Omicidio tabaccaio, il killer in scooter con la pistola in pugno: così fu organizzato l’agguato
Le motivazioni della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria ricostruiscono nel dettaglio la scena del delitto
REGGIO CALABRIA La sera del 25 maggio 2017, Bruno Ielo stava tornando a casa a bordo del suo scooter, dopo avere chiuso la tabaccheria che gestiva insieme alla figlia. Percorreva la strada statale Gallico-Catona quando, all’altezza della concessionaria New Car, venne raggiunto da due colpi di pistola alla nuca. Morì sul colpo. A pochi metri dal corpo gli investigatori trovarono una Beretta 70 calibro 7,65, con il caricatore vuoto, e due bossoli. Nelle tasche della vittima, però, c’erano ancora i 5 mila euro dell’incasso della giornata: un particolare che portò a escludere immediatamente la rapina come movente dell’agguato. È su quella scena del delitto e sulla complessa ricostruzione degli avvenimenti precedenti che si concentrano le motivazioni della sentenza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria, depositate dopo la decisione del 26 novembre 2025.
Le motivazioni: nessuna prova del metodo mafioso
Uno dei passaggi più rilevanti delle motivazioni riguarda proprio la qualificazione dell’omicidio. La Corte, pur ricostruendo un contesto nel quale compaiono soggetti ritenuti vicini ad ambienti della criminalità organizzata, esclude che il delitto possa essere qualificato come commesso con metodo mafioso. Il principio affermato dai giudici è preciso: non è sufficiente che gli autori abbiano una particolare caratura criminale o siano collegati a persone e ambienti della ’ndrangheta. Per applicare l’aggravante occorre dimostrare che, nella concreta realizzazione del delitto, sia stata utilizzata la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. La Corte, dunque, separa il piano delle responsabilità individuali da quello della matrice mafiosa del fatto. La brutalità dell’esecuzione, la preparazione dell’agguato e i rapporti tra alcuni protagonisti della vicenda non sono, da soli, elementi sufficienti per dimostrare l’impiego del metodo mafioso. È un passaggio centrale nella lettura della sentenza: il collegamento con la criminalità organizzata non può essere automaticamente trasformato nella prova dell’agire mafioso.
L’agguato dopo la chiusura della tabaccheria
La ricostruzione della serata parte dagli ultimi momenti trascorsi da Ielo nella sua attività commerciale. Dopo avere chiuso la rivendita intorno alle 20.55, Bruno e la figlia Daniela si misero in viaggio verso casa. La donna procedeva con la propria Ford Ka, mentre il padre la seguiva a bordo dello scooter. Prima, però, i due si erano fermati al Bar Winner. Ed è proprio dall’analisi delle telecamere della zona che gli investigatori ricavarono quelli che la Corte considera elementi fondamentali per ricostruire la dinamica. Le immagini mostrano infatti una Fiat Panda rossa effettuare diversi passaggi nella zona della tabaccheria e del bar. Poi compare un Honda SH bianco, condotto da un uomo vestito di scuro e con casco scuro. Lo scooter passa più volte davanti al locale, effettuando diverse inversioni. Quando Ielo e la figlia escono dal Bar Winner e riprendono la marcia, anche la Panda torna nella zona. Dopo avere incrociato i due, il conducente effettua una brusca inversione per seguirli. Poco dopo entra in azione lo scooter.
Il momento dell’omicidio ripreso dalle telecamere
La sequenza delle immagini consente di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Ielo. Lo scooter del killer raggiunge quello della vittima. I due mezzi procedono lungo la stessa strada fino a quando il motociclista si porta accanto a Ielo. In una delle riprese, secondo quanto riferito dagli investigatori, è possibile distinguere la sagoma di una pistola nella mano dell’uomo sullo scooter. Pochi secondi dopo arrivano gli spari. Il motorino di Ielo finisce contro il muro. La figlia, che procedeva davanti, si ferma. Il killer, invece, effettua un’inversione e si allontana verso Reggio Calabria. La fuga viene poi ricostruita attraverso altre telecamere: lo scooter viene seguito fino alla zona di Catona e, poco dopo, ricompare anche la Panda rossa, che si ricongiunge al motociclista. I due mezzi prendono quindi la direzione di Arghillà.
La Panda rossa conduce a Polimeni
Gli investigatori riuscirono a leggere la targa della Panda. Il veicolo risultò intestato alla moglie e al figlio di Francesco Polimeni. Dalle verifiche emerse inoltre che la Panda veniva abitualmente utilizzata da Polimeni e parcheggiata nei pressi della tabaccheria riconducibile alla sua famiglia. Il passeggero della vettura venne identificato in Cosimo Scaramozzino, attraverso il confronto tra un fotogramma della telecamera e immagini fotografiche. Quanto al conducente, la Polizia arrivò a individuare Francesco Polimeni dopo avere escluso gli altri possibili utilizzatori dell’automobile attraverso una serie di accertamenti. Le indagini presero quindi in esame anche i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti e i loro collegamenti con il territorio.
La pista della rapina e la stessa Beretta
Un elemento particolarmente significativo è il collegamento con la rapina dell’8 novembre 2016 nella tabaccheria di Ielo. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, quella rapina fu commessa da Francesco Dattilo e Giuseppe Giaramita. A sostegno dell’accusa vengono richiamate anche le dichiarazioni del collaboratore Francesco Criseo, che riferì di avere appreso direttamente da Dattilo della partecipazione alla rapina insieme a Giaramita. Ma il collegamento più significativo è quello dell’arma. Durante la rapina, uno dei malviventi impugnava una pistola che, dalle immagini, presentava le caratteristiche di una Beretta 70 calibro 7,65. La stessa tipologia di arma venne poi trovata sul luogo dell’omicidio. Gli specialisti della Polizia scientifica di Roma effettuarono un confronto attraverso fotogrammi del filmato e un modello tridimensionale della Beretta. Furono rilevate numerose caratteristiche comuni, dalla conformazione del ponticello alla particolare sporgenza della canna, fino alla struttura del caricatore. I tecnici parlarono di forti compatibilità tra l’arma mostrata durante la rapina e quella recuperata dopo l’omicidio.
Dattilo e il problema della mano con cui sparò
La difesa ha contestato anche l’identificazione di Dattilo come esecutore materiale sostenendo, tra l’altro, che la dinamica dell’agguato avrebbe richiesto un soggetto mancino. Il ragionamento era legato alla posizione dell’acceleratore sul lato destro dello scooter: secondo la prospettazione difensiva, il killer avrebbe dovuto utilizzare la mano sinistra per sparare e quella destra per governare il mezzo. La Corte non considera però questa circostanza decisiva. La strada era rettilinea e l’azione si sarebbe consumata in pochissimi istanti. Non viene quindi ritenuto impossibile che un soggetto destrorso potesse impugnare temporaneamente l’arma con la mano sinistra o comunque sparare in una posizione non perfettamente corrispondente alla propria mano dominante. Per i giudici, quella della difesa resta dunque una possibilità astratta, che non è sufficiente a mettere in discussione gli altri elementi posti a fondamento dell’identificazione. Il telefono non dà la prova dell’alibi Un altro punto affrontato dalla Corte riguarda il traffico telefonico dell’utenza attribuita a Dattilo. La difesa aveva sostenuto che il cellulare fosse rimasto nell’area di Archi nella fascia oraria dell’omicidio e che, di conseguenza, Dattilo non potesse trovarsi a Catona. In appello è stata disposta una nuova perizia. L’accertamento ha stabilito che il telefono aveva agganciato una cella nella zona dello svincolo Reggio-Porto e una seconda BTS in via Statale 18. Dopo le ultime chiamate, il dispositivo aveva mantenuto per ore una connessione dati. Ma, secondo il perito, il dato telefonico non consente di stabilire dove si trovasse fisicamente la persona che utilizzava il telefono. La Corte sottolinea quindi che la posizione della SIM non può essere automaticamente identificata con quella dell’imputato. In particolare, non è stato dimostrato che Dattilo avesse necessariamente con sé quel dispositivo per tutta la sera.
Un omicidio, ma non “mafioso”
È qui che le motivazioni tornano sul punto centrale. Il quadro processuale, secondo la Corte, consente di ricostruire un’azione preparata, il controllo degli spostamenti di Ielo, l’impiego di due mezzi, l’affiancamento dello scooter della vittima e la successiva fuga. Consente inoltre di collegare l’omicidio alla precedente rapina attraverso una serie di elementi, compresa la sorprendente analogia dell’arma. Ma tutto questo non basta, sul piano giuridico, a dimostrare il metodo mafioso. Per i giudici, infatti, non si può dedurre l’aggravante semplicemente dalla presenza di soggetti con collegamenti con la criminalità organizzata. È necessario provare che il delitto sia stato realizzato utilizzando concretamente la forza intimidatrice dell’associazione mafiosa. La Corte distingue così tra un delitto maturato in un ambiente criminale e un delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso.
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