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Non fu lui a dire che la malta usata era «una porcheria». Ecco perché la Cassazione ha annullato l’ordinanza contro Baudi

Per i giudici l’espressione fu utilizzata dal tecnico di una società concorrente. «Motivazioni del Riesame manifestamente illogiche»

Pubblicato il: 30/07/2022 – 11:54
Non fu lui a dire che la malta usata era «una porcheria». Ecco perché la Cassazione ha annullato l’ordinanza contro Baudi

CATANZARO I «vizi della motivazione» con la quale il Tribunale del Riesame aveva confermato la misura interdittiva a carico dell’ingegnere Silvio Baudi «sono sussistenti». Per di più, una delle frasi attribuite a Baudi dall’accusa – quella che avrebbe bollato come «una porcheria» la malta utilizzata per il ponte Morandi – sarebbe stata pronunciata da un altro tecnico per screditare il materiale prodotto da una ditta concorrente. Per questo motivo, il 28 aprile scorso la Cassazione ha annullato quell’ordinanza, che disponeva per il tecnico la sospensione dell’esercizio della professione per sei mesi.
Secondo l’accusa sostenuta dalla Dda di Catanzaro Baudi «avrebbe concorso nel delitto di frode in pubbliche forniture posto in essere da Eugenio Sgromo (imprenditore, ndr) e da Gaetano Curcio (direttore tecnico dell’impresa di Sgromo, la Tank srl, ndr), omettendo dolosamente di esercitare il controllo sull’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il controllo qualitativo dei materiali». La gravità indiziaria, riassumono i giudici della Suprema Corte, «si fonda, dunque, sull’omesso esercizio dei poteri di verifica e controllo che sarebbero spettati al Baudi ex lege, a fronte della sua piena consapevolezza “dell’inadeguatezza” della malta Azichem rispetto ai lavori di manutenzione da effettuare sulle opere commissionate». Per motivare questo assunto, «il Tribunale ha posto le conversazioni telefoniche nelle quali la malta viene definita una “porcheria” rispetto all’omologo prodotto della Basf e i giudizi espressi dal Baudi sulla malta nelle telefonate intervenute con il Curcio». Ed è su questi presupposti che i giudici analizzano gli atti e finiscono per smontare l’ordinanza del Riesame.

«Espressione usata per screditare il prodotto dei concorrenti»

Qui sta il cuore della decisione della Sesta sezione della Cassazione che ritiene «manifestamente illogica (…) l’inferenza probatoria volta a dimostrare l’inadeguatezza della malta utilizzata sul rilievo che la stessa fosse una “una porcheria”». L’espressione, infatti, «costituisce frutto dell’apprezzamento soggettivo del Pitrelli (Antonio, ndr), esponente della Basf, interessato a screditare il prodotto della società concorrente, e non si fonda sulla verifica dei requisiti tecnici» del materiale «rispetto all’utilizzo previsto nel contratto di appalto». 
Secondo quanto rileva la difesa di Baudi, rappresentato dall’avvocato Carlo Petitto, questa espressione («una porcheria») non sarebbe stata utilizzata da Baudi ma proprio da Pitrelli, rappresentante della multinazionale Basf, «nella conversazione telefonica numero 12484 dell’11 ottobre 2019 con Gaetano Curcio, direttore tecnico della Tank srl. La valutazione di radicale inidoneità della malta – così le motivazioni della Cassazione sintetizzano i rilievi della difesa – sarebbe, dunque, stata operata da Pitrelli, che rappresentando una società concorrente rispetto a quella produttrice della Azichem, aveva interesse ad assicurarsi la continuità della fornitura commessa globale e a screditare il prodotto utilizzato». Altro rilievo della difesa: il Tribunale del Riesame «avrebbe isolato solo una parte della conversazione, in quanto, nel corso della stessa, Curcio avrebbe detto a Pitrelli che la malta Azichem avrebbe dato risultati in linea con i capitolati; Pitrelli, inoltre , avrebbe chiesto al Curcio se si fossero presentati problemi di fessurazioni e questi avrebbe risposto in termini evasivi (“sì, se non bagni bene il supporto si…si… fessurano”), evidentemente solo per compiacere l’interlocutore».

«Il Tribunale non si è confrontato con le deduzioni della difesa»

Al di là delle considerazioni sulla paternità della frase chiave (quella sulla «porcheria»), per i giudici «il Tribunale del riesame non si è confrontato con le deduzioni della difesa e con la consulenza tecnica prodotta, volta a dimostrare specificamente la conformità della malta Azichem ai requisiti di capitolato e la sua idoneità tecnica, facendo aprioristicamente prevalere un giudizio di radicale “inadeguatezza”, fondato esclusivamente sulle risultanze, peraltro suscettive di letture alternative, delle intercettazioni telefoniche, in assenza di dati più stringenti». È per questo che la motivazione dell’ordinanza che confermava l’interdizione per Baudi sarebbe «manifestamente illogica», visto che «la dimostrazione della frode in pubbliche asseritamente posta in essere mediante la fornitura e l’impiego di una malta difforme dai requisiti di capitolato non può prescindere dalla previa verifica documentale della “diversità” della cosa fornita rispetto a quella convenuta nel capitolato di appalto e dall’accertamento puntuale, anche mediante specifica analisi tecnica, della sua strutturale inidoneità al fine previsto». La decisione del Riesame, peraltro, si legge ancora nelle motivazioni «si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali e con il dettato del codice di rito la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui stigmatizza come “puramente parziale e meramente documentale” l’analisi condotta dal consulente tecnico della difesa, in quanto fondata sui “soli documenti ufficiali acquisiti”. Con questa argomentazione, infatti, il Tribunale ha obliterato che la dimostrazione che la malta utilizzata fosse difforme dai requisiti previsti nel capitolato e inadeguata allo scopo incombe sulla pubblica accusa e non certo sulla difesa».

«Baudi cercava il modo migliore per applicare la malta»

Da questo ragionamento deriva che «meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimali di coerenza, logicità e completezza è, inoltre, la motivazione del dolo del Baudi, in quanto fondata sull’apprezzamento dell’inadeguatezza della malta utilizzata, indimostrato ed espresso da terzi». In questo caso, «le stesse affermazioni di Baudi captate dagli inquirenti (nel prog. n. 13981 del 16/10/2019) relativamente alla necessità di procedere a una lavorazione specifica (la cosiddetta bocciardatura) per impiegare la malta Azichem, attengono all’individuazione delle modalità di migliore applicazione della malta impiegata e non dimostrano la sua radicale inidoneità allo scopo per il quale era impiegata. È, dunque, manifestamente irragionevole inferire da questa captazione la volontà della persona sottoposta a indagine di concorrere a una condotta espressione di frode contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti». Dunque, concludono i giudici, «le radicali carenze della motivazione dell’ordinanza impugnata ne impongono l’annullamento senza rinvio, unitamente all’immediata declaratoria della perdita di efficacia della misura interdittiva applicata». (redazione@corrierecal.it)

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