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«Il dissesto di Reggio come un fallimento vero e proprio»

REGGIO CALABRIA «Mancata adozione da parte del Comune di Reggio Calabria di idonee misure correttive e conseguente persistenza di gravi profili di criticità e irregolarità». E’ il parere “pro verit…

Pubblicato il: 08/12/2012 – 19:05
«Il dissesto di Reggio come un fallimento vero e proprio»

REGGIO CALABRIA «Mancata adozione da parte del Comune di Reggio Calabria di idonee misure correttive e conseguente persistenza di gravi profili di criticità e irregolarità». E’ il parere “pro veritate” dello studio legale Sutti di Milano, uno dei più affermati e autorevoli in Italia nella materia di diritto amministrativo, chiesto da Confindustria Reggio Calabria e della sezione provinciale dell’Ance, alla luce del paventato dissesto di Palazzo San Giorgio. Lo studio Sutti sottolinea la situazione peculiare in cui versa il Comune dello Stretto essendo stato sciolto per mafia.
Nella consulenza si legge che «ci si trova in una situazione del tutto analoga a quella di un fallimento vero e proprio, nella misura in cui le disposizioni appena riportate sono in tutto e per tutto finalizzate alla tutela della cosiddetta par condicio creditorum. Va, tuttavia, precisato che, a differenza di quanto accade nel fallimento di una società commerciale, a mancare integralmente – è scritto nel documento – è il controllo giudiziario, divenendo l`organo straordinario di amministrazione signore e padrone della rilevazione della massa passiva e del relativo tentativo di liquidazione e pagamento. In poche parole, è come se in capo al detto organo si sommassero le funzioni del curatore e del giudice delegato di una normale procedura concorsuale».
Stando così le cose, «al creditore colpito dalla dichiarazione di dissesto» non resterebbe che «presentare una sorta di insinuazione al passivo ex art. 254 del Tuel, tenendo presente che ai fini della rilevazione della massa passiva sono da contemplare anche i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell`anno precedente quello dell`ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte nonché i debiti derivanti da transazioni compiute dall`organo straordinario di liquidazione».
Lo studio Sutti tiene, comunque, a precisare che: «I crediti rimasti insoddisfatti nella procedura non sono da ritenersi estinti e gli accessori del credito che rimangono esclusi dalla procedura potranno essere oggetto di un successivo giudizio di recupero crediti». Inoltre, se questo è l’iter ordinario per la declaratoria di dissesto, non può essere esclusa a priori l’ipotesi dell’adozione delle modalità semplificate che prevedono una “transazione tombale”: «L`organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all`anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell`accettazione della transazione».

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