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‘ndrangheta nel vibonese

Petrolmafie, la «mafia storica» dei Mancuso e il ruolo dei fratelli D’Amico nelle motivazioni della sentenza d’appello

Il giudice riconosce una «carente e contraddittoria ricostruzione del reato» nella sentenza di primo grado. Nessuna «consorteria autonoma», ma legata al clan di Limbadi

Pubblicato il: 29/08/2026 – 19:12
di Marco Russo
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VIBO VALENTIA Sono state depositate dalla Corte d’appello le motivazioni della sentenza del processo Petrolmafie, scaturito dalla maxi operazione che aveva fatto emergere gli interessi della ‘ndrangheta vibonese nel settore degli idrocarburi. Lo scorso 9 marzo il giudice d’appello aveva riformulato in parte la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, assolvendo, tra gli altri, anche l’ex presidente della provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano. Tra i principali imputati, oltre al boss Luigi Mancuso (la cui posizione è stata poi stralciata), i fratelli Antonio e Giuseppe D’Amico, imprenditori, ritenuti legati alla ‘ndrangheta e condannati rispettivamente, in primo grado a 16 e 30 anni di carcere. La Corte d’Appello aveva poi stabilito una pena minore per entrambi: 15 anni per Antonio e 16 anni (rispetto ai 30) per Giuseppe D’Amico.

La condanna a 15 anni per Antonio D’Amico

Nelle motivazioni, il giudice d’appello ribalta la sentenza per alcune accuse (in particolare per Giuseppe D’Amico), ma conferma l’associazione mafiosa per entrambi, rigettando il ricorso dei difensori. Nel caso di Antonio D’Amico, i legali avevano contestato il fatto che il ruolo all’interno dell’associazione sarebbe stato «tratto dai colloqui con il fratello, relativi alla commercializzazione dei carburanti e neppure è indicato il dato cronologico». La Corte ha respinto il ricorso, riconoscendo però «la carente e contraddittoria ricostruzione del reato» nella sentenza di primo grado. Infatti, gli elementi messi a disposizione, alcuni anche «trascurati dal primo giudice», dimostrerebbero «oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di Antonio D’Amico alla consorteria criminale mafiosa, quale partecipe dell’articolazione di Limbadi facente capo a Luigi Mancuso». Pur riconoscendo l’associazione mafiosa, per il giudice «non è condivisibile» la ricostruzione effettuata nella sentenza di primo grado, in quanto «ha individuato un’autonoma consorteria mafiosa, di cui farebbero parte esclusivamente gli odierni imputati». La sua partecipazione sarebbe comunque provata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, «già sufficienti in quanto tra loro convergenti», che troverebbero inoltre riscontro nella vicenda della Rompetrol.

Il ricorso per Giuseppe D’Amico

Discorso diverso, ma simile, per il fratello Giuseppe D’Amico. Secondo i difensori, la sentenza di primo grado sarebbe contraddittoria nel momento in cui viene indicato prima appartenente al clan dei Piscopisani, poi a quello di Limbadi, «articolazioni tra loro contrapposte». Per il giudice la presunta appartenenza al clan di Piscopio «non è affatto in contrasto con  la successiva affiliazione» al clan Mancuso. A spiegarlo sono stati proprio i collaboratori di giustizia nel raccontare della scissione avvenuta all’interno dei Piscopisani, con la nascita del Nuovo Locale di Piscopio e con D’Amico che al tempo stesso si sarebbe avvicinato sempre più ai Mancuso. Anche in questo caso, specifica la Corte, bisogna intendere la partecipazione alla ‘ndrangheta in riferimento al clan di Luigi Mancuso, «tra le cosiddette mafie storiche» e non come ipotizzato dal giudice di primo grado, dunque, ad un clan autonomo. (m.russo@corrierecal.it)

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