovo Ordine europeo di indagine – rientra nei poteri del giudice. Non determina una stasi indebita del processo, perché gli esiti degli accertamenti potranno confluire nelle decisioni conclusive dell’udienza preliminare o nella sentenza del rito abbreviato. La memoria difensiva, da parte sua, insisteva sul fatto che il giudice che procede può emettere un Ordine europeo di indagine nell’ambito delle proprie attribuzioni, e che anche il difensore può chiederne l’emissione al pubblico ministero o al giudice. Gli articoli 422 e 441 comma 5 del codice di procedura penale, inoltre, attribuiscono al giudice poteri istruttori sia nell’udienza preliminare sia nel giudizio abbreviato. Per questo l’ordinanza del Gup non è stata considerata un atto abnorme. E, se un giudice ha il potere di adottare quell’atto, eventuali contestazioni potranno essere fatte valere nei tempi e nei modi ordinari, non attraverso un ricorso immediato per abnormità.

La prova estera non è intoccabile

Il passaggio più importante, però, è quello sul controllo di legalità della prova acquisita all’estero. La Pg della Cassazione osserva che «non può essere negata la rilevanza degli accertamenti disposti dal Gup, perché il giudice italiano deve poter verificare la legalità del procedimento acquisitivo della prova anche quando la prova arriva da un altro Stato sulla base del principio del mutuo riconoscimento». Il riferimento è alle Sezioni unite sulle chat Sky Ecc: l’utilizzabilità delle comunicazioni scambiate tramite criptofonini, acquisite e decrittate da un’autorità giudiziaria estera e poi trasmesse in Italia con Ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva una violazione dei diritti fondamentali, tra cui diritto di difesa e giusto processo. In altre parole: la provenienza francese delle chat non basta, da sola, a chiudere ogni discussione. Il principio del mutuo riconoscimento non elimina il controllo sui diritti fondamentali.

Gli imputati potevano contestare in Francia?

C’è infine il tema della prematurità. Per la Pg, la Dda ha contestato l’ordinanza del Gup prima ancora che l’Ordine europeo disposto dal giudice avesse prodotto un esito. Il ricorso ipotizzava che le autorità francesi potessero non rispondere o che i risultati potessero essere poi valutati in modo improprio dal giudice italiano. Ma, secondo la Procura generale, si trattava di argomenti congetturali e anticipati. Ecco perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione non ha deciso che le chat Sky Ecc siano inutilizzabili. Ha però lasciato proseguire il percorso di verifica disposto dal gup. Un passaggio dirimente anche perché mette al centro una domanda di enorme rilevanza processuale: gli imputati hanno avuto davvero la possibilità di contestare in Francia la formazione della prova poi entrata nel procedimento italiano? La risposta arriverà dagli accertamenti. Ma intanto resta fermo un principio: anche la prova digitale acquisita all’estero, quando diventa decisiva in un processo italiano, deve reggere al controllo sui diritti della difesa e sul giusto processo. (g.curcio@corrierecal.it)

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