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Prolungamento del lungomare di Crotone, il Tar esclude Crotonscavi

I giudici amministrativi accolgono il ricorso dalla “La.Ci.”, seconda al bando di gara per i lavori. Si è aggiudicata così l’appalto

Pubblicato il: 21/07/2023 – 6:52
di Gaetano Megna
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Prolungamento del lungomare di Crotone, il Tar esclude Crotonscavi

CROTONE Il Comune di Crotone e la Stazione unica appaltante avevano gli elementi per escludere la società Crotonscavi Co.Ge Spa dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di prolungamento del lungomare di viale Magna Grecia. È questa una delle motivazioni che hanno spinto il Tar Calabria ad accogliere il ricorso presentato dalla società La.Ci Srl.
L’altra questione riguarda il «principio di rotazione». Le procedure del bando di gara per realizzare il terzo lotto funzionale del lungomare cittadino, si era concluso con la determinazione dirigenziale n. 1957 del 4 novembre 2022, che assegnava alla Crotonscavi i lavori. Nella scelta della società era stato applicato il principio del «criterio del maggior ribasso percentuale» tra i dodici operatori che avevano partecipato al bando, che prevedeva l’esclusione dei partecipanti che avessero presentato un’offerta superiore al 38,256%. La scelta è caduta sulla Crotonscavi che aveva proposto un ribasso del 34,360%.
Al secondo posto si è classificato la LaCi con un ribasso di 33,321%. Il 24 novembre 2022 la LaCi ha chiesto l’accesso agli atti in quanto «rappresentava perplessità circa l’aggiudicazione, alla luce di vicende giudiziarie, pregresse e in corso, che coinvolgevano l’aggiudicataria e il Comune di Crotone».
La vicenda è quella della tragedia consumatasi il 5 aprile del 2018, quando, a causa del crollo di un muro di contenimento per i lavori relativi al secondo lotto funzionale del lungomare, erano morti tre operai. La società coinvolta era proprio la Crotonscavi che, anche per quei lavori, si era aggiudicata la gara di appalto. Non avendo ottenuta nessuna risposta positiva rispetto alla domanda di accesso agli atti, il 5 gennaio 2023 ha ripresentato la richiesta di accesso agli atti.
Non avendo nemmeno vista accolta la richiesta il 7 gennaio 2023, la società esclusa ha presentato un ricorso al Tar per chiedere l’annullamento, previo sospensiva della determina dirigenziale che assegnava i lavori alla Crotonscavi. Il Tar nella decisione presa dalla camera del consiglio, lo scorso 7 giugno ha accolto il ricorso, per il quale già aveva stabilito la sospensiva. Contro il ricorso della società LaCi si sono costituiti il Comune di Crotone e la Crotonscavi.

L’omessa applicazione della rotazione

La LaCi ha sollevato il problema che, essendo la Crotonsavi già affidataria di due precedenti lotti funzionali per la realizzazione dello stesso progetto – il primo lavoro era stato aggiudicato il 10 ottobre del 2013 e il secondo il 7 ottobre del 2016 –, «l’amministrazione comunale non avrebbe potuto o comunque aggiudicarle l’appalto». Il Tar ha stabilito che nel merito di questo punto il «motivo del ricorso è fondato». Nel prendere la decisione i magistrati hanno fatto riferimento alle linee guida dell’Anac “. 4 di attuazione del D.lgs n.50 del 2016», che recita: «Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere…». Sono anche previste deroghe, ma l’amministrazione avrebbe dovuto «fornire una adeguata, puntuale e rigorosa motivazione che l’hanno a ciò indotta».

«Eccesso di potere e illogicità dell’azione amministrativa»


Anche su questo aspetto il Tar ha stabilito che il «motivo del ricorso è fondato». La LaCi ha contestato c il Tar ha stabilito che nel merito di questo punto il «motivo del ricorso è fondato» che «la mancata esclusione sia avvenuta per aver reso dichiarazioni non veritiere, reticenti ed omissive, che non terrebbero conto delle vicende avvenute il 5 aprile del 2014 (tre morti sul lavoro, ndr)».
Sempre la La.Ci ha accusato la Crotonscavi «di aver dichiarato di non aver violato obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur in presenza dei verbali del Spisal e di una sentenza del Tribunale civile di differente tenore». Sempre LaCi ha contestato al Comune di Crotone «di non avere escluso la Crotonscavi pur essendo a conoscenza delle suddette vicende, circostanza che si desume dell’essere stato il Comune stesso condannato in solido con la Crotonscavi a risarcire i danni agli eredi delle vittime dell’incidente». Il Comune, quindi, non poteva non sapere. E se anche non fosse stato a conoscenza «di non avere svolto le necessarie verifiche”. Non solo non si sarebbe adeguatamente informato, ma ha anche proceduto ad «aggiudicare l’appalto soggiungendo, tra l’altro, di non prendere atto che la determinazione è adottata in pendenza dell’esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara». Il comportamento dell’amministrazione comunale “non risulterebbe privo di censura, non essendo rinvenibili dalle allegazioni del Comune, criteri specifici ed oggettivi dai quali poter desumere il rispetto del principio della trasparenza e dell’imparzialità».

Le dichiarazioni della Crotonscavi


Compilando il questionario previsto dalla normativa la Crotonscavi rispondendo alla domanda riguardanti eventuali violazioni commessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, «ha dichiarato no»; «si è reso colpevole di gravi illeciti professionali?». A questa seconda domanda la risposta è stata “sì”.
Nel prosieguo ha dichiarato che, comunque, «l’impresa pur non trovandosi in alcune delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 del D.lg n. 50/2016 precisa che con ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone del 22 luglio 2020 è stata disposta l’estromissione del procedimento penale della Crotonscavi citata quale responsabile civile, pertanto quest’ultima è estranea ad ogni titola a ragione del procedimento penale». Sulla base di tutte le questioni sollevate il Tar ha, comunque, accolto le ragioni del ricorrente e ora l’appalto dovrà essere assegnato alla seconda della lista. (redazione@corrierecal.it)

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