L’intervento che pubblichiamo di seguito si inserisce in un dibattito iniziato, già da qualche mese, nella Chiesa cattolica
1. Regionalismo differenziato o asimmetrico
La riforma del titolo V della Costituzione ha messo in moto un “regionalismo differenziato”, volto ad esaltare e valorizzare le potenzialità intrinseche di ciascuna Regione. Difatti, si afferma nel nuovo art. 116 Cost. comma 3 che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre Regioni”, secondo criteri prestabiliti. Insomma, si prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia anche alle Regioni a statuto ordinario (c.d. “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono già le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma). L’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che dal punto di vista sostanziale è formulata sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione che ha fatto domanda e acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria, mentre dal punto di vista procedurale è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Nessuno dei tentativi intrapresi dalle regioni (fin dal 2003) per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è tuttavia, finora, giunto a compimento.
2. Le materie delle Regioni in un eventuale regionalismo differenziato
Sul finire della XVII legislatura, a seguito del negoziato con il Governo, si è giunti alla sottoscrizione – il 28 febbraio 2018 – di tre distinti accordi “preliminari” per l’attribuzione di maggiori forme di autonomia ai sensi dell’art. 116, comma terzo, sottoscritti dal rappresentante del Governo e dai Presidenti delle Regioni interessate (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto). Ciascun accordo intende dare rilievo al percorso intrapreso e alla condivisione raggiunta riguardo ai principi generali, alla metodologia e a un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell’intesa per l’attribuzione di autonomia differenziata. Successivamente, altre regioni hanno avviato, in tale quadro, un confronto con il Governo per accordi preliminari. L’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l’art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni (come già si verifica per il Servizio Sanitario che è nazionale, ma prevede interventi specifici delle Regioni e per altri ambiti indicati in nota)1; un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nell’attuale fase di sviluppo del regionalismo ci si domanda se oggi abbiano ancora un ruolo ed un significato politico-istituzionale le già esistenti (cinque) Regioni a statuto speciale. La loro nascita era legata a fattori e ragioni – di carattere politico e geografico – oggi da ritenersi sufficientemente superati dall’evoluzione storico-politica e costituzionale italiana. Va rilevato, semmai, che l’esigenza di dotarsi di un’autonomia “speciale” è oggi avvertita da tutte, o quasi, le Regioni italiane, a prescindere dalla storia, dalla configurazione geografica, dall’identità culturale; quindi, è un’esigenza che non ha nulla a che vedere con le vecchie istanze di specialità.
3. Le attese delle Regioni i cui Governatori hanno già avviato accordi preliminari
Alcune Regioni (alle quali si è aggiunta anche la Campania, dopo le iniziali richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) vedono ormai il risultato a portata di mano. Secondo l’accordo, dove già siglato, infatti, le Regioni interessate alla realizzazione del progetto avranno «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Per questo il Governo, dopo la ratifica in Consiglio dei Ministri, cerca oggi di rispettare la tabella di marcia di incontri politici e tecnici e si sforza di mantenere l’impegno assunto con i cittadini della Lombardia e delle altre Regioni che hanno già richiesto maggiori forme di autonomia.
4. Prese di posizione politiche
Il vicepremier Matteo Salvini afferma che l’autonomia sarà realtà entro la fine del 2019 e in quel momento la storia istituzionale del Paese scriverà davvero una nuova pagina, approdando al federo-regionalismo. In particolare, attraverso la proposta veneta, con la quale si domanda «la cessione alla Regione di tutte le competenze possibili nell’attuale quadro costituzionale: dalla scuola alle infrastrutture, dalla previdenza complementare alle grandi infrastrutture» (con ri-definizione della programmazione e gestione nazionale di tutti i grandi servizi pubblici). Non è ancora chiaro come verrebbe calcolato l’ammontare delle risorse che lo Stato dovrebbe trasferire per l’esercizio delle nuove funzioni regionali: le Regioni più avanzate del Nord chiedono un calcolo «basato non sulle risorse oggi utilizzate per garantire quei servizi, ma, in misura importante, sul gettito fiscale regionale; tale da comportare una rilevante redistribuzione di risorse pubbliche da tutti gli altri cittadini italiani a favore dei cittadini fiscalmente più solide». L’avvio del “regionalismo a geometria variabile” va ben oltre il federalismo fiscale della riforma del titolo V della Costituzione, tradotto nel 2009 nella mai applicata legge Calderoli, ispirata a un Federalismo Fiscale basato sul principio di equità orizzontale, legittimante l’azione redistributiva e perequativa di uno Stato come l’Italia unitario. Invece la richiesta della Regione Veneto di finanziare le funzioni aggiuntive va in direzione di trattenere sin da oggi nel proprio territorio parte delle entrate erariali attualmente destinate dallo Stato a finalità perequative. Un argomento sul quale va resa rapidamente operativa la definizione di costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni per la determinazione dei fabbisogni degli enti territoriali, con il proposito di eliminare le inefficienze manifestatesi nelle differenti regioni italiane.
5. Principali obiezioni al processo già messo in moto:
a) Sul piano costituzionale la concezione di un regionalismo differenziato deve essere strettamente compensata da un regionalismo cooperativo ed integrativo, previsto dal Titolo V della Costituzione, e da una netta consapevolezza che il principio autonomistico debba essere considerato quale promotore di integrazione statale e non di separazione, capace di garantire rapporti stabili tra Stato- Regioni in grado di contrastare (future) tendenze espansive da parte di entrambi.
b) I più smaliziati suggeriscono che l’obiettivo delle regioni che si sono già mosse sia più prosaico, solo e squisitamente di risorse finanziarie aggiuntive, ma anche questo non dice molto perché, come è stato osservato (Falcon), se è relativamente semplice ottenere nuove risorse per il trasferimento di nuove funzioni, non è facile ottenere altrettanto per l’impalpabile riconoscimento di “più autonomia” nell’esercizio di quanto già si ha.
c) Fin qui, grandi manovre per risultati incerti e modesti. Ad esempio, se il Veneto nelle sue richieste domanda di trattenere il 90% delle imposte in regione, questo si ripercuote anche sulle altre. Si aprono allora diversi ambiti di riflessione: da una parte ci si deve domandare dove andrà a finire il principio di solidarietà, che è base di uno Stato unitario (insomma, le regioni più ricche “aiutano” quelle più in difficoltà). Dall’altra c’è da chiedersi quale classe dirigente potrà governare delle regioni con sempre meno risorse, se l’autonomia differenziata dovesse realizzarsi così come il Veneto e non solo hanno richiesto. Poi ci sono i vincoli della Costituzione, di cui non si può certo non tenere conto.
d) Se invece prendiamo la cosa sul serio e ci spostiamo sul terreno politico-istituzionale, lo scenario cambia radicalmente: crescono i dubbi e con ogni probabilità dall’inutile si passa al dannoso. L’idea che ogni regione pattuisca trasferimenti confezionati su misura sarebbe di per sé ineccepibile in un paese lungo e diverso come l’Italia, all’interno di una cornice solida e riconoscibile (oggi assente), dove il centro è il punto di sintesi, non come vertice degli apparati pubblici, ma in quanto garante delle funzioni indivisibili del sistema e della sua unitarietà. Ma, come tutti sanno, non è così.
e) C’è poi chi teme che il processo, se effettivamente attuato, amplierebbe a dismisura il divario Nord-Sud che in economia ha già ricominciato ad crescere, come la Svimez testimonia (per stare al solo dato degli occupati, il Nord ha recuperato i livelli precrisi, mentre il Sud segna quasi 400mila occupati in meno del 2008: noi con un tasso di occupazione pari al 44% e nord pari al 66%).
6. Proposte:
Lasciando le cose al corso sin qui impresso loro dagli eventi e da quanti le hanno assecondate ed anzi sospinte, sarebbe inevitabile dar luogo a palesi ingiustizie: quando la società non ha più come fondamento il principio della solidarietà e del bene comune, assistiamo allo scandalo di persone che vivono nell’estrema miseria accanto a grattacieli, alberghi imponenti e lussuosi centri commerciali, simboli di strepitosa ricchezza. Ce lo ha ricordato anche Papa Francesco quando ha detto che «è facile scordare l’uguaglianza fondamentale che esiste tra noi: che all’origine eravamo tutti schiavi del peccato e che il Signore ci ha salvati nel Battesimo, chiamandoci suoi figli. È facile pensare che la grazia spirituale donataci sia nostra proprietà, qualcosa che ci spetta e che ci appartiene. È un grave peccato sminuire o disprezzare i doni che il Signore ha concesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in qualche modo meno privilegiati di Dio. Se nutriamo simili pensieri, permettiamo che la stessa grazia ricevuta diventi fonte di orgoglio, di ingiustizia e di divisione. E come potremo allora entrare nel Regno promesso?».
Allora, in conclusione appare indispensabile che la questione sia oggetto di una profonda discussione nel Paese; che il Parlamento conservi tutti i suoi poteri e comunque che la(le) soluzione(i) non configuri(no) quella che è definibile come una vera a propria ‘secessione dei ricchi’.
*Presidente della Conferenza episcopale calabra
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