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Sanità, la Corte dei Conti fa “le pulci” alla legge che ha istituito Azienda Zero

La magistratura contabile esprime «perplessità» su quantificazione dei costi, coperture e impatto finanziario del testo

Pubblicato il: 19/09/2022 – 6:56
Sanità, la Corte dei Conti fa “le pulci” alla legge che ha istituito Azienda Zero

CATANZARO «Perplessità in ordine ai criteri di quantificazione dei costi e relative modalità di copertura». La Corte dei Conti fa le “pulci” alla legge regionale che ha istituito Azienda Zero, il nuovo ente di governance della sanità calabrese. Nell’annuale relazione sulla copertura finanziaria delle norme approvate dal Consiglio regionale – nel caso di specie il 2021 – la magistratura contabile descrive alcuni aspetti quantomeno discutibili della normativa che ha creato il “braccio operativo” della nuova gestione della sanità targata Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario del settore: la legge, approvata a fine dello scorso anno – è la numero 32 del 2021 – è stata tra l’altro più volte emendata in alcune sue parti.

L’istruttoria della Corte dei Conti

In sede di analisi del testo, la Corte dei Conti spiega che con la legge 32 «si istituisce un nuovo ente del Servizio sanitario regionale, Azienda Zero, … destinatario di diverse funzioni, soprattutto di gestione delle attività contabili, finanziarie, amministrative, tecnico-specialistiche, di governance e di controllo per il sistema sanitario regionale e per i relativi enti. Nella relazione si afferma che le spese derivanti dall’attuazione della presente legge graveranno sul bilancio regionale a decorrere dal 2022. Pertanto, nell’anno 2021, non si producono nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, mentre per il periodo 2022-2024 la copertura è assicurata “dalla corrispondente riduzione della spesa prevista per le funzioni attribuite ad Azienda Zero e già esercitate dalle aziende del Servizio sanitario regionale, nell’ambito dello stanziamento del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse relative al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea del bilancio di previsione 2022-2024’’». Alla richiesta istruttoria formulata dalla sezione di controllo «e sostanzialmente volta ad una più dettagliata esposizione dei fattori generatori di oneri, descritti analiticamente nella loro genesi ed individuati nel concreto relativo ammontare, la Regione – spiega la magistratura contabile – ha risposto riproponendo le motivazioni già espresse nella proposta di legge a sostegno della creazione dell’Azienda e portando a supporto del proprio operare l’analogia con esperienza anche di altre regioni istitutive di un tale organo di governance in ambito sanitario, allo scopo di efficientamento e razionalizzazione del settore. Di seguito afferma che “considerata la natura ordinamentale dei provvedimenti legislativi del settore sanitario, la quantificazione in forma analitica degli oneri sorgenti così come di quelli cessanti sia logicamente rinviata agli atti attuativi del provvedimento normativo, costituendo presidio a garanzia di copertura nella sede legislativa il rinvio esplicito alle risorse del bilancio regionale del perimetro sanitario…».
La Regione – sostiene poi la Corte dei Conti – «ha altresì chiarito che il costo annuo di euro 700.000 ha avuto riferimento ai contenuti degli articoli 4, con riguardo ai maggiori oneri conseguenti alla figura del direttore generale e del Collegio sindacale, 5, comma 5, lett. a) relativamente alla figura dei nuovi direttore sanitario e amministrativo di Azienda Zero… Si è quindi provveduto a quantificare l’onere complessivo prevedendo una stima dei compensi annui spettanti alle figure di vertice (direzione strategica) di euro 520.000.00 euro, una stima dei compensi all’organo di controllo (Collegio sindacale) riconducibile ai compensi spettanti ai membri dello stesso organo nelle aziende sanitarie di euro 75.000,00; una stima delle spese generali di avvio corrispondente al 15% dell’ammontare complessivo e valutate in 105.000,00 euro». La Regione – rileva ancora la Corte dei Conti in sede istruttoria – «ha precisato nuovamente che la copertura degli oneri, anche questo in analogia alle altre fonti legislative regionali della medesima fattispecie, è stata posta a carico delle risorse indistintamente finalizzate all’erogazione dei Lea per la garanzia dei quali l’istituzione dell’ente in questione assume valenza strumentale e determinante».

La sede della Corte dei Conti a Catanzaro

Valutazioni conclusive

Secondo la Corte dei Conti però «anche alla luce della risposta istruttoria pervenuta, permangono perplessità sulla legge regionale in parola, in ordine ai criteri di quantificazione dei costi e relative modalità di copertura. Il riportarsi, a sostegno della validità dell’operazione strategica posta in essere, al confronto con analoga esperienza di altre Regioni non appare corretto per giustificare l’elusione di norme e orientamenti giurisprudenziali consolidati, che impongono la previa quantificazione degli oneri e la specifica indicazione delle unità di bilancio cui attingere a copertura. Si evidenzia la mancanza di uno studio dell’impatto finanziario della legge, che indichi e quantifichi puntualmente eventuali”costi sorgenti’’ ossia ulteriori rispetto a quelli già esistenti e rispetto a quelli determinati dai compensi agli organi neo istituiti e risparmi di spesa per le Aziende, derivanti dall’operazione di razionalizzazione complessiva, in termini di concentrazione delle attività. A tal proposito – scrive la magistratura contabile – si prende atto della quantificazione dei costi e dei criteri adottati per la determinazione dei compensi del direttore generale e per il collegio sindacale, nonché per la mancanza di costi per il collegio di direzione. Si continua a non evincere l’ammontare di altre spese, quali quelle relative al servizio di tesoreria, al personale, laddove se ne afferma la possibilità di reclutamento, qualora mancante, anche attraverso procedure concorsuali». Inoltre, per la Corte dei Conti sempre con riferimento alla legge istitutiva di Azienda Zero «né dalla relazione, né dalla scheda tecnica si rinviene un organigramma definito, con correlata stima del fabbisogno e proiezione dei costi e delle relative coperture almeno decennale, cosi come disposto dall’art. 17 comma 7 legge 196/2009… Nel 2021 il neoistituito ente di governance non graverà sul bilancio regionale, giacché, recita la norma “le spese derivanti dall’attuazione della legge graveranno sul bilancio regionale a decorrere dal 2022”. Sarà dunque oggetto di monitoraggio negli anni a venire – conclude la Corte dei Conti – la valutazione della sussistenza delle coperture correlate agli oneri derivanti dall’istituzione di Azienda Zero, in ragione del rinvio operato dalla norma, per il periodo 2022/2024, ad una riduzione degli stanziamenti del fondo sanitario indistinto in futuro assegnato dallo Stato a valere sul finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea».  (c. a.)

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