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la decisione

Il Tar annulla la revoca della protezione alla famiglia del pentito Luigi Bonaventura

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha pronunciato la sentenza definitiva. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato Enrico Morcavallo

Pubblicato il: 22/06/2022 – 12:46
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Il Tar annulla la revoca della protezione alla famiglia del pentito Luigi Bonaventura

ROMA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Ter – (Francesco Arzillo, Presidente; Raffaello Scarpato, Referendario; Luigi Furno, Referendario, Estensore) ha pronunciato la sentenza in merito l’annullamento del provvedimento del primo giugno 2021 con cui era stata deliberata la revoca del programma speciale di protezione nei confronti dei familiari del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura, tutti rappresentati dall’avvocato Enrico Morcavallo.

I fatti

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale, il primo giugno 2021, la Commissione Centrale aveva deliberato la revoca del programma speciale di protezione, deducendo la ricorrenza dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Si è costituito il Ministero dell’interno per il tramite di una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo leva principalmente sul rifiuto dei ricorrenti al trasferimento presso una diversa località protetta. Per il Tar «dagli atti depositati in giudizio non può ricavarsi in modo univoco che la consorte del collaboratore abbia rifiutato il trasferimento per motivi di sicurezza presso una diversa località, in quanto sembra aver assunto piuttosto un atteggiamento interlocutorio con il quale si riservava di comunicare le proprie intenzioni alle autorità preposte dopo essersi consultata con i familiari». La determinazione di revoca del programma di protezione merita quindi di essere annullata per le ragioni esposte, che «evidenziano vizi istruttori e motivazionali nel provvedimento oggetto di impugnazione». Il Collegio, dunque, non ha ravvisato nel caso di specie chiari e sufficienti elementi utili a ritenere, «con adeguato margine di certezza», che le ragioni di pericolo per l’incolumità del nucleo familiare del collaboratore di
giustizia siano definitivamente cessate. (f.b.)

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