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Caos nel finale di Brescia-Cosenza, il giudice sportivo assegna lo 0-3 a tavolino

Tre giornate di squalifica per il capitano rossoblù Michele Rigione. Due gare a porte chiuse per le “Rondinelle”

Pubblicato il: 07/06/2023 – 13:46
Caos nel finale di Brescia-Cosenza, il giudice sportivo assegna lo 0-3 a tavolino

ROMA Il giudice sportivo, nel corso della riunione di oggi, 7 giugno 2023, in riferimento alla partita di ritorno del playout di serie B dello scorso 1 giugno tra Brescia e Cosenza, ha deciso di infliggere alla società lombarda la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Squalificati per tre giornate il bresciano Fran Karacic (Brescia) «per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi spinto con forza un calciatore avversario al quale stringeva le mani sul collo senza conseguenze lesive» e il cosentino Michele Rigione «per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario». Una giornata di squalifica anche per Jakub Labojko (Brescia) e Idriz Voca (Cosenza). La partita tra Brescia e Cosenza era stata sospesa al 96′ minuto sul risultato di 1 a 1 (punteggio che avrebbe portato alla salvezza del Cosenza e alla retrocessione del Brescia per via dell’1 a 0 della partita di aindata in favore dei silani) per l’invasione in campo dei tifosi di casa, con conseguente lancio di petardi e fumeogeni.

Il comunicato del giudice sportivo

«Il giudice sportivo – riporta il comunicato – visto il rapporto dell’arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni, successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della società Brescia invadevano il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi, dopo circa 20/25 minuti il direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il responsabile dell’ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara; visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, veniva riportato che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori della società Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant’è che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l’impianto di giuoco; in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la società Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 Cgs, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) Cgs, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 Cgs; delibera di infliggere alla società Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse.

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