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la sentenza

Il Tar Calabria boccia il diniego al parco eolico, pareri da rifare in caso di modifica

La società ricorrente è insorta dopo il no al Paur relativo al progetto di realizzazione del Parco nei comuni di Cortale, Jacurso e Maida

Pubblicato il: 16/06/2026 – 15:13
di Fabio Benincasa
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Il Tar Calabria boccia il diniego al parco eolico, pareri da rifare in caso di modifica

COSENZA Il Tar Calabria (presidente Gerardo Mastrandrea) si è pronunciato sul ricorso proposto da una società rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo.

Il Parco Eolico Contessa

La società ricorrente è insorta avverso il diniego opposto dalla Regione Calabria alla istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al progetto di parco eolico denominato “Contessa” ubicato nei comuni di Cortale, Jacurso e Maida. A sostegno dell’impugnazione, sono stati addotti tre motivi: l’eccesso di potere per travisamento fattuale, il difetto di motivazione e la violazione del principio del giusto procedimento e di leale collaborazione. A tal proposito, i comuni interessati e la Soprintendenza avrebbero prodotto tardivamente le proprie osservazioni e richieste di integrazioni documentali, nonché i rispettivi pareri. Ed ancora, «il dissenso della Soprintendenza, espresso solo nella seduta conclusiva della conferenza, appare contraddittorio e immotivato» così come immotivata è da ritenersi la «determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in quanto acriticamente fondata sui soli
pareri negativi di Soprintendenza e Comuni».

I fatti

Nella vicenda in esame, l’istanza di PAUR aveva originariamente ad oggetto un impianto composto da sette aerogeneratori per la produzione di energia da fonte eolica, di cui i primi due caratterizzati da una potenza nominale pari a 4,5 MW ciascuno e i restanti 5 da una potenza di 4,2 MW ciascuno, per una della potenza complessiva di 30 MW. Sul progetto si è espressa la Soprintendenza, che ha espresso parere contrario con la nota del 10 luglio 2024. La società, al fine di superare anche i rilievi mossi da Enac e di ottemperare alle prescrizioni della struttura tecnica di valutazione regionale, ha provveduto, nel corso del procedimento, ad una consistente modifica del progetto, eliminando, in particolare, due dei sette aerogeneratori, quelli dotati di potenza superiore, e le opere di connessione ricadenti nel Comune di Jacurso.
Nel corso dell’ultima seduta della conferenza di servizi, tenutasi il 13 giugno 2025, la Soprintendenza, preso atto della modifica progettuale, ma ha confermato il parere già reso, ritenendo la modifica ininfluente rispetto ai propri rilievi sotto i “profili monumentale e paesaggistico”. Per Il Tar, tuttavia, «la mera conferma del parere precedentemente reso sul progetto originario non può ritenersi idonea ad assolvere compiutamente l’onere di motivazione gravante sulla riferita amministrazione». In particolare, non si può escludere che «profili monumentali e paesaggistici debbano essere comunque nuovamente valutati e aggiornati a fronte di una modifica progettuale che, per la sua evidente consistenza, determina una riduzione certamente non marginale degli impatti del progetto sul paesaggio». In merito al rilascio del PAUR, nei confronti della società veniva rimarcato «il mancato accertamento degli usi civici eventualmente gravanti sulle aree interessate dal progetto». Su punto, per il Tar «nonostante le istanze formulate dalla ricorrente ai Comuni interessati, questi ultimi non hanno tempestivamente provveduto al dovuto accertamento» e solo il Comune di Jacurso aveva proceduto con la nomina del PID, «il quale tuttavia ha richiesta una proroga di 6 mesi per lo svolgimento dell’incarico». Per i giudici, infine, «nemmeno può ritenersi corretta la decisione dell’amministrazione regionale di negare la sospensione del procedimento al fine di consentire ai Comuni interessati di completare l’accertamento in ordine alla sussistenza degli usi civici, ai fini del successivo giudizio sulla compatibilità del progetto e quindi il rilascio del titolo». Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima),
ha definitivamente accolto il ricorso della società. (f.benincasa@corrierecal.it)

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