Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:15
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

“Ghibli”, dalla Cassazione dubbi sulle dichiarazioni dei pentiti

Nell`utilizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non si possono «“assemblare” illogicamente le parti coincidenti di dichiarazioni differenti e se il principio della cosidd…

Pubblicato il: 22/08/2013 – 18:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Ghibli”, dalla Cassazione dubbi sulle dichiarazioni dei pentiti

Nell`utilizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non si possono «“assemblare” illogicamente le parti coincidenti di dichiarazioni differenti e se il principio della cosiddetta “frazionabilita” delle dichiarazioni è stato più volte dichiarato valido dalla Cassazione, questo non rappresenta tuttavia un “passepartout”». Lo stabilisce la stessa Suprema Corte, con una sentenza della sesta sezione penale che ha annullato il pronunciamento della Corte d`appello di Catanzaro su una parte dell`operazione “Ghibli”, rinviandolo ai giudici di merito per un nuovo giudizio. I giudici del capoluogo calabrese, confermando la decisione del Tribunale di Crotone, aveva condannato Fabrizio Arena a 15 anni di carcere, Salvatore Arena a 9 anni e Fiore Gentile a 10 anni per associazione per delinquere di stampo mafioso perché considerati esponenti della cosca “Arena”; una quarta persona, Domenico Magnolia, era stata condannata a 2 anni e 6 mesi per favoreggiamento personale, poiché avrebbe aiutato alcuni soggetti a sottrarsi alle indagini nei loro confronti e a evitare l`arresto. Tutti e quattro hanno presentato ricorso in Cassazione. I primi tre hanno contestato l`utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti, che i giudici di merito hanno ritenuto «fonte probatoria fondamentale». La Suprema Corte ha accolto il ricorso ricordando che se «è vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la validità del principio di frazionabilità delle dichiarazioni, secondo cui l`attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l`attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno», è stato anche più volte precisato che perché ciò sia ammissibile «è necessario, in primo luogo, che non sussista un`interferenza fattuale e logica» tra la parte ritenuta falsa e le altre. Tra i punti contestati, per esempio, il fatto che si sia dato credito alle dichiarazioni di un pentito che afferma di aver saputo da uno degli imputanti, appartenente a una cosca avversaria, dell`intenzione di uccidere il capo clan di quella cosca. Per il quarto imputato il ricorso è stato accolto limitatamente all`aggravante prevista dal secondo comma dell`articolo 378 del codice penale sul favoreggiamento personale (pena non inferiore a 2 anni se il reato è associazione di stampo mafioso). (0080)

Argomenti
Categorie collegate

x

x