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«La Reggina mirava a un esonero dalle procedure». Ecco perché il ricorso è stato bocciato

I giudici del Consiglio di Stato puntano sull’«autonomia dell’ordinamento sportivo». In questo campo «il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione»

Pubblicato il: 30/08/2023 – 18:30
«La Reggina mirava a un esonero dalle procedure». Ecco perché il ricorso è stato bocciato

REGGIO CALABRIA Secondo i giudici del Consiglio di Stato, che oggi hanno bocciato il ricorso della Reggina contro l’esclusione dal prossimo campionato di serie B, «le censure dedotte dall’appellante sono del tutto generiche». Censure che, scrivono i giudici, «mirano in sostanza a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione al campionato di calcio, in violazione della nota autonomia dell’ordinamento sportivo e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati».
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società calabrese proposto per contestare la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto contro la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport il 20 luglio scorso ha respinto il suo ricorso per la riammissione nel prossimo campionato di Serie B.

Il reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare

La questione fondamentale della vicenda ruotava tutto intorno al termine di pagamento dei debiti tributari e previdenziali di fino al 31 dicembre 2022. «Ebbene, la sentenza del TAR – scrive il CdS – resiste alle critiche di parte appellante». In sostanza, «consentire una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio… e delle regole di corretta concorrenza, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali». Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione di debito e di transazione su debiti tributari e previdenziali, ma «le Amministrazioni interessate non hanno accettato questa ‘transazione imposta’ e hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare, tutt’oggi pendente. Pertanto, correttamente la FIGC ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell’intero credito tributario e previdenziale».

«Il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva»

Per il CdS, non è ipotizzabile che un termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga e prevalga di per sé sul termine previsto dal Manuale delle licenze. E tutto ciò perché «l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale; il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva; un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo».
Facendo poi riferimento alla vicenda del Lecco, per i giudici non c’è stata alcuna disparità di trattamento. «Nel caso del Lecco, la FIGC si è limitata a rimediare a un proprio errore consistente nell’aver mantenuto un termine divenuto di oggettiva impossibile osservanza a causa di vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo del Lecco, e frutto invece di un mancato coordinamento tra la modifica del calendario dei play-off della serie C e il manuale delle licenze. Nel caso della Reggina, il termine fissato dall’ordinamento sportivo al 20 giugno 2023 non può subire deroghe ad opera di un ordinamento giuridico esterno a quello sportivo, se non negli stretti limiti in cui l’ordinamento sportivo vi consente, e nella specie tali limiti non sono stati rispettati».

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