Cessazione della partita IVA usata come strumento di riscossione? Il TAR Calabria sospende il provvedimento
Nel caso di specie, però, all’imprenditore non è stata contestata alcuna condotta fraudolenta
CATANZARO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto in pochi giorni l’istanza cautelare d’urgenza presentata da un imprenditore contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la cessazione d’ufficio della sua partita IVA, l’esclusione dalla banca dati VIES e l’irrogazione di una sanzione di tremila euro. La vicenda solleva una questione di portata generale. Il provvedimento di cessazione è stato adottato ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972: una disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e pensata dal legislatore come presidio straordinario contro le frodi IVA, in particolare quelle basate sull’utilizzo del meccanismo dell’IVA sugli acquisti intracomunitari e sulle c.d. partite IVA “apri e chiudi”. Nel caso di specie, però, all’imprenditore non è stata contestata alcuna condotta fraudolenta: nessuna fattura per operazioni inesistenti, nessuna interposizione fittizia, nessun utilizzo strumentale della partita IVA. Il provvedimento si fonda esclusivamente sull’omesso versamento di imposte regolarmente dichiarate e su una posizione debitoria verso l’Erario. In altri termini, uno strumento nato per colpire le frodi è stato utilizzato per finalità di recupero coattivo, che l’ordinamento già affida ad altri e più appropriati strumenti (ruoli, cartelle, esecuzione forzata). A sostegno del ricorso, la difesa ha evidenziato anche un profilo di inapplicabilità temporale della norma: la partita IVA dell’imprenditore risale al 2022, in epoca antecedente all’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2023), che peraltro perimetra il proprio raggio d’azione alle “nuove” partite IVA. Il Presidente del TAR Calabria, ritenuti sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui all’art. 56 c.p.a. — il provvedimento incide immediatamente sull’organizzazione imprenditoriale, impedendone di fatto lo svolgimento — ha sospeso interinalmente l’esecuzione del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 settembre 2026. La decisione conferma che la cessazione della partita IVA è una misura di carattere eccezionale, che non può essere piegata a finalità diverse da quelle per cui è stata introdotta, e che il contraddittorio e la tutela cautelare costituiscono un presidio essenziale per il contribuente che si veda colpito da un provvedimento tanto invasivo. «Siamo soddisfatti della decisione del TAR, che ha riconosciuto l’estrema gravità e urgenza della situazione e ha sospeso con immediatezza un provvedimento che avrebbe determinato la paralisi dell’attività d’impresa — dichiarano gli avvocati Franco Giampà e Crescenzio Santuori, difensori dell’imprenditore —. La cessazione della partita IVA è una misura eccezionale, pensata dal legislatore per contrastare le frodi, e non può essere utilizzata come strumento di riscossione coattiva per imposte regolarmente dichiarate. Attendiamo con fiducia la camera di consiglio del 16 settembre”. (f.b.)
