Ultimo aggiornamento alle 21:23
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 7 minuti
Cambia colore:
 

Ombre sugli appalti e i sussidi economici, confermato lo scioglimento a Cassano

La dura sentenza del Consiglio di Stato boccia il ricorso dell’ex sindaco. «Benefici ad alcuni sottoscrittori di liste vicine al sindaco. E anche a una persone vicina alle cosche». Il caso dell’int…

Pubblicato il: 17/06/2019 – 17:01
Ombre sugli appalti e i sussidi economici, confermato lo scioglimento a Cassano

di Michele Presta
COSENZA
L’ultimo grado della giustizia amministrativa conferma quanto aveva già disposto il Tar: lo scioglimento del comune di Cassano allo Ionio avvenuto nel 2017 è legittimo. Il collegio del Consiglio di Stato, avverso il ricorso proposto dall’ex sindaco Gianni Papasso e da altri componenti della vecchia giunta e del consiglio comunale chiarisce come: «Malgrado l’apprezzabilità del significativo impegno difensivo, le ragioni non sono tali da condurre all’accoglimento dell’appello che, al contrario, il Collegio ritiene infondato. Lo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose è strumento di tutela della collettività, a carattere preventivo e non sanzionatorio, nei casi in cui gli elementi raccolti sulla infiltrazione e contaminazione mafiosa nella conduzione della cosa pubblica determinano una emergenza straordinaria che richiede una misura di carattere straordinario».
LA ‘NDRANGHETA CASSANESE Nelle motivazioni della sentenza, il collegio giudicante del Consiglio di Stato, prima di arrivare alle pratiche che dimostrerebbero l’infiltrazione della criminalità all’interno dell’ex macchina comunale parte da una analisi strettamente territoriale ribadendo come sul territorio di Cassano allo Ionio le ’ndrine operassero ben prima della relazione stilata dalla commissione d’accesso disposta dal Ministero dell’Interno. E le traiettorie dei clan e degli eletti in consiglio comunale non gravitavano due orbite differenti. «Non può parlarsi, nel caso in esame, di “mera” collocazione territoriale in un contesto inquinato dalla ‘ndrangheta; le ramificazioni delle cosche cassanesi, al contrario, sono penetrate, attraverso rapporti di vario tipo, all’interno degli organi decisionali del Comune – è scritto in sentenza». E su questo il collegio presieduto da Franco Frattini considera inaccettabile la giustificazione dell’ex sindaco Gianni Papasso di «giustificare disinvolte iniziative amministrative, quali l’erogazione “a pioggia” di sussidi, con il contesto locale di povertà e arretratezza del territorio cassanese». I soldi delle casse comunali erogati senza alcuna pianificazione, infatti, sarebbero una distrazione del patrimonio pubblico che proprio in considerazione dell’intreccio criminale presente sul territorio di Cassano allo Ionio meriterebbe un’attenzione maggiore. «L’erogazione senza criteri regolamentari predeterminati si è concretata in benefici disposti con assoluta discrezionalità a cittadini che, in numero proporzionalmente significativo, figuravano come sottoscrittori di liste collegate al sindaco, e almeno uno dei beneficiari risultava in collegamento con le cosche locali – è scritto in sentenza –. Non vi è stata, dunque, ad avviso del Collegio, una trasparente pianificazione comunale di contrasto alla povertà, bensì una serie di scelte discrezionali a favore di chi probabilmente attendeva un segnale tangibile che confermasse il consenso dato nelle urne alla coalizione vincente».
I TERRENI OCCUPATI ABUSIVAMENTE I giudici del Consiglio di Stato passano allo scanner tutte le relazioni familiari e non solo di molti componenti di giunta e dei diversi consiglieri poi eletti in seno al consiglio comunale sciolto per mafia. Famiglie, relazioni, frequentazioni talmente strette che a finire nelle pagine della sentenza ci sono anche le presenze ai funerali. Tutti elementi che per il collegio giudicante sarebbero la conferma di quanto fosse altamente probabile una contaminazione della criminalità organizzata con la “cosa pubblica”. E in questa interpretazione giuridica il collegio valuta le difficoltà nel mettere fine alla cosiddetta “Pratica Maritato” riguardante l’occupazione abusiva di suolo pubblico che risale fin dall’inizio degli anni 2000. La vicinanza ad una locale famiglia di ’ndrangheta per i giudici, avrebbe permesso l’occupazione con capi di bestiame di terreni comunali. Neanche la contrattazione al fotofinish prima dello sgombero coatto appare ai giudici come qualcosa di lecito, anzi. «Un mese prima della data fissata per il rilascio coattivo con assistenza dell’ufficiale giudiziario, il sindaco decide di trattare con l’occupante abusivo e, con delibera consiliare, viene decisa la locazione, senza alcuna procedura di gara, dei terreni abusivamente occupati sui quali insisteva l’azienda agricola. Dei profili di fatto richiamati, emergono obiettive deviazioni dai canoni di legittimità e buon andamento, per i quali le spiegazioni degli appellanti appaiono inconsistenti, esprimendosi alla fine nella rivendicazione di una “decisione giusta” di tipo politico – amministrativo. Ritiene invece il Collegio che tale vicenda sia sintomatica della potente influenza della famiglia –omissis- sulla gestione politica e, di conseguenza, tecnica del comune, ove è irrilevante accertare se il soggetto pubblico sia stato “compartecipe” ovvero solo “vittima del metus privato e pubblico” di fronte a una famiglia notoriamente collegata a una cosca sanguinaria».
GLI ABUSI EDILIZI Il presidente Franco Frattini ed il collegio, composto dai consiglieri Pierfrancesco Ungari, Raffaello Sestini, Ezio Fedullo e Umberto Maiello, non cambiano idea neanche sul capitolo relativo al mancato intervento dell’amministrazione comunale sugli abusi edilizi evidenziando che le opere di demolizione non sono avvenute per mancanza di fondi, tutt’altro. «La disciolta amministrazione comunale, avendo approvato il regolamento per attuare l’art. 31 co. 4 bis Dpr 380/2001, aveva tutti gli strumenti a disposizione per concludere, in senso favorevole all’interesse pubblico, il procedimento previsto nei confronti dei responsabili di abuso edilizio consistente nella costruzione in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali. Dopo l’invio delle ordinanze di demolizione la disciolta amministrazione non ha seguito le successive fasi procedimentali, in cui è stabilito che, ove il responsabile dell’abuso non provveda, entro 90 giorni dalla ingiunzione, a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale. Nessun atto diretto alla applicazione di tali disposizioni. Né, poi, risulta che la sanzione amministrativa, conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, sia stata in concreto applicata né tantomeno riscossa a carico degli autori degli abusi. Emerge, quindi, con chiarezza che la disciolta amministrazione non ha attivato le disposizioni – esistenti ed anche sviluppate nel regolamento comunale – necessarie per ottenere il duplice, cumulativo effetto positivo per il Comune, e cioè l’acquisizione gratuita al patrimonio e l’introito delle sanzioni». Il tutto, è scritto in sentenza, favorendo persone di spicco della ’ndrangheta cassanese.
GLI APPALTI ALLA DITTA INTERDETTA L’inerzia dell’amministrazione comunale ai temi della commissione d’accesso non riguarderebbe però solo l’occupazione dei terreni e gli abusi edilizi. I giudici nell’udienza dello scorso 30 maggio, si sono occupati anche di alcuni lavori affidati dall’amministrazione comunale. «Sebbene la difesa sostiene che il Comune non era a conoscenza della interdittiva antimafia adottata a carico della Garofalo Group, che la conoscenza è avvenuta in data 11 agosto 2016, con l’immediata interruzione di ogni rapporto con la ditta e che la conoscibilità dell’interdittiva attraverso la Banca Dati antimafia avrebbe comportato un onere di permanente consultazione, da parte del sindaco, e tanto sarebbe stato addirittura eccessivo esigere. Il Collegio ritiene, al contrario, che la vicenda mostri la inescusabile inerzia, prima, e il maldestro tentativo, poi, di mantenere il più a lungo possibile il rapporto contrattuale tra il Comune di Cassano e la ditta posseduta da uno stretto parente dell’allora presidente del consiglio comunale, persona, come si è detto in precedenza, in contatto con significativi esponenti delle cosche locali». Oltre ai punti sollevati dalle difese però il collegio ha sollevato anche altro. «La documentazione prefettizia fa emergere un successivo affidamento alla ditta “in somma urgenza”, e cioè senza gara, addirittura in data 9 agosto 2016, con contenuto e caratteristiche della cui correttezza è lecito dubitare fortemente. La vicenda esaminata, concernente una ditta definita “specializzata e di fiducia dell’Ente” ben quattro mesi dopo l’interdittiva antimafia e collegata sia ad importante esponente politico locale, sia ad ambienti delle cosche di ‘ndrangheta, aggiunge un ulteriore importante tassello che dimostra la correttezza delle conclusioni cui la sentenza appellata è pervenuta». (m.presta@corrierecal.it)

Argomenti
Categorie collegate

Corriere della Calabria - Notizie calabresi
Corriere delle Calabria è una testata giornalistica di News&Com S.r.l ©2012-. Tutti i diritti riservati.
P.IVA. 03199620794, Via del mare 6/G, S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy
Effettua una ricerca sul Corriere delle Calabria
Design: cfweb

x

x