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Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale, ecco cosa è stabilito per la sanità

Dallo “scudo penale” alle assunzioni degli specializzandi, diverse le misure previste per il comparto

Pubblicato il: 06/01/2026 – 11:52
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Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale, ecco cosa è stabilito per la sanità

ROMA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe, che contiene diverse misure in materia di sanità. Lo riferisce “Quotidiano Sanità”.  Le proroghe interessano in maniera trasversale il personale: vengono confermate fino alla fine del 2026 le regole per l’accesso ai concorsi per dirigenti chimici e medici di emergenza-urgenza, viene esteso lo “scudo penale” in caso di grave carenza di organico e vengono mantenute le agevolazioni per l’assunzione di specializzandi e laureati tramite incarichi autonomi.  Un’ulteriore proroga riguarda anche i limiti di età per la nomina dei direttori generali delle Asl, fissati a 68 anni. Posticipata di oltre un anno l’introduzione del sistema nazionale per la valutazione della non autosufficienza e ridisegna i tempi della riforma dei Punti Unici di Accesso (Pua) nelle Case della Comunità. Ecco – secondo “Quotidiano Sanità” – tutte le misure nel dettaglio.

Articolo 5 (Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della Salute)

Comma 1
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali  per individuare i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso, presso le Case della Comunità), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (unità di valutazione multidisciplinare), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale, informatizzato e scientificamente validato per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (Piano assistenza individuale), dovrà essere adottato entro trenta mesi e non più diciotto, come inizialmente previsto dalla legge dal decreto legislativo 29/2024. Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, definendo le modalità ed i territori coinvolti per una prima sperimentazione di 12 mesi, slitta di un anno e dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2026. Allo stesso modo, la sperimentazione non verrà più avviata a partire dal prossimo primo gennaio, bensì dal 1° gennaio 2027 mentre per il restante territorio nazionale si dovrà attendere il 1° gennaio 2028.

Comma 2
I veterinari autorizzati potranno svolgere le attività per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, previsti dal Dlgs 136/2022, fino al 31 dicembre 2026.

Comma 3
laureati in Medicina abilitati potranno proseguire l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti fino al 31 dicembre 2026. Si proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale, per limitare la responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave.

Comma 4
Fino al 31 dicembre 2026 verranno considerati i requisiti anagrafici per l’ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico.

Comma 5
Il limite anagrafico dei 68 anni per l’accesso nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn; e per l’accesso negli elenchi regionali per la nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari; viene esteso fino al 31 dicembre 2026.

Comma 6
Vengono estesi fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn per Medicina d’emergenza-urgenza. Questi prevedono che il personale medico, che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi. Viene estesa al 31 dicembre 2026 anche la norma che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Ssn, in possesso dei requisiti di pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.

Comma 7
Non si applicano le incompatibilità per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione fino al 31 dicembre 2026.

Comma 8
Per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d’attesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, gli enti del Ssn potranno continuare anche per tutto il 2026 a conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, anche mediante proroga.

Comma 9
La disciplina riguardante il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026.

Comma 10
Al decreto legislativo (26/2014) recante i divieti di utilizzo del modello animale viene abrogata la parte in cui si vietavano le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e per le ricerche sulle sostanze d’abuso. Un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se la procedura successiva è classificata come “lieve” o “non risveglio”. Questa misura si applica dal 1° gennaio 2026.

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