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la riflessione

Dall’interdittiva antimafia alla legalità collaborativa

Non abbassare la soglia della prevenzione, ma renderla più selettiva

Pubblicato il: 24/09/2026 – 9:57
di Carmelo Blancato e Danilo De Fazio
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Il sistema della prevenzione antimafia sta cambiando volto. Accanto al tradizionale paradigma espulsivo dell’interdittiva, il legislatore ha progressivamente introdotto strumenti capaci di distinguere le situazioni di compromissione strutturale da quelle nelle quali il rischio appaia occasionale, circoscritto ed emendabile. In questo spazio si collocano la prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del Codice antimafia, il controllo giudiziario ex art. 34-bis e, su un piano distinto ma complementare, il Modello 231 e l’Organismo di Vigilanza. Il punto decisivo è semplice: l’impresa sottoposta a monitoraggio non può essere valutata soltanto per ciò che era al momento dell’emersione della criticità, ma anche per ciò che dimostra di essere diventata. Se modifica la governance, interrompe rapporti controindicati, introduce procedure di selezione dei fornitori, rafforza la tracciabilità dei flussi e rende effettivo il sistema dei controlli interni, queste sopravvenienze non possono essere considerate meri adempimenti cartolari. Devono essere verificate nella loro sostanza.
È qui che assume rilievo il rapporto tra Esperto della Prefettura, imprenditore, difensori, consulenti e Organismo di Vigilanza. L’Esperto non dovrebbe trovare soltanto documenti, ma un’organizzazione viva: audit realmente svolti, flussi informativi, controlli sui soggetti terzi, segregazione delle funzioni e procedure capaci di impedire il ripetersi delle criticità. Il self-cleaning, per essere credibile, deve essere misurabile. La collaborazione non indebolisce il controllo: al contrario, può renderlo più penetrante e più utile alla finalità di riportare l’impresa sui binari della legalità e della libera concorrenza. La prospettiva dell’avvocato amministrativista aggiunge un ulteriore profilo. L’informazione antimafia interdittiva non è una sanzione, ma una misura preventiva fondata su una prognosi di rischio e, proprio per questo, non può cristallizzarsi nel tempo. L’attualità del pericolo va verificata anche alla luce delle condotte successive dell’impresa, dell’aggiornamento ex art. 91, comma 5 Codice Antimafia, e del contraddittorio procedimentale. In questa direzione si muove anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato: la Sezione III, con sentenza 30 giugno 2025, n. 5651, ha confermato l’annullamento di un’interdittiva per insufficiente motivazione sul mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis; e con sentenza n. 5956/2025 ha affermato, specie in sede di aggiornamento, un maggior onere istruttorio e motivazionale, non essendo sufficiente il mero richiamo alla persistenza degli elementi originari. Il nodo più delicato riguarda le cosiddette “zone grigie”. Non sempre l’impresa è organicamente inserita in un sistema criminale. Può accadere che abbia intrattenuto rapporti con clienti, fornitori o soggetti poi risultati controindicati, collocandosi in una fascia intermedia tra piena fisiologia del mercato e rischio di contaminazione. È qui che la prevenzione deve dimostrare la propria precisione: evitare, da un lato, di sottovalutare la capacità delle organizzazioni criminali di penetrare nell’economia lecita; dall’altro, di trasformare ogni relazione sospetta in un marchio perpetuo sull’impresa. L’art. 94-bis Codice Antimafia esprime questa esigenza di graduazione. Quando l’agevolazione è occasionale e il rischio può essere contenuto mediante prescrizioni e monitoraggio, l’ordinamento consente una risposta diversa dall’espulsione immediata: non meno rigorosa, ma più proporzionata. Il banco di prova è verificare se l’impresa sia capace di emanciparsi dal rischio con comportamenti concreti e controllabili. Anche il ruolo del difensore cambia. L’avvocato non è chiamato soltanto a contestare l’atto prefettizio davanti al giudice amministrativo, ma ad accompagnare l’impresa nella ricostruzione dei rapporti, nella revisione della governance e nell’introduzione di presidi idonei. La difesa diventa così anche organizzativa e preventiva: rende intelligibile e verificabile il percorso attraverso il quale il rischio viene rimosso. All’imprenditore, per contro, viene chiesta trasparenza. Chiudersi nei confronti dell’Esperto, omettere rapporti o minimizzare criticità facilmente verificabili è un boomerang. Il self-cleaning serio non consiste nel negare ciò che è accaduto, ma nel dimostrare che le condizioni che lo hanno reso possibile sono state eliminate. Anche i rapporti bancari, i flussi finanziari, le modalità di pagamento e le relazioni con clienti e fornitori possono diventare indicatori utili per valutare l’effettiva autonomia dell’impresa. Il sistema sembra dunque muoversi, pur con inevitabili tensioni applicative, da una logica esclusivamente espulsiva verso una logica anche recuperatoria. Interdittiva antimafia, prevenzione collaborativa, aggiornamento prefettizio e controllo giudiziario restano istituti diversi, con presupposti e autorità differenti, ma appartengono a una medesima architettura: impedire l’infiltrazione mafiosa senza rinunciare, quando ne ricorrano davvero le condizioni, al recupero dell’impresa sana o risanabile. Una Nazione sana ha bisogno di imprese sane. Ma uno Stato maturo deve anche saper distinguere l’impresa strutturalmente compromessa dall’impresa vulnerabile che abbia intrapreso un percorso serio di discontinuità. È questa la sfida della legalità collaborativa: non abbassare la soglia della prevenzione, ma renderla più selettiva, più proporzionata e, proprio per questo, più efficace.

Prof. Carmelo Blancato
Commissario prefettizio e Amministratore Giudiziario

Avv. Danilo De Fazio
Avvocato amministrativista – Foro di Lamezia Terme

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