LAMEZIA TERME Con la determina n. 69 del 21 maggio 2021, su invito dei Commissari prefettizi che guidano il Comune di Lamezia Terme, il dirigente del settore Tecnico ha disposto l’annullamento di un’altra determina, quella dello scorso 13 aprile 2021 che aveva disposto l’affidamento diretto al “RTP Spazio generazione 2021”, rappresentato da Pasquale Luzzo, dei servizi di supporto «ai tecnici comunali per la presentazione della progettazione con metodologia BIM» per aderire al bando nazionale “Programma Innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare” per un finanziamento di quasi 100milioni di euro. Contestualmente è stata disposta anche l’eliminazione della prenotazione di 36.600 euro (30mila per compensi e il restante per gli oneri IVA), da assegnare proprio al raggruppamento.
Una decisione, quella del Comune lametino, arrivata in seguito alla notizia diffusa dal Corriere della Calabria (QUI LA NOTIZIA), che aveva sottolineato come nel raggruppamento temporaneo dei professionisti fossero inclusi un consigliere comunale, Pietro Gallo, il marito di una consigliera comunale, Rubens Cosco, coniuge di Anna Caruso, e alcuni ex dirigenti del Comune come Attilio Mazzei. Il Corriere della Calabria aveva anche posto l’accento sull’inusuale celerità con la quale il Comune ha assegnato direttamente attraverso Mepa (perché sotto soglia) il servizio di progettazione al RTP formatosi solo una settimana prima.
L’annullamento disposto dal dirigente del settore Tecnico, su invito dei Commissari, tuttavia non è esplicitamente motivato tranne per il richiamo generico dell’art. 21-nonies della Legge 241/90, che include anche il comma 2 bis, che parla anche di «provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». Restano, dunque, perplessità in ragione del fatto che, per come è stato disposto, l’annullamento potrebbe anche essere impugnato. (redazione@corrierecal.it)
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