Vigili del fuoco, il Tar Lazio boccia il Viminale: esclusione illegittima da un concorso
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso promosso dal candidato con l’assistenza degli avvocati Giulietta Catalano ed Ettore Morelli del foro di Cosenza

ROMA Il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima l’esclusione di un candidato dalla procedura di reclutamento di 200 operatori e assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, disponendo la sua riammissione al prosieguo del concorso.
La decisione è contenuta nella sentenza n. 780 del 15 gennaio 2026, con cui i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso promosso dal candidato con l’assistenza degli avvocati Giulietta Catalano ed Ettore Morelli del foro di Cosenza, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate nei confronti del Ministero dell’Interno.
Al centro della controversia, la legittimità degli accertamenti dei requisiti psico-fisici previsti per il personale con funzioni operative, applicati anche a una procedura concorsuale destinata a profili chiamati a svolgere mansioni d’ufficio. Una scelta che, secondo la difesa, risultava sproporzionata e irragionevole rispetto alle funzioni effettive del ruolo messo a concorso.
Il collegio giudicante ha condiviso l’impostazione difensiva, richiamando la Direttiva UE 2000/78 in materia di occupazione e condizioni di lavoro, che impone una stretta correlazione tra requisiti richiesti e mansioni da svolgere. Un principio che – sottolinea la sentenza – non può essere disatteso nelle procedure di accesso alla pubblica amministrazione.
Sulla base di tali presupposti, il TAR ha ritenuto illegittima l’applicazione degli accertamenti previsti dall’articolo 1 del D.M. n. 166 del 2019, riservati al personale operativo, annullando il decreto di esclusione e ordinando al Viminale l’inserimento del candidato in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
La pronuncia, frutto di una difesa ritenuta puntuale e tecnicamente solida, potrebbe avere ricadute rilevanti anche su altre procedure concorsuali analoghe, riaffermando il divieto di estendere automaticamente requisiti pensati per ruoli operativi a profili amministrativi.