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’NDRANGHETA E NARCOTRAFFICO

Processo “Kleopatra”, sulle chat SkyECC arriva la risposta della Francia e la difesa rilancia. Processo rinviato

Procedimento aggiornato al 28 ottobre e al 4 novembre. Chiesto un Ordine europeo d’indagine, richiamando la risposta delle autorità francesi e le motivazioni della Cassazione di giugno

Pubblicato il: 19/10/2026 – 16:53
di Giorgio Curcio
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CATANZARO È iniziata oggi la requisitoria della Dda di Catanzaro nel processo “Kleopatra”, il procedimento sul presunto narcotraffico internazionale riconducibile agli interessi della cosca Gallace di Guardavalle. Oggi, 19 ottobre, davanti al gup Marilena Sculco, era infatti previsto l’inizio delle conclusioni della pm Debora Rizza nel troncone celebrato con rito abbreviato. Un passaggio cruciale, destinato ad aprire la fase delle richieste dell’accusa nei confronti degli imputati. Il procedimento è stato aggiornato al 28 ottobre, con un’ulteriore udienza fissata per il 4 novembre. Ma a tenere banco è ancora una volta la delicata questione dell’utilizzabilità delle conversazioni criptate SkyECC, già al centro di una lunga battaglia giudiziaria tra accusa e difese. A riaccendere il confronto è una risposta ufficiale arrivata dalla Polizia nazionale francese, alla quale si erano rivolti i legali per ottenere informazioni sulle attività investigative svolte in Francia. Una comunicazione che richiama la necessità di ricorrere agli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale e sulla quale gli avvocati Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni hanno costruito una nuova iniziativa processuale, richiamando anche le motivazioni della Cassazione del 9 giugno scorso.

L’inchiesta “Kleopatra” e il narcotraffico dei Gallace

L’operazione “Kleopatra” era scattata il 18 luglio 2025, quando la Guardia di Finanza, su disposizione della Dda di Catanzaro, aveva eseguito nove misure cautelari nell’ambito di un’indagine su un presunto sistema di traffico internazionale di stupefacenti. Un’organizzazione che, secondo gli investigatori, avrebbe operato al servizio degli interessi della cosca Gallace di Guardavalle, con collegamenti in diverse regioni italiane e all’estero. Al centro della ricostruzione accusatoria, le importazioni di cocaina dal Sudamerica, soprattutto da Perù, Colombia e Brasile, attraverso container diretti verso i principali porti europei. Secondo gli inquirenti, il gruppo sarebbe stato in grado di movimentare oltre una tonnellata di cocaina e più di 200 chilogrammi di hashish, alimentando un giro d’affari stimato in oltre 47 milioni di euro. Le indagini, condotte dal Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro e dallo Scico, avevano individuato anche un presunto sistema di comunicazioni attraverso telefoni criptati. Proprio dall’analisi delle chat SkyECC gli investigatori avrebbero ricostruito rapporti, contatti e ruoli dei componenti dell’organizzazione. Tra le figure centrali dell’inchiesta emerge Cesare Antonio Arcorace, originario di Locri, indicato dalla Dda come un presunto broker del narcotraffico internazionale, in grado di intrattenere rapporti con fornitori sudamericani e di seguire le operazioni di importazione della droga attraverso gli scali europei. Proprio il suo alias utilizzato nelle conversazioni criptate, “Kleopatra”, ha dato il nome all’operazione. Dopo la chiusura delle indagini, avvenuta nel marzo scorso nei confronti di 53 persone, il procedimento si è diviso in due tronconi. A giugno il gup ha disposto il rinvio a giudizio ordinario per 17 imputati, mentre oltre trenta hanno scelto il rito abbreviato, quello tornato oggi all’attenzione del giudice.

La risposta della Francia e la nuova richiesta della difesa

È proprio nel giudizio abbreviato che torna al centro del confronto l’acquisizione delle conversazioni SkyECC. Gli avvocati Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, difensori di Ivano Piperissa, Cesare Antonio Arcorace, Cosimo Damiano Gallace, Antonio Gallace, Paolo Pellicano, Francesco Aloi, Angelo Gagliardi e Mario Palamara, hanno riproposto le questioni già sollevate in precedenza, producendo anche una comunicazione ufficiale delle autorità francesi. Il documento, trasmesso dalla Direzione generale della Polizia nazionale francese, risale al luglio scorso e contiene una risposta alla richiesta di informazioni avanzata dalla difesa italiana. Il passaggio centrale riguarda proprio le modalità attraverso le quali ottenere quelle informazioni: le autorità francesi chiariscono che la richiesta non può essere gestita direttamente, al di fuori di un quadro di cooperazione giudiziaria internazionale. Per i difensori, si tratta di un elemento significativo perché confermerebbe la necessità di procedere attraverso l’emissione di un Ordine europeo d’indagine (OEI), strumento previsto dalla normativa europea per consentire alle autorità giudiziarie degli Stati membri di richiedere e acquisire elementi investigativi oltre i confini nazionali. Il nodo, secondo la prospettazione difensiva, riguarda la possibilità concreta di conoscere e verificare gli atti attraverso i quali le conversazioni criptate sono state raccolte dalle autorità straniere e successivamente trasmesse agli investigatori italiani. Non viene dunque contestato soltanto il contenuto dei messaggi, ma soprattutto la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa rispetto al percorso di formazione e acquisizione della prova. La comunicazione francese non contiene alcuna valutazione sulla legittimità delle intercettazioni e non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità. Rappresenta, tuttavia, un ulteriore elemento documentale sul quale i legali fondano la richiesta di attivare gli strumenti di cooperazione giudiziaria.

Il precedente della Cassazione del 9 giugno

La nuova iniziativa difensiva si collega direttamente a quanto avvenuto nei mesi scorsi nell’ambito del processo “Ostro”, altro procedimento della Dda di Catanzaro contro presunti appartenenti e soggetti ritenuti vicini alla cosca Gallace. Il 9 giugno scorso, infatti, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro un’ordinanza emessa il 22 gennaio dal gup, che aveva accolto alcune istanze difensive riservandosi di emettere un nuovo Ordine europeo d’indagine diretto alla Francia. La richiesta riguardava la necessità di acquisire e preservare la documentazione relativa alle attività investigative svolte all’estero: dalle modalità di estrazione e trasmissione delle chat all’eventuale esistenza di procedimenti francesi o belgi nei confronti degli imputati, fino alla disponibilità delle copie forensi e agli strumenti attraverso i quali contestare i provvedimenti adottati dalle autorità straniere. La Dda aveva impugnato il provvedimento ritenendolo abnorme e sostenendo, tra l’altro, che ulteriori approfondimenti avrebbero potuto determinare una paralisi del processo. La Suprema Corte, invece, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo che la decisione del giudice fosse estranea al sistema processuale. Un passaggio importante, ma che non comportava automaticamente l’inutilizzabilità delle conversazioni SkyECC.

Le motivazioni e il diritto di contestare le chat

La questione aveva assunto ulteriore rilievo con il deposito delle motivazioni della Cassazione, avvenuto il 22 luglio e approfondito dal Corriere della Calabria il giorno successivo. In undici pagine, i giudici della Suprema Corte avevano ricostruito il lavoro svolto dagli avvocati Gervasi e Sorgiovanni, riconoscendo che le richieste avanzate dalle difese avevano superato il carattere della mera esploratività. Un riconoscimento legato anche ai tentativi già compiuti dai legali di interloquire con le autorità francesi per ottenere la documentazione necessaria a verificare il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati. Il punto centrale delle motivazioni riguarda proprio il diritto di difesa. Le intercettazioni eseguite da autorità straniere attraverso piattaforme criptate possono essere utilizzate nei procedimenti italiani, ma il loro impiego deve rispettare i diritti fondamentali, compresi quello di difendersi efficacemente e quello a un processo equo. Secondo la ricostruzione difensiva, il problema nasce anche dall’assenza di una notifica agli interessati dei provvedimenti attraverso i quali le autorità francesi avrebbero riconosciuto o eseguito gli Ordini europei d’indagine provenienti dall’Italia. Una circostanza che, sempre secondo i legali, avrebbe impedito agli imputati di esercitare concretamente i rimedi previsti dall’ordinamento francese. La Cassazione aveva quindi riconosciuto la legittimità degli approfondimenti richiesti, senza pronunciarsi definitivamente sull’esistenza di violazioni tali da rendere inutilizzabili le prove. Ed è proprio alla luce di queste motivazioni, non ancora disponibili all’epoca delle precedenti iniziative difensive, che Gervasi e Sorgiovanni hanno riproposto la questione nel procedimento “Kleopatra”, aggiungendo la nuova risposta ricevuta dalla Francia.

I possibili risvolti processuali

La richiesta principale avanzata dalla difesa rimane quella dell’emissione di un Ordine europeo d’indagine, ritenuto necessario per ottenere le informazioni attraverso gli strumenti di cooperazione previsti dalla normativa comunitaria. In via subordinata, nell’eventualità di un ulteriore rigetto, i legali hanno chiesto l’esclusione degli elementi probatori contestati, richiamando l’articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2014/41/UE e l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il riferimento è, in particolare, alla sentenza del 30 aprile 2024 nella causa C-670/22, relativa alla piattaforma EncroChat, secondo la quale il giudice nazionale deve escludere gli elementi probatori quando l’imputato non abbia avuto la possibilità di contestarli efficacemente e questi siano suscettibili di influire in modo preponderante sull’accertamento dei fatti. I difensori hanno inoltre avanzato una richiesta di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, nell’eventualità in cui non venisse accolta la richiesta principale e si determinassero, secondo la loro prospettazione, le condizioni per una pronuncia anticipata. Si tratta di richieste sulle quali dovrà pronunciarsi il giudice e che non discendono automaticamente dalla comunicazione delle autorità francesi. Il punto centrale resta la possibilità concreta di verificare e contestare l’origine delle prove digitali utilizzate dall’accusa.

Da “Ostro” a “Kleopatra”, il nodo SkyECC resta aperto

Il confronto assume particolare interesse anche alla luce della recente sentenza del processo “Ostro”, conclusosi il 9 ottobre scorso, nel giudizio abbreviato di primo grado, con 34 assoluzioni e 16 condanne. Tra gli assolti figurano anche Cosimo Damiano Gallace e Cesare Antonio Arcorace, quest’ultimo destinatario di una richiesta di condanna a vent’anni di reclusione da parte della Dda e poi assolto da tutte le contestazioni con la formula «perché il fatto non sussiste». Proprio nel procedimento “Ostro” era stata accolta l’eccezione difensiva sull’utilizzabilità delle conversazioni SkyECC, anche se sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza per comprenderne compiutamente l’incidenza sulle singole posizioni processuali. I due procedimenti rimangono distinti, così come le accuse e le valutazioni demandate ai rispettivi giudici. Tuttavia, secondo quanto sostenuto dalle difese, gli Ordini europei d’indagine contestati nel primo processo sarebbero gli stessi utilizzati anche nel secondo. È su questo terreno che si inserisce la risposta della Polizia nazionale francese, destinata ad alimentare ulteriormente il confronto sulle chat criptate e sulle garanzie che devono accompagnare l’acquisizione delle prove digitali all’estero. Un nodo che resta aperto e sul quale il confronto giudiziario proseguirà nelle prossime udienze del 28 ottobre e del 4 novembre. (g.curcio@corrierecal.it)

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