Concessioni balneari, il dietrofront: la Regione rinuncia al ricorso alla Consulta contro lo Stato
Il contenzioso avviato a giugno per contestare il modello nazionale di bando. Ora la Giunta cambia posizione dopo aver esaminato lo schema adottato dal Mit
CATANZARO La Regione Calabria fa un passo indietro sulla battaglia avviata contro lo Stato sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il ricorso alla Corte costituzionale, annunciato dalla Giunta a giugno e formalmente iscritto al numero R.G. 14/2026, non sarà più portato avanti. L’amministrazione regionale ha infatti deciso di rinunciare al giudizio, ritenendo che gli elementi emersi successivamente rendano incerta la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole dalla Consulta. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alla delibera con cui la Giunta aveva autorizzato l’impugnazione dell’articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, poi convertito nella legge n. 71/2026. Proprio quella norma era finita nel mirino della Calabria perché attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di predisporre uno schema di bando-tipo per le procedure di affidamento delle concessioni. La Regione, nell’avviare il contenzioso, aveva sostenuto che la disciplina statale potesse comprimere le proprie competenze e il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Il nuovo elemento: il bando-tipo del Mit
A modificare il quadro è stato, secondo quanto emerge dalla delibera regionale, lo schema di bando-tipo trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Conferenza Stato-Regioni e Autonomie locali. L’Avvocatura regionale ha esaminato il documento e ha rilevato che le disposizioni contenute nello schema sono orientate principalmente alla tutela della concorrenza. Un elemento decisivo, perché proprio la concorrenza rappresenta una materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato. Secondo la valutazione contenuta nella delibera, lo schema predisposto dal ministero non incide invece sulle materie di competenza regionale – concorrente o residuale – che erano alla base delle contestazioni sollevate nel ricorso alla Consulta. È questo il passaggio che porta la Regione a rivedere la propria strategia processuale.
Il rischio di perdere il ricorso
La permanenza del ricorso, alla luce del nuovo scenario, avrebbe potuto esporre la Calabria al rischio di una pronuncia sfavorevole della Corte costituzionale. Nell’atto si richiama infatti il «carattere trasversale del principio di concorrenza», pacificamente ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato. Se il bando-tipo del Mit si limita effettivamente a disciplinare gli aspetti riconducibili alla tutela della concorrenza senza interferire con le attribuzioni regionali, verrebbe meno uno dei presupposti principali della contestazione costituzionale. La Regione sottolinea inoltre che il giudizio è ancora in una fase iniziale. Non è stata fissata l’udienza di discussione e sono ancora pendenti i termini per la costituzione della parte resistente. Un quadro processuale che, secondo l’Avvocatura regionale, rende possibile abbandonare il contenzioso senza arrivare alla decisione della Consulta.
Dalla battaglia costituzionale alla rinuncia
La conclusione della Giunta: alla luce delle caratteristiche dello schema di bando predisposto dal ministero, non sussistono più ragioni sufficienti per proseguire la causa. La deliberazione dispone così la rinuncia al ricorso R.G. 14/2026 presentato davanti alla Corte costituzionale per chiedere l’illegittimità dell’articolo 8 del decreto-legge 32/2026. Contestualmente viene revocata la precedente deliberazione con la quale era stata autorizzata la proposizione del ricorso. Si chiude, almeno sul piano costituzionale, il confronto aperto dalla Calabria contro la norma statale sulle concessioni. La Regione aveva scelto la strada della Consulta contestando l’accentramento della disciplina delle gare; dopo l’esame concreto del bando-tipo, ha invece ritenuto che il provvedimento ministeriale non incida sulle proprie prerogative e che insistere nel giudizio possa trasformarsi in un rischio per la stessa posizione regionale. La vicenda resta comunque legata alla delicata partita delle concessioni demaniali e balneari, nella quale il confine tra competenze statali e regionali continua a intrecciarsi con le esigenze di tutela della concorrenza e con le procedure per l’affidamento delle concessioni. (a. c.)
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