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LA DECISIONE

’Ndrangheta, la telefonata con l’uomo dei Mancuso non basta. Il Tar annulla la sospensione del comandante di Mileto

Per i giudici un solo episodio documentato non è sufficiente a dimostrare la natura dei rapporti contestati. Carenze anche negli accertamenti sui controlli edilizi

Pubblicato il: 14/10/2026 – 15:27
di Giorgio Curcio
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MILETO Una telefonata con un uomo indicato come persona di fiducia del boss Luigi Mancuso, i presunti rapporti emersi nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott e le irregolarità nella gestione dei controlli edilizi. Elementi che, nell’ottobre del 2024, avevano portato il Ministero dell’Interno a disporre la sospensione cautelare dal servizio del comandante della Polizia municipale di Mileto, nel Vibonese. Adesso, però, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso presentato dal funzionario, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Reno Rubino. La sentenza dalla Prima Sezione Ter del Tar del Lazio, mette in evidenza una serie di carenze nell’istruttoria e nelle motivazioni poste a fondamento della decisione ministeriale. In particolare, secondo i giudici amministrativi, non sarebbe stata adeguatamente approfondita la natura dei rapporti tra il dipendente comunale e il soggetto ritenuto vicino alla cosca Mancuso, mentre altre contestazioni relative alla gestione degli uffici non sarebbero state sufficientemente verificate.

La telefonata con l’uomo di fiducia di Mancuso

La vicenda affonda le proprie radici nel 2018, quando il funzionario ricopriva l’incarico di vicecomandante della Polizia locale di Mileto. Nell’ambito degli accertamenti collegati all’inchiesta Rinascita Scott, coordinata dalla Dda di Catanzaro, erano emersi contatti e interlocuzioni con Giuseppe Mangone, indicato negli atti come uomo di fiducia del boss Luigi Mancuso. Tra gli episodi richiamati dalla Prefettura di Vibo Valentia figura una telefonata del 15 febbraio 2018, riguardante la sistemazione di una giostra in piazza Italia, a Mileto, in occasione del Carnevale. Secondo quanto ricostruito negli atti, il vicecomandante aveva contattato Mangone affinché facesse da tramite con un giostraio al quale mancavano alcuni documenti necessari per collocare l’attrazione. Nel corso della conversazione, Mangone, pur non ricoprendo alcun ruolo nell’amministrazione comunale, era intervenuto sulla questione, prospettando possibili soluzioni per la sistemazione della giostra. Una circostanza che la Prefettura aveva ritenuto significativa, non ravvisando ragioni per giustificare un’interlocuzione di quel tipo con un soggetto estraneo all’ente locale.

I giudici: «Un solo episodio specificamente documentato»

Proprio sul contenuto e sulla consistenza di questi rapporti si concentra uno dei passaggi più rilevanti della sentenza. Il Tar osserva che la documentazione acquisita, compresi gli atti depositati in forma riservata, contiene riferimenti a numerosi incontri e conversazioni tra il funzionario e Mangone. Tuttavia, tali affermazioni non sarebbero state accompagnate da sufficienti riscontri: non vengono infatti specificate le date degli incontri, la loro frequenza, le circostanze nelle quali sarebbero avvenuti e il contenuto delle interlocuzioni. L’unico episodio dettagliatamente documentato rimane quello della telefonata del febbraio 2018. Una conversazione che, secondo il Collegio, rappresenta certamente un elemento non privo di rilievo, anche per le modalità e i contenuti dell’interlocuzione, ma che, considerata isolatamente e in assenza di ulteriori riscontri puntuali, non può assumere il valore dimostrativo attribuitole nel provvedimento ministeriale. In sostanza, per i giudici, l’istruttoria non avrebbe consentito di ricostruire in maniera sufficientemente approfondita la natura e l’intensità dei rapporti tra i due.

Le contestazioni sui controlli edilizi

Un secondo elemento che aveva contribuito alla sospensione riguardava la gestione delle attività di vigilanza edilizia da parte della Polizia municipale di Mileto. La Prefettura aveva rilevato l’assenza dei registri relativi ai sopralluoghi edilizi, ritenendo tale circostanza indicativa di una gestione non corretta delle attività di controllo, soprattutto in materia di abusivismo. Anche su questo punto, però, il Tar ha individuato una carenza istruttoria. Il funzionario, infatti, era diventato comandante della Polizia locale soltanto nel febbraio del 2024. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, avrebbe quindi ereditato una situazione organizzativa già esistente, senza averne necessariamente determinato le modalità operative. I giudici osservano che il Ministero non avrebbe verificato adeguatamente se la mancata tenuta dei registri fosse una prassi precedente all’assunzione dell’incarico. Un accertamento ritenuto essenziale per attribuire al destinatario del provvedimento la responsabilità della situazione contestata. Non solo. Il Ministero aveva richiamato anche le differenti modalità operative adottate da altri comandi di Polizia locale, senza tuttavia indicare concretamente quali uffici fossero stati utilizzati come riferimento. Per il Tar, anche questo elemento risulta generico e non sufficientemente supportato dall’istruttoria.

L’annullamento della sospensione

Il provvedimento del Ministero dell’Interno, adottato il 17 ottobre 2024 e notificato il successivo 5 novembre, si fondava sull’articolo 143, comma 5, del Testo unico degli enti locali, che consente l’adozione di misure preventive nei confronti di dipendenti comunali in presenza di elementi riconducibili a possibili condizionamenti della criminalità organizzata. Il Tar chiarisce che si tratta di un potere ampiamente discrezionale, che non richiede necessariamente l’accertamento di responsabilità penali o disciplinari. Tuttavia, proprio per la delicatezza della misura, è indispensabile che gli elementi posti a fondamento della decisione siano adeguatamente accertati e motivati. Nel caso specifico, secondo il Collegio, questo livello di approfondimento non è stato raggiunto. I giudici hanno quindi accolto il ricorso, annullando il decreto ministeriale e condannando il Ministero dell’Interno al pagamento di 2mila euro di spese di giudizio, oltre agli accessori previsti dalla legge e al rimborso del contributo unificato. La decisione non esclude, tuttavia, la possibilità che l’amministrazione possa procedere a una nuova valutazione della vicenda sulla base di accertamenti più completi. (g.curcio@corrierecal.it)

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