Congresso provinciale Pd di Catanzaro, il circolo di Maida ammesso al voto
La decisione della Commissione regionale congressuale del partito, adottata all’unanimità, sul ricorso del candidato alla segreteria Francesco Pitaro

LAMEZIA TERME E’ legittima la partecipazione al voto per il segretario provinciale del Pd degli iscritti al circolo di Maida. Lo ha deciso all’unanimità la commissione regionale per il congresso del Pd, con riferimento al ricorso presentato dal candidato alla segreteria provinciale del partito di Catanzaro. Ecco cosca si legge nel dispositivo sottoscritto da Girolamo De Maria, presidente della commissione congressuale Pd. «Il ricorrente – recita il dispositivo della commissione regioale per il congresso del Pd – contesta la decisione della Commissione provinciale di garanzia per il congresso, adottata in data 20 maggio 2025 per la presenza di uno dei componenti, Giuseppe Correale, che avrebbe dovuto astenersi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla Commissione provinciale la quale lo ha rigettato. Il ricorso è inammissibile oltre che infondato nel merito. Il ricorso avverso la composizione della commissione è tardivo perché non proposto entro i termini previsti dallo statuto e dal Regolamento per il Congresso con decorrenza dalla data di nomina. Ma è anche infondato laddove fa discendere l’esistenza di un obbligo di astensione stante la presunta mancanza di imparzialità del componente Giuseppe Correale per il fatto di essere collaboratore del consigliere regionale Alecci. Non solo la circostanza non incide affatto sulla imparzialità ma svela un inammissibile presupposto logico, sotteso al motivo di ricorso, che è quello di ritenere la mancanza di capacità decisionale e autonomia degli iscritti sol perché collaboratori di figure istituzionali. Né è lecito affermare che percepire lo stipendio, per usare la dispregiativa locuzione del ricorrente, comporti una sorta di servitù volontaria a favore del soggetto istituzionale con il quale si collabora. Il partito democratico ha costituito la propria cifra etica nel rispetto del lavoro e soprattutto nella partecipazione democratica libera e indipendente. Affermare che l’esistenza di un rapporto di collaborazione renda parziale l’organo di garanzia reca una offesa sia al consigliere regionale che al componente della commissione provinciale per il congresso. Semplicemente irricevibili sono le ulteriori ragioni poste a sostegno dell’obbligo di astensione di Giuseppe Correale per il fatto di essere cognato di taluno avverso il quale l’avv. Francesco Pitaro ha svolto la sua attività professionale. Preliminarmente si rileva come l’avv. Francesco Pitaro, senza alcuna causa di giustificazione, abbia divulgato dati sensibili di un soggetto terzo, espressamente nominato, al quale è riferita l’esistenza di ingiunzioni e dichiarazioni di fallimento. La circostanza è irrilevante al fine di ritenere sussistere l’obbligo di astensione stante la non applicabilità alla commissione del congresso di quanto previsto dall’art. 54 codice di procedura civile. Nel merito il ricorso è infondato. L’articolo 18 del Regolamento per il Congresso approvato il 21 marzo 2025 stabilisce che I candidati alla Segreteria e all’Assemblea regionale, alla Segreteria e all’Assemblea provinciale e alla Segreteria e al Direttivo di Circolo si impegnano: a) a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso; A fronte di tale espresso impegno assunto dal ricorrente, candidato alla carica di segretario provinciale per la federazione di Catanzaro, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. E’ infondato anche nel merito, in quanto secondo quanto stabilito dall’art. 10 comma 2 del Regolamento per il Congresso, “Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo tutti coloro che presenti nell’Anagrafe certificata 2024 hanno formalizzato la propria iscrizione al PD entro il giorno dello svolgimento della riunione del proprio Circolo e tutti i nuovi iscritti 2025 al PD in modalità online che si iscrivano entro il 16 aprile”. Mentre, sulla base di quanto previsto dall’art. 11 comma 1 del medesimo Regolamento, “L’elettorato passivo è riservato agli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2024, che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura e ai nuovi iscritti 2025 in modalità online entro il 16 aprile”. Condizioni entrambe assenti per gli iscritti al circolo di Maida non risultando registrati nell’anagrafe certificata del 2024 e 2025 online entro il 16 aprile. La circostanza che siano stati ammessi al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale determina ad ogni modo, trattandosi anche di un Circolo documentalmente radicato storicamente in quel territorio, una regolarizzazione ex post, fermo restando la corretta decisione della Commissione Provinciale per il Congresso, attenutasi all’applicazione del Regolamento congressuale. Tanto premesso, per i motivi esposti in narrativa, la Commissione all’unanimità delibera di ritenere legittima la eventuale partecipazione al voto per il segretario provinciale degli stessi iscritti del Circolo di Maida».
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