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La decisione

‘Ndrangheta, condannati e scarcerati per decorrenza termini

La Corte d’appello di Catanzaro, che ha accolto le istanze di madre e figlio ritenuti esponenti di vertice del clan Soriano di Filandari

Pubblicato il: 18/06/2021 – 17:51
‘Ndrangheta, condannati e scarcerati per decorrenza termini

VIBO VALENTIA Condannati nell’ambito di un processo per mafia, ma scarcerati per decorrenza termini. Questa la decisione della prima sezione penale della Corte d’appello di Catanzaro, che ha accolto le istanze presentate dagli avvocati Diego Brancia e Daniela Garisto, nei confronti di Graziella Silipigni, 50 anni, e del figlio Giuseppe Soriano (30) ritenuti esponenti di vertice del clan Soriano di Filandari e condannati in primo grado nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Nemea” e unificato con una costola di “Rinascita Scott”.
Nello scorso mese di ottobre il Tribunale collegiale di Vibo Valentia presieduto dal giudice Tiziana Macrì, aveva condannato Giuseppe Soriano a 13 anni e otto mesi di reclusione e la madre Graziella Silipigni a 12 anni. Il primo lascia la casa circondariale di Benevento dove era detenuto e va ai domiciliari ma per altra causa mentre torna completamente libera la Silipigni, moglie del defunto Roberto Soriano e cognata del boss Leone Soriano, vertice del clan di Filandari. Nei suoi confronti la Corte d’appello ha cancellato anche il divieto di dimora in Calabria con l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle 7.
L’istanza degli avvocati Brancia e Garisto si fonda su una parte della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo lo scorso 27 ottobre. Tra le pagine delle motivazioni emerge che entrambi non risultano detenuti per il reato più grave (“associazione mafiosa costituita da più di dieci persone”) e, quindi, la difesa ha chiesto e ottenuto l’applicazione dell’articolo 300 del codice di procedura penale che dispone che “la custodia cautelare perde (altresì) efficacia quando è stata pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata».

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